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Novità in materia di Autentiche di firma ex art 7 L. 248/2006 e Istanza dell'Acquirente (21/05/2008)

Novità in materia di autentica ex art 7 L 248/2006 ed Istanza dell’acquirente

Vi informiamo che la Direzione ACI-PRA, sentito il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero dei Trasporti ed il Ministero dell’Interno, è uscita con una nuova circolare sulla materia in oggetto. La circolare è visualizzabile nel link qui a fianco.

Firma

Le novità sostanziali contenute in questa nuova interpretazione della normativa sono le seguenti:

  1. Ampliamento dell’istanza dell’acquirente alle casistiche delle importazioni parallele da stati UE, agli acquisti a titolo originario (già in vigore peraltro), ai vincitori dei concorsi (cosa finalmente chiarita);
  2. Ampliamento delle casistiche per le autentiche ex art 7 L. 248/2006 alle reiscrizioni di veicoli usati cancellati d’ufficio, alle dichiarazioni di proprietà dei veicoli da nazionalizzare appartenenti al medesimo soggetto indicato nei documenti stranieri, alle rettifiche di atti già autenticati anche da Notai o a rettifiche di istanze dell’acquirente
  3. Ampliamento delle possibilità di delega della potestà di autenticare anche ai collaboratori familiari del Titolare dello Studio di Consulenza Sportello Telematico dell’Automobilista e agli Institori;
  4. La possibilità in caso di variazioni e/o trasformazioni societarie (senza variazione del soggetto economico) di poter allegare il Certificato Storico della CCIAA autenticando la semplice firma del cedente evitando di ricorrere alla formula del “soggetto X già Y” contemplata esclusivamente per i Notai o alla precedente rettifica di intestazione;
  5. L’istituzione presso il PRA di un Registro degli Autenticatori ex art 7 Legge 248/06 al fine di garantire la certezza dei soggetti legittimati ad autenticare;
  6. La necessità, pena la ricusazione della formalità da parte del PRA, di indicare la data dell’autentica, il luogo dove avviene l’autentica ed il numero di repertorio (requisiti già di fatto ampiamente in uso);
  7. Il fatto che il luogo dell’Autentica deve necessariamente corrispondere alla sede dello Studio di Consulenza Sportello Telematico dell’Automobilista (effettivo). La misura è molto forte perché impedisce il raccoglimento legale di firme al di fuori dell’Agenzia.
  8. Il fatto che le marche da bollo telematiche, obbligatoriamente annullate, devono avere una data al più tardi pari a quella dell’autentica (pena segnalazione del PRA all’Agenzia delle Entrate per le sanzioni di Legge – cosa già nota)

Pur non condividendo lo spirito e la ratio di alcune di queste interpretazioni (come quella del luogo dell’autentica) crediamo che l’effetto di questa nuova interpretazione “autentica” della normativa sia di un certo impatto sul mercato dei servizi automobilistici; inoltre, essendo l’ACI-PRA l’organo istituzionalmente deputato a ricevere gli atti ex art 7 Legge 248/06 e le Istanze dell’Acquirente, sicuramente è uno dei soggetti in grado di esprimere autorevolmente ed istituzionalmente la sua interpretazione in materia e specialmente di renderla cogente, tuttavia, proprio in considerazione dell’impatto delle nuove interpretazioni, non escludiamo eventuali successive correzioni di tiro o variazioni sul tema.

Si veda anche l’articolo precedente sul tema.

 
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