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Novità 2005

La presente per riepilogare in maniera sintetica le variazioni di imposta (aumenti) decorrenti dal 01/01/2005 derivanti dalla L 30/12/2004 n. 311 -Finanziaria:

1) COC E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ (art. 1, comma 280 Finanziaria)

Assoggettamento ad imposta di bollo dall’1/1/2005 delle “dichiarazioni di conformità” di cui all’art. 76, commi 6 e 7, del Nuovo Codice della Strada. Con file avvisi 97 del 31/12/2004 prot. 3188/Segr trasmesso a tutti i SIIT e Uffici Provinciali, il DTT ha poi precisato che sono assoggettate all’imposta di bollo di 11 euro le “dichiarazioni di conformità recanti data successiva al 31/12/2004”, che, per quanto consta, sono sia i COC che le dichiarazioni di conformità a seguito di omologazione nazionale, mentre i “certificati di origine” risultano esclusi dalla previsione. L’imposta, notoriamente di tipo “cartolare”, è dovuta, in base alla normativa richiamata introducendola, “sin dall’origine”, e ciò significa che va assolta non oltre il momento di formazione (emissione) del documento (del “pezzo di carta”), e segue le regole del tributo (stabilite dal T.U. D.P.R. 642 del 1972 e dalla tariffa ridisciplinata con il decreto 20/8/1992 dell’allora Ministro delle Finanze e successive modificazioni/integrazioni), che dovrebbero essere note, ma che si riepilogano per completezza: ammonta – in attesa degli aumenti, si ripete – a 11 Euro e si possono utilizzare le marche da bollo (annullandole, in alternativa, con perforazione, con la firma del sottoscrittore del documento, con la data del documento stesso – a mano o con datario – , o con, infine, un timbro della impresa che lo rilascia, purchè tali annullamenti siano apposti parte sulle marche e parte sul documento) ovvero il “bollo a punzone” (cioè le macchine bollatrici, le cui caratteristiche ed il cui impiego sono regolati dal decreto dell’allora Ministro delle Finanze 5/7/1973, e l’utilizzatore per servirsene necessita dell’autorizzazione dell’Amministrazione Finanziaria competente per la sua sede). Una ulteriore modalità di pagamento, sempre fermo l’assoggettamento fin dall’origine, dovrebbe poter essere (anche se il succedersi delle disposizioni sul bollo nel tempo può destare delle perplessità), il “modo virtuale”, previsto dall’art.15 del DPR 42/1972 prima ricordato e dal correlato decreto Finanze 7/6/1973: si tratta di un’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Finanziaria, competente per sede del richiedente, in virtù della quale sul documento si ndicano appunto l’assolvimento virtuale e gli estremi dell’autorizzazione (senza applicazione di marche o altro), mentre il corrispettivo del tributo, calcolato sul numero presuntivo dei documenti da emettere entro la fine dell’anno, viene liquidato nello stesso anno con rate bimestrali, per poi fare un consuntivo entro il gennaio dell’anno successivo (consuntivo che costituirà poi la somma da versare per tale anno) in base al quale si conguaglierà aumentando o riducendo la prima e, se necessario, la seconda rata di tale anno, e così via.

2) Versamenti postali formalità Motorizzazione.

Come già anticipato dall’1/1/2005 il diritto postale relativo ai versamenti per pratiche automobilistiche è passato da 1 euro a 1,70 euro come già doveva accadere (e per alcuni giorni è accaduto) il 20/09/2004

3) Aumenti IPT – Bilanci di Previsione delle Province.

Fermi restando gli aumenti IPT già segnalati delle Province di Milano e di Torino si comunica l’aumento dell’imposta, sempre a partire dal 1° gennaio 2005, anche della Provincia di Palermo nella misura del 20% (nota ACI prot. 7467/P-DSD del 31/12/2004) e, inoltre, con l’art.1 del decreto legge 30/12/2004 n. 314 (pubblicato sulla G.U. 306 del 31/12/2004, in
vigore dallo stesso giorno), è stato prorogato al 28 febbraio 2005 il termine per l’adozione dei bilanci di previsione da parte degli Enti Locali. Ciò significa che quelle Province che non hanno ancora aumentato l’IPT (o non hanno raggiunto il 20%) possono farlo ancora fino al 28 di febbraio prossimo senza necessità di specifica giustificazione, fermo restando che tale aumento si applicherebbe alle immatricolazioni e agli atti posteriori allo stesso.

4) Arrotondamento sanzioni Codice Stradale (art. 1, comma 529)

Viene aggiunto il comma 3 bis all’articolo 195 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs.285/1992) per stabilire l’arrotondamento delle sanzioni all’unità di euro (per eccesso dai 50 eurocent ed oltre, per difetto al di sotto). Inoltre, con il decreto del Ministro della Giustizia 22/12/2004 (estraneo alla Finanziaria, in G.U. 305 del 30/12/2004) è stato effettuato l’incremento
biennale – ma non per tutte – delle sanzioni stesse. Con la circolare prot. n. 300/A/1/36006/101/3/3/14 in data 30/12/2004 del Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S. – Dir. Centr. Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – sono stati poi meglio dettagliati e esplicati contenuti e portata dei due provvedimenti
descritti.

5) IVA detraibilità (art. 1, comma 503):

Viene riconfermata fino al 31/12/2005 la detraibilità limitata al 10% (50% per quelli elettrici) per i veicoli da
parte delle imprese ecc… già introdotta a partire dal 2001 e già segnalata da allora . I quotidiani “Italia Oggi” e “Il Sole24Ore” hanno recentementetrattato l’argomento sotto il profilo della legittimità di siffatte limitazioni, in quanto contestata da associazioni imprenditoriali con riferimento alla legislazione comunitaria e risultano iniziate azioni volte a cercare di ottenere il rinvio alla Magistratura UE della vicenda, però, nel frattempo, la situazione normativa è quella ricordata all’inizio.

6) Tasse automobilistiche (art. 1 comma, 61, 2° periodo)

Viene confermata la disposizione della finanziaria dell’anno scorso, nel senso che modifiche alla normativa in materia sono possibili solo nei limiti della normativa statale, pertanto tra l’altro non possono essere deliberati aumenti se non per un
massimo del 10% e purchè ciò avvenga, con riferimento all’anno successivo, entro il 10 novembre dell’anno precedente.

A dire il vero la previsione non appare così significativa, visto che non si direbbe fare altro che confermare, appunto, quanto contenuto nella finanziaria dell’anno scorso; forse il legislatore ha ritenuto di ribadire con maggiore forza e in maniera più esplicita: si vedrà se eventuali commentatori della materia vi scorgeranno qualcosa d’altro.
Viene inoltre sancita definitivamente, a partire dall’1/1/2005, la soppressione del cosiddetto “SUPERBOLLO DIESEL” (art.1 commi 513 e 514). Con l’occasione, anche se non è provvedimento della Finanziaria, ma della legislazione regionale, si confermano gli aumenti della tassa a partire dall’1/1/2005 da parte delle Regioni Abruzzo (10%, L.R. 15 del 26/04/2004.

Art. 83, comma 1, in B.U.R. 10 straordinario del 31/05/2004) e Molise (7%, L.R. 26 del 11/11/2004 in B.U.R. 23 del 11/11/2004), anche se quest’ultimo aumento desta qualche perplessità poiché la legge della Regione è datata
(dati ricavati dal sito web del Molise) 11 novembre 2004.

7) Diritti Motorizzazione (art. 1, comma 238):

Ne è previsto l’aumento attraverso un decreto ministeriale da emanare entro il 31/1/2005. Quindi fintantochè non ci sarà un decreto pubblicato sulla G.U. non sono date sapere né entità né decorrenza dell’aumento stesso. La previsione non riguarda la tariffa delle revisioni, regolata da diversa normativa (sembra comunque che per le revisioni un aumento per arrivare intorno ai 45 euro sia alla valutazione dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (il che non consente alcuna certezza, tanto meno sui tempi). Ciò significherà un ulteriore aumento degli importi anticipati ex art. 15 DPR 633/72 per immatricolazioni e passaggi di proprietà.

8) Aumento bolli e imposta di registro (e IPT) (art. 1, comma 300).

E’ previsto l’aumento degli “importi fissi” dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa e dell’imposta di bollo (11 euro in primis, poi quella di quietanza). Comunque tale aumento richiede un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 31/1/2005. Quando tale decreto sarà pubblicato sulla G.U. si potranno conoscere l’entità degli aumenti, con esattezza le fattispecie interessate e la decorrenza. Anche in questo caso ciò significherà un ulteriore aumento degli importi anticipati ex art. 15 DPR 633/72 per immatricolazioni e passaggi di proprietà.

9) IVA e importazione parallela veicoli (art. 1, commi da 378 a 380).

Viene stabilito che i soggetti IVA debbano trasmettere al DTT, entro 15 giorni dall’acquisto, insieme alla partita IVA, il numero di telaio degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi acquistati, sia con riferimento all’acquisto nella Comunità, sia con riferimento agli eventuali passaggi interni italiani prima dell’immatricolazione, che non potrà avvenire in
assenza dell’accennata comunicazione. Tuttavia quanto precede diventerà applicabile solo dopo che sarà emanato un apposito decreto del Capo Dipartimento Trasporti Terrestri e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale vengono stabiliti contenuti e modalità delle comunicazioni stesse. Tale decretazione si direbbe necessariamente propedeutica
all’estensione allo STA dell’immatricolazione dei veicoli di importazione dalla UE. Si segnala inoltre che dall’1/1/2005 viene introdotto, aggiungendo (art. 1, comma 386)l’art. 60 bis nel DPR 633/1972 (T.U. Imposta sul Valore Aggiunto) il principio della “solidarietà fiscale” del cessionario con il cedente in tema di IVA, nel senso che dovrà corrispondere l’IVA il cessionario in caso di omissione del cedente quando la transazione possa risultare avvenuta a prezzo inferiore al “valore normale”, a meno che il cessionario stesso sia in grado di motivare l’accaduto in modo oggettivo (un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dovrà individuare i beni ai quali si applica il nuovo principio ed è piuttosto probabile -per non dire certo- che i veicoli saranno ricompresi)

1) COC E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ (art. 1, comma 280 Finanziaria)

Assoggettamento ad imposta di bollo dall’1/1/2005 delle “dichiarazioni di conformità” di cui all’art. 76, commi 6 e 7, del Nuovo Codice della Strada. Con file avvisi 97 del 31/12/2004 prot. 3188/Segr trasmesso a tutti i SIIT e Uffici Provinciali, il DTT ha poi precisato che sono assoggettate all’imposta di bollo di 11 euro le “dichiarazioni di conformità recanti data successiva al 31/12/2004”, che, per quanto consta, sono sia i COC che le dichiarazioni di conformità a seguito di omologazione nazionale, mentre i “certificati di origine” risultano esclusi dalla previsione. L’imposta, notoriamente di tipo “cartolare”, è dovuta, in base alla normativa richiamata introducendola, “sin dall’origine”, e ciò significa che va assolta non oltre il momento di formazione (emissione) del documento (del “pezzo di carta”), e segue le regole del tributo (stabilite dal T.U. D.P.R. 642 del 1972 e dalla tariffa ridisciplinata con il decreto 20/8/1992 dell’allora Ministro delle Finanze e successive modificazioni/integrazioni), che dovrebbero essere note, ma che si riepilogano per completezza: ammonta – in attesa degli aumenti, si ripete – a 11 Euro e si possono utilizzare le marche da bollo (annullandole, in alternativa, con perforazione, con la firma del sottoscrittore del documento, con la data del documento stesso – a mano o con datario – , o con, infine, un timbro della impresa che lo rilascia, purchè tali annullamenti siano apposti parte sulle marche e parte sul documento) ovvero il “bollo a punzone” (cioè le macchine bollatrici, le cui caratteristiche ed il cui impiego sono regolati dal decreto dell’allora Ministro delle Finanze 5/7/1973, e l’utilizzatore per servirsene necessita dell’autorizzazione dell’Amministrazione Finanziaria competente per la sua sede). Una ulteriore modalità di pagamento, sempre fermo l’assoggettamento fin dall’origine, dovrebbe poter essere (anche se il succedersi delle disposizioni sul bollo nel tempo può destare delle perplessità), il “modo virtuale”, previsto dall’art.15 del DPR 42/1972 prima ricordato e dal correlato decreto Finanze 7/6/1973: si tratta di un’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Finanziaria, competente per sede del richiedente, in virtù della quale sul documento si ndicano appunto l’assolvimento virtuale e gli estremi dell’autorizzazione (senza applicazione di marche o altro), mentre il corrispettivo del tributo, calcolato sul numero presuntivo dei documenti da emettere entro la fine dell’anno, viene liquidato nello stesso anno con rate bimestrali, per poi fare un consuntivo entro il gennaio dell’anno successivo (consuntivo che costituirà poi la somma da versare per tale anno) in base al quale si conguaglierà aumentando o riducendo la prima e, se necessario, la seconda rata di tale anno, e così via.

2) Versamenti postali formalità Motorizzazione.

Come già anticipato dall’1/1/2005 il diritto postale relativo ai versamenti per pratiche automobilistiche è passato da 1 euro a 1,70 euro come già doveva accadere (e per alcuni giorni è accaduto) il 20/09/2004

3) Aumenti IPT – Bilanci di Previsione delle Province.

Fermi restando gli aumenti IPT già segnalati delle Province di Milano e di Torino si comunica l’aumento dell’imposta, sempre a partire dal 1° gennaio 2005, anche della Provincia di Palermo nella misura del 20% (nota ACI prot. 7467/P-DSD del 31/12/2004) e, inoltre, con l’art.1 del decreto legge 30/12/2004 n. 314 (pubblicato sulla G.U. 306 del 31/12/2004, in
vigore dallo stesso giorno), è stato prorogato al 28 febbraio 2005 il termine per l’adozione dei bilanci di previsione da parte degli Enti Locali. Ciò significa che quelle Province che non hanno ancora aumentato l’IPT (o non hanno raggiunto il 20%) possono farlo ancora fino al 28 di febbraio prossimo senza necessità di specifica giustificazione, fermo restando che tale aumento si applicherebbe alle immatricolazioni e agli atti posteriori allo stesso.

4) Arrotondamento sanzioni Codice Stradale (art. 1, comma 529)

Viene aggiunto il comma 3 bis all’articolo 195 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs.285/1992) per stabilire l’arrotondamento delle sanzioni all’unità di euro (per eccesso dai 50 eurocent ed oltre, per difetto al di sotto). Inoltre, con il decreto del Ministro della Giustizia 22/12/2004 (estraneo alla Finanziaria, in G.U. 305 del 30/12/2004) è stato effettuato l’incremento
biennale – ma non per tutte – delle sanzioni stesse. Con la circolare prot. n. 300/A/1/36006/101/3/3/14 in data 30/12/2004 del Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S. – Dir. Centr. Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – sono stati poi meglio dettagliati e esplicati contenuti e portata dei due provvedimenti
descritti.

5) IVA detraibilità (art. 1, comma 503):

Viene riconfermata fino al 31/12/2005 la detraibilità limitata al 10% (50% per quelli elettrici) per i veicoli da
parte delle imprese ecc… già introdotta a partire dal 2001 e già segnalata da allora . I quotidiani “Italia Oggi” e “Il Sole24Ore” hanno recentementetrattato l’argomento sotto il profilo della legittimità di siffatte limitazioni, in quanto contestata da associazioni imprenditoriali con riferimento alla legislazione comunitaria e risultano iniziate azioni volte a cercare di ottenere il rinvio alla Magistratura UE della vicenda, però, nel frattempo, la situazione normativa è quella ricordata all’inizio.

6) Tasse automobilistiche (art. 1 comma, 61, 2° periodo)

Viene confermata la disposizione della finanziaria dell’anno scorso, nel senso che modifiche alla normativa in materia sono possibili solo nei limiti della normativa statale, pertanto tra l’altro non possono essere deliberati aumenti se non per un
massimo del 10% e purchè ciò avvenga, con riferimento all’anno successivo, entro il 10 novembre dell’anno precedente.

A dire il vero la previsione non appare così significativa, visto che non si direbbe fare altro che confermare, appunto, quanto contenuto nella finanziaria dell’anno scorso; forse il legislatore ha ritenuto di ribadire con maggiore forza e in maniera più esplicita: si vedrà se eventuali commentatori della materia vi scorgeranno qualcosa d’altro.
Viene inoltre sancita definitivamente, a partire dall’1/1/2005, la soppressione del cosiddetto “SUPERBOLLO DIESEL” (art.1 commi 513 e 514). Con l’occasione, anche se non è provvedimento della Finanziaria, ma della legislazione regionale, si confermano gli aumenti della tassa a partire dall’1/1/2005 da parte delle Regioni Abruzzo (10%, L.R. 15 del 26/04/2004.

Art. 83, comma 1, in B.U.R. 10 straordinario del 31/05/2004) e Molise (7%, L.R. 26 del 11/11/2004 in B.U.R. 23 del 11/11/2004), anche se quest’ultimo aumento desta qualche perplessità poiché la legge della Regione è datata
(dati ricavati dal sito web del Molise) 11 novembre 2004.

7) Diritti Motorizzazione (art. 1, comma 238):

Ne è previsto l’aumento attraverso un decreto ministeriale da emanare entro il 31/1/2005. Quindi fintantochè non ci sarà un decreto pubblicato sulla G.U. non sono date sapere né entità né decorrenza dell’aumento stesso. La previsione non riguarda la tariffa delle revisioni, regolata da diversa normativa (sembra comunque che per le revisioni un aumento per arrivare intorno ai 45 euro sia alla valutazione dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (il che non consente alcuna certezza, tanto meno sui tempi). Ciò significherà un ulteriore aumento degli importi anticipati ex art. 15 DPR 633/72 per immatricolazioni e passaggi di proprietà.

8) Aumento bolli e imposta di registro (e IPT) (art. 1, comma 300).

E’ previsto l’aumento degli “importi fissi” dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa e dell’imposta di bollo (11 euro in primis, poi quella di quietanza). Comunque tale aumento richiede un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 31/1/2005. Quando tale decreto sarà pubblicato sulla G.U. si potranno conoscere l’entità degli aumenti, con esattezza le fattispecie interessate e la decorrenza. Anche in questo caso ciò significherà un ulteriore aumento degli importi anticipati ex art. 15 DPR 633/72 per immatricolazioni e passaggi di proprietà.

9) IVA e importazione parallela veicoli (art. 1, commi da 378 a 380).

Viene stabilito che i soggetti IVA debbano trasmettere al DTT, entro 15 giorni dall’acquisto, insieme alla partita IVA, il numero di telaio degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi acquistati, sia con riferimento all’acquisto nella Comunità, sia con riferimento agli eventuali passaggi interni italiani prima dell’immatricolazione, che non potrà avvenire in
assenza dell’accennata comunicazione. Tuttavia quanto precede diventerà applicabile solo dopo che sarà emanato un apposito decreto del Capo Dipartimento Trasporti Terrestri e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale vengono stabiliti contenuti e modalità delle comunicazioni stesse. Tale decretazione si direbbe necessariamente propedeutica
all’estensione allo STA dell’immatricolazione dei veicoli di importazione dalla UE. Si segnala inoltre che dall’1/1/2005 viene introdotto, aggiungendo (art. 1, comma 386)l’art. 60 bis nel DPR 633/1972 (T.U. Imposta sul Valore Aggiunto) il principio della “solidarietà fiscale” del cessionario con il cedente in tema di IVA, nel senso che dovrà corrispondere l’IVA il cessionario in caso di omissione del cedente quando la transazione possa risultare avvenuta a prezzo inferiore al “valore normale”, a meno che il cessionario stesso sia in grado di motivare l’accaduto in modo oggettivo (un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dovrà individuare i beni ai quali si applica il nuovo principio ed è piuttosto probabile -per non dire certo- che i veicoli saranno ricompresi)

10) Veicoli sequestrati e giacenti in custodia (art. 1, commi da 312 a 321).

In diversi commi viene ridettata una specifica disciplina per l’alienazione (anche ai soli fini della rottamazione) dei veicoli equestrati a favore del custode, se ricorrono le condizioni indicate.

Ringrazio per l’attenzione e rimango a vostra disposizone per qualsiasi dubbio in merito.

In diversi commi viene ridettata una specifica disciplina per l’alienazione (anche ai soli fini della rottamazione) dei veicoli equestrati a favore del custode, se ricorrono le condizioni indicate.

Ringrazio per l’attenzione e rimango a vostra disposizone per qualsiasi dubbio in merito.

 
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