L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 4/E del 17/01/2007 qui a fianco, informa che, per il godimento dei prescritti benefici/agevolazioni, non è possibile cointestare il veicolo (disabile e altro soggetto) ma se il disabile è titolare di reddito proprio è necessaria l’intestazione al disabile medesimo, nel caso invece il disabile sia fiscalmente a carico di altro soggetto il veicolo và intestato a nome di quest’ultimo soggetto. Questo mette fine a qualsiasi dibattito in merito. Nulla si dice in merito alle precedenti cointestazioni, che, dunque, rimarrebbero valide.