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Nuova disciplina per i veicoli da demolire

Il D.Lgs. 149/2006 (G.U. 86 del 12.04.2006), qui a fianco,  in vigore dal 27 aprile 2006 compreso, introduce tre importanti novità:
– in caso di radiazione per demolizione occorre allegare il certificato di rottamazione rilasciato dal centro di raccolta ovvero dal rivenditore, concessionario, succursale etc.
– il veicolo deve essere radiato entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di rottamazione
– viene soppressa la radiazione di un veicolo “per circolazione definitiva ed esclusiva su area privata”, operazione che quindi sarà possibile effettuare al PRA solo sino al prossimo 26 aprile.

Il Decreto Legislativo 149 del 23 febbraio 2006 (pubblicato sulla G.U. 86 del 12 aprile 2006), in vigore dal 27 aprile 2006 (giovedì della prossima settimana), è intervenuto – a seguito di sollecitazione Comunitaria – a modificare il decreto legislativo 209/2003  sulla rottamazione dei veicoli, poiché in alcune parti quest’ultimo non recepiva puntualmente la Direttiva 2000/53/CE.
Conseguentemente si elencano le novità di primo interesse, riservandosi – se del caso – maggiori  approfondimenti:

  1. viene introdotto come unico documento attestante la consegna ad un concessionario, succursale, ecc… o ad un “centro di raccolta” (cioè un demolitore) di un veicolo compreso nella disciplina del decreto legislativo 209 (ai veicoli già compresi, cioè gli M1 ed N1, sono stati aggiunti i ciclomotori a 3 ruote, e i motoveicoli a 3 ruote esclusi i tricicli, cioè i motoveicoli a 3 ruote simmetriche), ai fini della rottamazione, il “certificato di rottamazione” già definito nell’allegato IV al citato Decreto Legislativo, certificato che va completato con “la descrizione dello stato del veicolo consegnato e nonché dell’impegno a provvedere alla cancellazione del PRA”. Nel caso del centro di raccolta, poi, nel certificato di rottamazione va indicato anche “l’impegno al trattamento del veicolo”, trattamento che, è stabilito, potrà avvenire solo dopo la cancellazione dal PRA. Inoltre, specificatamente per i concessionari o rivenditori (cioè per gli abilitati diversi dal centro di raccolta), nel certificato di rottamazione dovrà essere indicato che il rilascio dello stesso avviene “in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo” (dalla formulazione si direbbe doversi riportare letteralmente la suddetta frase e non una specifica individuazione del centro di raccolta cui il veicolo verrà conferito, centro dal quale comunque, al momento del conferimento, sembra opportuno farsi attestare la consegna.In ogni caso di sicuro se si indicherà uno specifico e ben individuato centro di raccolta si eviteranno dubbi ed eventuali contestazioni). Conseguentemente per i rivenditori e assimilati sparisce la pregressa “dichiarazione di presa in carico”, fermo restando che il rilascio del richiamato certificato di rottamazione esonera altrettanto come prima il detentore (conferente il veicolo) – così come il proprietario del veicolo stesso se diverso – da tutte le responsabilità e fermo restando che il ritiro di un veicolo interessato per avviarlo alla rottamazione continua ad essere una facoltà e non un obbligo e sempre e solo a fronte del corrispondente acquisto di un altro veicolo nuovo od usato da parte del conferente. Il certificato di rottamazione va confezionato in almeno tre copie, poiché una è da consegnare – come si è visto – al conferente il veicolo, mentre un’altra servirà, si veda il punto 2) successivo, per la cancellazione al PRA;
  2. La cancellazione dal PRA del veicolo avviene (dal 27/4 p.v. compreso, si ribadisce) dietro allegazione del “certificato di rottamazione”, in sostituzione delle prove di ritiro del veicolo finora fornite, oltre alla consueta modulistica.
    Niente è variato per quanto riguarda il discorso dei costi documentati e l’utilizzo della procedura STA, con però l’importante novità di un lasso di tempo di 30 (trenta) giorni “naturali e consecutivi” dalla data di emissione del certificato di rottamazione (contati civilisticamente, quindi escluso il cosiddetto “dies a quo”, che è il giorno appunto di emissione del certificato, secondo calendario e con la proroga al 1° giorno non festivo successivo nel caso il 30° giorno cadesse di giorno festivo) per effettuare la cancellazione dal PRA (con eliminazione pertanto del termine dei tre giorni lavorativi).
    Resta fermo per tutti i soggetti l’apposito Registro previsto dal Codice della Strada in materia e su di esso dovranno essere annotati “gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna (al PRA ovviamente) delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso”.
    I rivenditori e assimilati che si sono assunti l’impegno di cancellazione dal PRA, rilasciando il certificato di rottamazione, devono provvedere a detta cancellazione prima di consegnare il veicolo al centro di raccolta e fornendo poi a quest’ultimo “gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione (sempre al PRA) relativi al veicolo (fuori uso naturalmente)”.
    Poiché tra le osservazioni della Comunità c’era anche il concetto che un veicolo che si intende demolire è qualificato “rifiuto” proprio dall’anzidetta intenzione di disfarsene pur essendo ancora targato (e non poteva/può diventarlo solo dal momento di stacco e restituzione al PRA delle targhe medesime), viene statuito che il veicolo consegnato ai rivenditori e assimilati, pur essendo dalla consegna un rifiuto, può essere provvisoriamente stoccato presso costoro per un “massimo di trenta giorni”. In virtù di questo il trasporto del veicolo consegnato al centro di raccolta è a tutti gli effetti un trasporto di rifiuto speciale;
  3. Da ultimo, sempre a seguito dei rilievi UE, viene soppressa del tutto, a far data dal 27 aprile p.v. compreso, attraverso un opportuno intervento sull’articolo 103 del Nuovo Codice della Strada, e questa disposizione pertanto vale per tutte le tipologie/categorie/classi di veicoli, ancorché non comprese nel Decreto Legislativo 209/2003, la possibilità della radiazione per circolazione/conservazione in area privata. Non si ritiene possa invocarsi una siffatta “collocazione” come avvenuta prima del 27 aprile per poter effettuare anche successivamente a questa data la radiazione e, peraltro, è una considerazione su cui palesemente non conviene contare, operare pertanto in modo tale da presentare un eventuale radiazione per circolazione su area privata al più tardi entro il 26 aprile 2006. In altre parole dal 27 aprile la cancellazione dal PRA a richiesta sarà possibile solo con le causali “demolizione”, “distruzione”, o “definitiva esportazione”.
 
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