Dopo “qualche pena” è stato finalemenete convertito in Legge il DL 248/2007 (cd Milleproroghe) che conteneva gli ecoincentivi. La legge di conversione è al n. 31 del 2008 ed è in vigore dal 01/03/2008 (Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29/02/2008 qui di fianco).
In sostanza è entrata in vigore la legge che modifica l’ecoincentivo per i motocicli. Schematicamente:
1) Ferma la data del 31/03/2008 quale termine ultimo per l’immatricolazione dei motocicli nuovi EURO 3 “contrattualizzati” entro il 31/12/2007, l’ultimo periodo del comma 2, art. 29 del D.L. 248/2007, come modificato dalla Legge di conversione 31/2008, precisa che se il contratto è stato stipulato tra il 31/12/2007 (compreso) e l’1/3/2008 (compreso), c’è tempo fino al 31/3/2008 per immatricolare il motociclo nuovo EURO 3 e per demolire quello EURO “0” usato, fermi i benefici anteriori alla citata legge 31/2008 di conversione. Attenzione quindi che, in altre parole, salvo indicazioni diverse che sopravvenissero da parte delle Finanze, per i motocicli nuovi EURO 3 (con sostituzione di motocicli EURO 0), contrattualizzati tra il 31/12/2007 compreso e il 1° marzo 2008 compreso, non c’è alcun limite di cilindrata e valgono anche gli incentivi delle 5 annualità di esenzione dalla tassa automobilistica e gli 80 Euro max di rimborso per la rottamazione, a condizione che anche la rottamazione al PRA venga richiesta entro il 31/3/2008, mentre la prima iscrizione del motociclo deve essere richiesta, come sempre, entro 60 gg. dall’immatricolazione.
2) Se il contratto è invece stato stipulato prima del 31/12/2007 valgono le regole normali già note, per cui è sufficiente l’immatricolazione entro il 31/3/2008, la rottamazione al PRA entro 15 giorni dall’immatricolazione (quindi entro il 15 aprile 2008 qualora l’immatricolazione avvenisse proprio il 31/3/2008) e l’iscrizione al PRA entro 60 gg. sempre dall’immatricolazione.
3) Diversamente, per i contratti stipulati dall’1/3/2008 fino al 31/12/2008 ci sono le nuove regole della legge di conversione 31, che incentivano l’acquisto di un motociclo nuovo EURO 3 con sostituzione con un mezzo EURO 0 con le seguenti differenze:
a) il motociclo nuovo è incentivato solo se non supera i 400 cmc di cilindrata
b) invece di 5 anni di esenzione di tassa automobilistica ce n’è solo 1, ma in compenso c’è un contributo di 300 Euro, erogato dal venditore del motociclo Euro 3 nuovo nei modi soliti
c) resta fermo il rimborso di max 80 Euro della rottamazione del motociclo Euro 0 dato dentro, ma in alternativa – fermo tale rimborso – si potrà dare dentro un ciclomotore “Euro 0”, ed in questo caso (cioè di rottamazione di un ciclomotore Euro 0) il rimborso max per l’operazione diventa di 30 Euro, entrambi i rimborsi erogati nei modi soliti dal venditore del motociclo Euro 3 nuovo.
Si noti infine che i contratti stipulati il giorno 1 marzo 2008 rientrano sia tra i contratti “vecchie regole” che tra quelli “nuove regole”.
il resto, sugli ecoincentivi 2008, è rimasto tutto come nell’originario art. 29 introdotto dal DL 248/2007, salvo le seguenti precisazioni:
– l’Aci/PRA, come è noto, ha corretto il refuso della previsione dell’allargamento rottamazione agli Euro 2 per la sostituzione con autocarri ecc …;
– è stata sancita dalle Finanze in data di ieri 6 marzo 2008, con la Risoluzione 7/DPF (qui a lato), la possibilità (già prevista nel 2007) del cumulo degli ecoincentivi 2008 di rottamazione/sostituzione con quelli per gli autoveicoli ad alimentazione esclusiva o doppia GPL o Metano, ovvero elettrica o a idrogeno, in una sorta di “ideale corrispondenza” con il 2007, per cui si può sostanzialmente affermare che detto cumulo vale anche se l’autoveicolo nuovo, oltre naturalmente ad appartenere alla categoria autovetture, appartiene non solo alla categoria autocarro ma pure alle altre categorie possibili elencate nel comma 4 dell’art. 29 (ovviamente se ne esistono versioni omologate dal costruttore con la (doppia) alimentazione dianzi descritta);
– nel caso dell’ecoincentivo per autocarri ecc…., all’interno dell’irrisolto problema della “intercambiabilità” tra le categorie indicate nel comma 4 dell’art.29 per cui a fronte di una richiesta della Clientela per la quale la categoria del mezzo dato in rottamazione non coincide con la categoria di quello nuovo in sostituzione, il suggerimento è quello di procedere facendosi espressamente manlevare in caso di diniego dal Cliente finale. Rimane palese come, salvo che non sopravvengano indicazioni differenti dalle Finanze, a fronte della rottamazione di un “autoveicolo promiscuo” quello in sostituzione nuovo non possa che essere un “autocarro”;
– ancora salvo future indicazioni differenti (ed eventuali) delle Finanze, il termine di “sicurezza” per l’immatricolazione dei motocicli nuovi, mancando un’esplicita previsione, un richiamo o una traslazione, è il 31/12/2008 e non – com’era per converso nel 2007 – i tre mesi dell’anno successivo, ergo, nella fattispecie, il 31/3/2009. Insomma, allo stato – per non correre rischi, tranne il venir manlevati – l’immatricolazione del motociclo nuovo Euro 3 incentivato dovrà avvenire entro il 31/12/2008 (la legge di conversione, si ribadisce, non ha mutato questa situazione);
– nulla purtroppo continua a essere statuito per gli ecoincentivi (2007 o 2008 che siano), non chiesti imediatamente, per cui continuano a non essere ammessi. Non ci sentiamo però ancora di escludere totalmente inversioni di rotta da parte del MinFinanze.
Al di fuori di quel che precede, le regole/modalità/condizioni degli ecoincentivi sono quelle già conosciute ed indicate (identità di intestazione o familiari conviventi, rottamazione a cura del venditore o su sua delega, …. e così via). Si veda anche il precedente aricolo su questo sito qui.