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Normativa anti inquinamento

Per ottenere l’immatricolazione negli stati della Comunità Europea i veicoli di nuova costruzione devono rispettare le seguenti direttive antinquinamento.

Autoveicoli, anche commerciali, fino a 3,5 tonnellate
EURO1 EURO2 EURO3 EURO4 EURO 5
imm.dopo il 1.1.1993 imm.dopo il 1.1.1997 imm. dopo il 1.1.2001 imm. dopo il 1.1.2006 imm. dopo il 1.1.2011
91/441 CEE

91/542 CEE

93/59 CEE

94/12

96/1 CE

96/44 CE

96/69 CE

98/69 CE

99/96 CE

99/102 CE

2001/1 CE

2002/80 CE

98/69 CE-B

98/77 CE

99/102 CE-B

2001/1 CE-B

2002/80 CE-B

– 715/2007 e 692/2008 (EURO 5 A)
Motocicli e ciclomotori
EURO1 EURO2 EURO3
omologati

dopo il 17.6.1999

ciclomotori omologati

dopo il 17.6.2002

motocicli immatricolati

dal 1.1.2003

omologati o immatricolati

dopo il 1.1.2006

97/24 CE 97/24 CE fase II

2002/51 CE fase A

2002/51 CE fase B
Autoveicoli commerciali oltre 3,5 tonnellate
EURO1 EURO2 EURO3 EURO4
immatricolati

dopo il 1.10.1993 o 1.10.96

(a seconda dei gas emessi)

immatricolati

dopo il 1.1.1997

immatricolati

dopo il 1.10.2001

immatricolati

dopo il 1.10.2005

91/542 CEE 96/01 CE 99/96 CE 98/69 CE-B

LE NORME  “Euro” (fonte ACI)

Nelle offerte commerciali e nella terminologia comune si distinguono, per le autovetture, diverse situazioni:

Pre-Euro 1 indica i veicoli “non catalizzati” a benzina e i veicoli “non ecodiesel”;

Euro 1 indica i veicoli “ecologici” conformi alla direttiva 91/441. Il rispetto dei limiti di emissione stabiliti da questa direttiva impose l’adozione della “marmitta catalitica” sulle vetture nuove;

Euro 2 indica i veicoli “ecologici” conformi alla direttiva 94/12. I veicoli omologati secondo questa direttiva non possono più essere immatricolati come nuovi a partire dall’1/1/2001, a meno che non si tratti di “veicoli di fine serie”;

Euro 3 indica i veicoli “ecologici” conformi alla direttiva 98/69. A partire dall’1/1/2001 possono essere immatricolate come nuove solo autovetture omologate secondo questa direttiva, a parte il caso di “veicoli di fine serie”.

Euro 4 è costituita dalla seconda parte della tabella dei limiti di emissione compresa nella direttiva 98/69, che sarà obbligatoria per le autovetture immatricolate come nuove a partire dall’1/1/2006.

Euro 5 ancora NON approvata nè prevista nei dettagli.

Nell’evoluzione dalla direttiva 91/441 alla direttiva 98/69 sono cambiati non solo i limiti di emissione, ma soprattutto le metodologie di prova e di misura; pertanto, alcuni valori della prima direttiva si raddoppierebbero se misurati secondo la direttiva 98/69.

La “direttiva di omologazione” è indicata sulla carta di circolazione.

COME “LEGGERE” LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

A partire dal 1996 le carte di circolazione riportano gli estremi anche delle direttive riguardanti le emissioni, nella parte dedicata alla descrizione delle caratteristiche tecniche del veicolo.?Inoltre dal novembre 1999 le carte di circolazione stampate sul “modello unificato europeo” (con in alto a sinistra la sigla I circondata da 12 stelle) reca chiaramente indicata al rigo V.9 della “parte tecnica” la sigla della direttiva secondo la quale, per quanto riguarda le emissioni, è stato omologato il veicolo.

Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati tra il 1993 e il 1996, seppure in casi rari, può accadere che sulla carta di circolazione non sia riportata l’annotazione relativa alla direttiva europea di riferimento: in questo caso il veicolo è sicuramente EURO 1, cioè conforme alla direttiva 91/441, perché dal 1° gennaio 1993 potevano essere immatricolati come nuovi solo veicoli omologati secondo questa direttiva. Rimane però da verificare l’eventuale conformità ad una direttiva successiva che fa rientrare il veicolo nella categoria EURO 2 o EURO 3: si consiglia a tale riguardo di contattare l’Ufficio della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti.

Per i veicoli nuovi immatricolati anteriormente all’anno 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura “rispetta la direttiva CEE n.91/441”, che comporta l’appartenenza del veicolo alla fascia EURO 1, occorre ugualmente prendere contatto con la Motorizzazione Civile. Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo “pre-Euro1”.  Il fatto che siano contemporaneamente in vendita vetture omologate secondo direttive diverse è ammesso come “fenomeno di transizione” da una direttiva a quella successiva. Questo implica anche che, se si acquista un veicolo usato, non è sufficiente la data di immatricolazione per desumerne la direttiva di omologazione e, se lo si considera importante ai fini della decisione di acquisto, occorre comunque controllare la carta di circolazione per essere certi che si tratti di un modello “aggiornato” per quanto riguarda le emissioni.

GPL/METANO

Se l’installazione è avvenuta dopo l’immatricolazione, la variazione di alimentazione deve essere collaudata ed annotata dalla Motorizzazione sulla carta di circolazione. Se si tratta di veicoli già all’origine “bimodali”, sono soggetti alla direttiva 98/77/CE, che non modifica i valori limite della direttiva 98/69 ma stabilisce che, nella prova eseguita con i carburanti gassosi, le emissioni devono rispettare quegli stessi limiti.

“RETROFIT”

I veicoli dotati di “retrofit” (una marmitta catalitica cosiddetta “a due vie”, applicata fino a qualche tempo fa su veicoli non catalizzati all’origine) ricadono interamente nella classe “pre-Euro1.

MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Per i veicoli omologati secondo la direttiva 97/24 (EURO1-moto), è chiaramente indicata nella documentazione che accompagna il veicolo la dicitura “rispetta la direttiva 97/24/CE cap. 5”. Non è significativa l’assenza di un catalizzatore allo scarico, dato che i valori di emissione richiesti da quella direttiva possono essere ottenuti, secondo la tecnologia di produzione, anche senza quel dispositivo. Alcuni modelli tra i più recenti, omologati in periodi precedenti a quella direttiva, possono essere resi conformi ad essa applicando particolari dispositivi, che li rendono analoghi a quelli omologati successivamente; in altri casi, può essere sufficiente una dichiarazione della Casa costruttrice. In entrambe le ipotesi, informazioni certe – anche riguardo alla eventuale necessità di apportare aggiornamenti nei documenti di circolazione – potranno essere fornite solo dalla Casa costruttrice o dalla sua rete di assistenza. È da notare che, in Italia, a causa del tardivo recepimento della direttiva, i veicoli di modelli non omologati EURO1-moto e che non possono usufruire della procedura di adeguamento sopra descritta, possono ugualmente essere stati immatricolati come nuovi fino al 17 giugno 2003.

 
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