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L'Agenzia delle Entrate individua i criteri per i identificare i "falsi autocarri" (06/12/2006)

Il giro di vite sul trattamento fiscale dei cosidetti “finti autocarri” (tipicamente SUV di grossa cilindrata immatricolati come autocarro anzichè come autovetture per evidenti risparmi fiscali) deciso a luglio scorso con il Decreto Bersani stà per essere attuato. Infatti, come previsto dal Decreto Bersani, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 06/12/2006 n. 184192/2006 del ha fissato i criteri per individuare i veicoli immatricolati come autocarro esclusivamente per motivi di convenienza fiscale.

I criteri con i quali il provvedimento individua gli autocarri incriminati sono i seguenti:

  1. Il codice carrozzeria del veicolo deve essere F0 (effe zero);
  2. Il numero dei posti deve essere di almeno 4;
  3. il rapporto tra la potenza del motore e la portata del veicolo (calcolata sottraendo dalla massa complessiva del veicolo la sua massa a vuoto) deve essere uguale o superiore a 180

Tutti i dati appena citati sono riportati sulla carta di circolazione, per cui tutti i possessori di autocarri possono verificare se rientrano nella stretta, in particolare segnaliamo che il codice carrozzeria è visibile sulla carta di circolazione al punto J.2 e, nel caso sia F0, solitamente è accompagnato dalla scritta FURGONE.

In sostanza agli autocarri che rispondono a tutti i tre parametri qui sopra riportati verrà applicata la disciplina fiscale prevista per le autovetture

Il problema è che risultano in circolazione diversi “finti autocarri” sulla cui carta di circolazione sono riportati in realtà codici carrozzeria diversi da F0 (ma ad esempio G1 o AF) dovuti ad una passata immatricolazione come esemplari unici.

In ogni caso, proprio perchè i criteri possono sembrare insufficienti ad eliminare del tutto il problema , l’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento, si riserva di emanare anche in seguito altri criteri per focalizzare meglio il campo di azione del provvedimento.

Il 15/03/2007 l’Agenzia Entrate ha emanato ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione pratica della normativa.

In sostanza:

– ai veicoli N1 per i quali applicano le tasse automobilistiche relative alle autovetture si applicano pure le scadenze delle autovetture. Il primo bollo post 3/10/2006 dovrà dunque raccordarsi a quello delle autovetture ed essere pagato presso le Agenzie di Pratiche Automobilistiche;

– non verranno applicate sanzioni per ritardato pagamento

– è escluso il pagamento relativo alla massa rimorchiabile

 
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