Finalmente dopo due anni l’Agenzia delle Entrate ed il Dipartimento dei Trasporti Terrestri hanno chiarito una lunga serie di dubbi che la nuova disciplina delle importazioni parallele entrata in vigore il 03/12/2007 aveva generato tra gli operatori del settore.
Schematicamente sono chiariti i seguenti aspetti:
- Che i veicoli muniti di codice antifalsificazioni sono esenti dalla nuova disciplina essendo il codice medesimo strumento idoneo al contrasto delle frodi fiscali garantendo la tracciabilità dell’operazione, e di converso, che se il veicolo è sprovvisto del codice di antifalsificazione ed è di provenieneza comunitaria deve sottostare alla nuova disciplina
- La procedura che le filiali di case costruttrici straniere (sedi secondarie di case costruttrici costituite in altro stato UE, unità locali con attività commerciale di case costruttrici costituite in altro stato UE, società italiane controllate da case estere, ma tutte comunque iscritte al REA) devono seguire per ottenere il codice antifalsificazione. A causa di problemi tecnico-organizzativi connessi al rilascio dei codici di antifalsificazione viene concessa la possibilità di evitare la nuova disciplina (con il pagamento anticipato dell’IVA) fino al 30/06/2009 producendo una dichiarazione sostitutiva che attesti lo status di filiale e l’avvenuta richiesta del codice antifalsificazione (prorogato poi il 22/06/2009 al 30/10/2009).
- Che per i veicoli oggetto di acquisto intra-comunitario l’eventuale presenza del codice OE/OA non è elemento sufficienti per esentarli dalla nuova disciplina (non avendo il codice antifalsificazione)
- Che anche i veicoli prodotti da Costruttori Italiani in altri Stati membri della UE se sprovvisti del codice antifalsificazione sottostanno alla nuova disciplina
- Per i veicoli oggetto di allestimento/completamento che se il veicolo allestito o completato non ha il suo codice antifalsificazione (diverso da quello base) dovrà sottostare alla nuova disciplina
- Che sono in fase di completamento le procedure necessarie per imporre l’obbligo di comunicazione AIMV ai soggetti che esportano veicoli nuovi di fabbrica muniti di codice anti-falsificazione
- Che i veicoli fabbricati e commercializzati in Italia (es Lamborghini) sono totalmente esenti dalla nuova procedura (perché non ricorre l’ipotesi di acquisto intracomunitario). La richiesta di immatricolazione non seguirà la procedura STA (per la quale è necessario il codice antifalsificazione) ma dovrà essere presentata presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile corredata da una dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante del Costruttore italiano attestante la sede italiana dello stabilimento di fabbricazione
- Che i ciclomotori, le macchine agricole e le macchine operatrici sono esenti dalla nuova disciplina
- Che i veicoli oggetto di acquisto intracomunitario che sono beni strumentali all’esercizio dell’attività dell’impresa che li ha importati seguono la procedura prevista per i cd acquisti intracomunitari in regime del margine (quindi con esibizione di documentazione idonea all’Agenzia delle Entrate che eventualmente autorizza e trasmette telematicamente i dati al CED DTT per l’immatricolazione). Il campo import privato della maschera STA deve comunque essere avvalorato come N.
- Casi speciali previsti per i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino (esclusi dalla nuova procedura in quanto assimilabili ad importazioni extracomunitarie senza documentazione doganale – vale la documentazione comprovante il pagamento IVA nella RSM-), Isole Canarie, Gibilterra e Livigno (esclusi dalla nuova procedura in quanto assimilabili ad importazioni extracomunitarie con documentazione doganale da esibire all’immatricolazione) , Principato di Monaco (inclusi nella nuova disciplina in quanto assimilati ai veicoli francesi)
Si veda anche il precedente aricolo: Importazioni Parallele (21/11/2007)