Legge Finanziaria 2006: anche lo Sportello telematico dell’Automobilista può autenticare firme di dichiarazioni di vendita
Alla Camera è stato approvato il secondo maxiemendamento alla Finanziaria.
Tutto confermato circa i commi 279, 280 e 281, modificati si nel numero ma non nella sostanza: “…Omissis…
- L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d’appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell’automobilista di all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all’albo.
- Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell’attività di cui al comma 279 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni di cui al medesimo comma 279.
- All’articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati. …Omissis…”