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Nazionalizzazioni di veicoli di provenienza estera

Dal 05/12/2005 sono in corso nuove procedure per la nazionalizzazione dei veicoli provenienti dalla UE (o aderenti allo SEE), alleghiamo al riguardo la nuova circolare 5981/M352 che sostituisce le precedenti in materia.
La modulistica si trova qui a fianco e non essendo stata elaborata dal DTT rimane comunque libera nelò rispetto di quanto previsto dalla circolare.
La novità è che le nazionalizzazioni di veicoli dal 05/12/2005 verranno effettuate con il sistema Sportello Telematico dell’Automobilista che consente di ottenere simultaneamente Carta di Circolazione e Certificato di Proprietà del veicolo, oltre a consentire, su richiesta e previo appaiamento manuale, l’assegnazione di un numero di targa pari o dispari. Sono esclusi i veicoli per i quali la revisione risulta scaduta (soggetti a collaudo preventivo) e per i quali gli acquirenti sono in numero maggiore di 2.
Lo svantaggio è che è necessario disporre del codice di omologazione OE (per il tramite del costruttore), in mancanza potremo noi “tentare” di recuperarlo nel database DTT ma attualmente senza alcuna garanzia di successo in quanto alcuni codici risultano mancanti o addirittura errati in base ai parametri forniti.
Per quanto riguarda i veicoli fiscalmente nuovi (6 mesi o 6000 km) è necessaria la presentazione della ricevuta della comunicazione di cui al DPR 02/07/2004 n. 224 (AIMV).
La nuova procedura prevede la presentazione di tutta la documentazione necessaria in originale allegata ad una richiesta di parere firmata dall’acquirente del veicolo in triplice originale (modulo allegato), entro 10 giorni lavorativi al massimo (tempistica maggiore dei 5 giorni in vigore prima del 05/12/2005) l’Ufficio della Motorizzazione Civile (DTT) risponde indicando un parere favorevole o sfavorevole all’immatricolazione, successivamente è possibile immatricolare il veicolo con procedura STA.

Documentazione necessaria

Veicoli mai immatricolati:

  1. Certificato di omologazione comunitaria (C.O.C.) rilasciato dal costruttore e sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso.
  2. Attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.. L’attestato deve essere debitamente tradotto in lingua italiana e rilasciato dal costruttore, qualora il C.O.C. sia stato emesso da oltre un anno rispetto alla data in cui è richiesta l’immatricolazione. In caso di C.O.C. duplicato, trova applicazione quanto disposto con circolare prot. n. 5239/M362 del 3 dicembre 2004.
  3. Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà ex DPR 445/2000 in 2 originali resa dall’acquirente attestante la denominazione e la denominazione e codice fiscale o partita IVA dell’operatore dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo; il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo) – allegata
  4. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore soggetto IVA in 2 originali, che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante: il proprio codice fiscale o partita IVA; l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA; il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo); il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA; se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km; – allegata –
    ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore non soggetto IVA, che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante: il proprio codice fiscale; l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA mediante versamento con modello F24 (in originale); il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo); il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km.
  5. Oltre ai soliti documenti necessari per le normali immatricolazioni (il modello TT2120, la copia dei documenti del firmatario delle dichiarazioni e del TT2120, l’autocertificazione di residenza, tesserino codice fiscale acquirente se persona fisica, ecc.)
  6. L’atto di vendita autenticato o l’istanza dell’acquirente ex Legge 80/2005

Veicoli già immatricolati:

  1. Carta di Circolazione comprensiva della Parte II se rilasciata, cui và allegata la traduzione integrale in lingua italiana qualora redatta su modello che non reca i codici comunitari previsti dalla Dir CEE 1999/37/CE o qualora contenga indicazioni aggiuntive
  2. Uno dei seguenti documenti:
    – Certificato di omologazione comunitaria (C.O.C.) rilasciato dal costruttore e sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso
    – Scheda tecnica integrativa (con relativa traduzione)
    – Attestazione del codice OE rilasciata dalla Casa Costruttrice o dal suo Leg. Rapp. in Italia
  3. Targhe di immatricolazione, se rilasciate nello stato estero e se non fabbricate a cura degli interessati, e dichiarazione sostitutiva a cura dell’interessato di ritiro targhe se sono state ritirate precedentemente dall’Autorità straniera
  4. Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà ex DPR 445/2000 in 2 originali resa dall’acquirente attestante la denominazione e la denominazione e codice fiscale o partita IVA dell’operatore dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo; il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo) – allegata
  5. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore soggetto IVA in 2 originali, che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante: il proprio codice fiscale o partita IVA; l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA; il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo); il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA; se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km; – allegata –
    ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore non soggetto IVA, che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante: il proprio codice fiscale; l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA mediante versamento con modello F24 (in originale); il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo); il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km
  6. Oltre ai soliti documenti necessari per le normali immatricolazioni (il modello TT2120, la copia dei documenti del firmatario delle dichiarazioni e del TT2120, l’autocertificazione di residenza, tesserino codice fiscale acquirente se persona fisica, ecc.)
  7. L’atto di vendita autenticato o l’istanza dell’acquirente autenticata

Segnaliamo infine che rimangono in vigore le norme sulla competenza territoriale per l’Ufficio DTT di riferimento (sede provinciale dell’acquirente, dell’importatore o del cedente interno o limitrofe a queste tre).

Tale nuova normativa non risulta ancora del tutto funzionante dal punto di vista dell’achitettura software ideata. Tuttavia le correzioni sono in corso d’opera. Suggeriamo comunque una certa cautela causa possibili interpretazioni differenti a seconda dell’ambito provinciale di riferimento. Data la complessità della nuova normativa vi preghiamo di volerci inviare la documentazione il più possibile completa in ogni sua parte ed in un unica soluzione.

 
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