L’attesa è finita! Finalmente il 27/12/2006 è stata pubblicata la Legge Finanziaria approvata con la Legge 296 del 27/12/2006 che definisce una volta per tutte le modalità degli ecoincentivi e l’aumento delle tasse automobilistiche. La Legge entra in vigore il 1/1/2007. Vediamo le principali novità alla luce delle interpretazioni fornite in prima battuta da ACI e Agenzia Entrate.
Ecoincentivi
I commi di interesse sono quelli relativi all’art. 1 dal 224 al 236 e sono visibili al link relativo alla Legge 298/2006 . La circolare ACI PRA (qui di fianco) chiarisce le modalità operative che riassumiamo qui sotto.
1. Nel caso di rottamazione di un autoveicolo per trasporto promiscuo (solo questi E NON ANCHE LE AUTOVETTURE) “euro 0” o “euro 1” senza l’acquisto di un veicolo nuovo, se il veicolo viene consegnato ad un demolitore autorizzato dal 01/01/2007 al 31/12/2007 è previsto:
– un contributo pari al costo della demolizione – ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 209/2003 e succ. mod. – nei limiti di € 80 a veicolo. Tale contributo sarà anticipato dal centro di demolizione autorizzato;
– il rimborso dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nell’ambito del comune di residenza e di domicilio, se colui che effettua la rottamazione non risulti intestatario di veicoli registrati. Si veda l’articolo al riguardo.
Benché tale fattispecie non dovrebbe richiedere particolari formalità segnaliamo che la richiesta di radiazione deve essere fatta ai sensi della Legge 296/2006 comma 224 e nel campo altri dati deve essere specificato che NON si effettua alcun acquisto di veicolo nuovo ecologico.
Segnaliamo che l’art. 14 comma 1 del Dl Bersani sulle Liberalizzazioni del 30/01/2007 ha esteso il beneficio di cui sopra anche alle AUTOVETTURE Euro 0/Euro 1, ed inoltre ha PRECISATO CHE TALE CONTRIBUTO NON SPETTA “IN CASO DI ACQUISTO DI ALTRO VEICOLO NUOVO OD USATO ENTRO TRE ANNI DALLA ROTTAMAZIONE” . La gestione di tale modesto contributo dunque si complica di conseguenza. Si attendono istruzioni operative anche se crediamo che il Legislatore ritornerà nuovamente sui suoi passi in quanto usando il termine “veicolo” viene inibito l’acquisto anche di una semplice bicicletta…
2. Nel caso di rottamazione di autovetture e di autoveicoli ad uso promiscuo “euro 0” o “euro 1” con acquisto di autovetture nuove immatricolate come “euro 4” o “euro 5”, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al km, è previsto:
– un contributo di € 800;
– l’esenzione dal pagamento delle Tasse Automobilistiche per un periodo di due annualità. L’esenzione sarà di tre annualità se il veicolo nuovo:
- ha cilindrata inferiore a 1300 cc
- pur se con cilindrata superiore o uguale a 1300 cc è acquistato da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno 6 componenti, i quali non risultino intestatari di autovetture o autoveicoli.
Le disposizioni di cui sopra valgono per i veicoli nuovi il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
3. Nel caso di rottamazione di autocarro – avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato “euro 0” o “euro 1” – a fronte dell’acquisto di autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate immatricolato come “euro 4” o “euro 5”, è previsto:
– un contributo di € 2000 per ogni autocarro (individuato ex art. 54, comma 1, lettera d) D.Lgs. 285/92).
Le disposizioni di cui sopra valgono per i veicoli nuovi il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
4. Nel caso di acquisto di autovettura e/o di autocarro nuovo, omologato dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, è previsto:
– un contributo di € 1500;
– un ulteriore contributo di € 500 se il veicolo ha emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.
Dette agevolazioni sono cumulabili con quelle di cui ai punti 2 e 3 e hanno validità per i veicoli nuovi il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
Attenzione l’incentivo non viene erogato se il veicolo acquistato è trasformata a metano/GPL successivamente a cura dello stesso costruttore o dell’importatore o del concessionario . In questo caso però, ove ne ricorrano le condizioni (cioè siano disponibili i fondi -50 mln euro per i prossimi 3 anni + 2.06 mln euro per anno-) è possibile beneficiare dell’incentivo di 650€ previsto dal comma 238 per le trasformazioni effettuate entro tre anni di vita dall’immatricolazione del veicolo. I concessionari/installatori aderenti all’iniziativa devono usare la procedura informatica messa a disposizone dal Consorzio Ecogas (www.ecogas.it) per la prenotazione online del contributo.
La Legge recita che il contributo di cui ai punti 2, 3 e 4 non spetti per gli acquisti di veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Hanno diritto a tutti gli incentivi sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, tuttavia le persone giuridiche e i soggetti titolari di partita IVA possono usufruire dei contributi di cui sopra nei limiti previsti dal regime cosidetto “de minimis” (comma 229), ossia non possono aver usufruito negli ultimi 3 anni di aiuti pubblici sottoposti a regime “de minimis” complessivamente superiori a 200.000 €; tale requisito deve essere autocertificato (vedi modulo qui a fianco).
5. Nel caso di rottamazione di motocicli “euro 0” a fronte di acquisto di motocicli nuovi “euro 3”, è prevista:
– l’esenzione dal pagamento delle Tasse Automobilistiche per cinque annualità;
– un contributo, anticipato dal centro di demolizione autorizzato, pari al costo della demolizione nel limite di € 80 a motociclo.
Le agevolazioni e i contributi hanno validità per i motocicli nuovi, il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008.
Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, la consegna al PRA della dichiarazione sostitutiva, della copia del certificato di rottamazione e della copia del contratto di acquisto e la consegna al demolitore autorizzato possono essere effettuate entro il 31 gennaio 2007.
OBBLIGHI DEL VENDITORE (ossia del concessionario)
Per consentire le verifiche di natura fiscale da parte degli enti impositori, il venditore dovrà allegare alla formalità di richiesta di prima iscrizione al PRA una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 (facsimili All. 1, 2, 3 e 4), nella quale dovrà indicare:
a) la conformità dell’autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236, art. 1;
b) la targa dell’autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui al D.Lgs. n. 209/2003 e la conformità ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236, art. 1 (Euro 0 o Euro 1).
Inoltre dovrà essere allegata copia del certificato di rottamazione rilasciato dai centri autorizzati, copia del contratto di acquisto e copia dello stato di famiglia dell’acquirente avente data non anteriore a sei mesi (nelle casistiche che lo richiedono).
Il venditore ha l’obbligo di consegnare, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il veicolo usato a un demolitore e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al PRA.
La Legge evidenzia che i veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati ai centri di raccolta autorizzati per la rottamazione.
Poiché per i motocicli acquistati dal 1° al 31 dicembre 2006 è stata prevista la consegna della documentazione al PRA entro il 31 gennaio 2007 e quindi anche in data successiva alle eventuali avvenute prime iscrizioni al PRA e/o radiazioni presumibilmente, nelle more di un chiarimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si ritiene che anche per i veicoli di cui ai punti 2, 3 e 4 acquistati dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, sia possibile consegnare la documentazione integrativa anche in data successiva.
Le modalità con le quali presentare tale documentazione integrativa saranno oggetto di prossime successive indicazioni.
Per qualsiasi caso particolare vi preghiamo di guardare qui a fianco le soluzioni prospettate dal Ministero dell’Economia e pubblicate il 14/02/2007.
Tasse automobilistiche
ACI chiarisce che le annualità di esenzione descritte nei punti precedenti devono essere conteggiate a partire dalla data di immatricolazione; alla scadenza dell’esenzione viene calcolata la periodicità del veicolo secondo la normativa nazionale o regionale per la Lombardia ed il Piemonte.
La Legge Finanziaria 2007 al comma 321 dell’art. 1 ha introdotto significative differenze tariffarie per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo introducendo due criteri:
– tassazione in base alla normativa “euro” sulle emissioni inquinanti;
– introduzione di una sovrattassa per i veicoli superiori a 100 KW o a 136 CV, da calcolare su ogni KW/CV ulteriore rispetto ai 100 KW/136 CV
Per le Regioni e le Province Autonome che prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della Legge 296/2006, avevano approvato incrementi delle Tasse Automobilistiche, i nuovi importi sono rideterminati secondo le medesime percentuali.
Si ricorda che il tariffario 2007 ricomprende anche nuove tariffe differenziate in base alla normativa “euro” sulle emissioni inquinanti per i motocicli, ai sensi del comma 63 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.
Anche nel caso dei motocicli, per le Regioni e le Province Autonome che prima del 29 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge n. 286 del 24 novembre 2006, avevano approvato incrementi delle Tasse Automobilistiche, i nuovi importi sono rideterminati secondo le medesime percentuali.
Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione (esclusiva o doppia) elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno – a prescindere dalla tipologia di “euro” – restano invariate le tariffe dell’anno 2006, ferme restando eventuali ulteriori agevolazioni già disposte dalle singole Regioni. Tale disposizione ha valore per le periodicità decorrenti dal 1° gennaio 2007 sia per i veicoli omologati dal costruttore con tali caratteristiche a decorrere dalla data di immatricolazione, sia per i veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione a decorrere dalla periodicità successiva alla variazione di alimentazione
- VEICOLI IMMATRICOLATI/REIMMATRICOLATI COME AUTOCARRI
Vengono abrogate le precedenti disposizioni sia del decreto-legge 262 del 3 ottobre, sia delle modificazioni allo stesso apportate dall’art. 2, comma 55 della legge di conversione n. 286/2006.
Nella nuova formulazione il Legislatore ha disposto che a decorrere dal 3 ottobre 2006, nell’ambito degli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, i veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1 (veicoli destinati al trasporto merci), presentano codice carrozzeria F0 (effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, la tassazione è effettuata in base alla potenza effettiva dei motori, cioè in base ai KW o CV.
ACI data l’obbiettiva difficoltà di individuare in automatico i veicoli con le citate caratteristiche, esprime riserva di formulare sull’argomento uno specifico quesito alle istituzioni competenti, e di fornire in seguito indicazioni dettagliate.
Formalità di annotazione al PRA richieste a favore di Amministrazioni dello Stato
Il comma 218 dell’art. 1 della Legge Finanziaria ha modificato l’art. 214 bis del Codice della Strada introducendo il comma 3 bis nel quale è disposto che ” Tutte le trascrizioni e annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le Amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento”.
Da tale nuova disposizione deriva che dal 1°gennaio 2007 sono esenti da tributi e emolumenti le formalità richieste da Amministrazioni dello Stato (es. Prefetture – UTG, Forze di Polizia, Tribunali, Agenzia del Demanio ecc.) connesse a provvedimenti di sequestro o confisca in applicazione delle disposizioni previste dall’art. 213 Codice della Strada e in applicazione dell’art. 214 del Codice della Strada che disciplina il fermo amministrativo del veicolo.
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