Segnaliamo che la Regione Lombardia in base all’art 7 comma 2 della Legge Regionale n. 18 del 31/07/2007 ha disposto che per i ritardati pagamenti di tasse automobilistiche dovute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2004 (entrata in funzione del nuovo regime di scadenze mensili) ed il 30 giugno 2007 non applicherà alcuna sanzione ed interesse. Per le sanzioni-interessi già versati non si potrà però procedere a recupero.
Tuttavia segnaliamo che ad ora i sistemi di pagamento non sono ancora aggiornati con questa disposizione e pertanto fino a quando non verranno aggiornati gli interessi e le sanzioni verranno comunque conteggiati.