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Stranieri Comunitari ed intestazione dei veicoli (17/05/2007)

Il Decreto legislativo del 6/02/2007 n. 30 (GU n. 72 del 27/03/2007) ha recepito anche in Italia la Direttiva CEE 2004/38 relativa al diritto dei Cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri. In sostanza la Direttiva abolisce la carta di soggiorno quale titolo abilitante al soggiorno dei Cittadini dell’Unione Europea presso altri Stati Membri e prevede che i singoli ordinamenti possano richiedere nei loro confronti l’iscrizione presso la competente Autorità.

Tale facoltà è stata esercitata in Italia mediante la previsione dell’obbligo di iscrizione nell’anagrafe dei residenti per periodi di soggiorno superiori a tre mesi, in questo modo viene superato il concetto di residenza normale (185 gg) e la dimostrazione di legami affettivi, lavorativi o territoriali con il Paese in questione.

Dopo gli opportuni chiarimenti con il Ministero dell’Interno sia il Dipartimento dei Trasporti Terrestri che l’ACI-PRA sono usciti con le loro circolari applicative (qui a lato) che si applicano a far data dal 15/05/2007.

In sostanza in caso di Cittadino Comunitario (o di familiare Extra-Comunitario al seguito di Cittadino Comunitario) ai fini della intestazione dei veicoli si distinguono due casi:

– Soggiorni non superiori a tre mesi: NON E’ POSSIBILE L’IMMATRICOLAZIONE CON TARGA NAZIONALE O LA INTESTAZIONE DI VEICOLI USATI A SEGUITO DI PASSAGGIO DI PROPRIETA’, rimane salva la possibilità delle targhe EE (e di quelle doganali -B6-) che avranno validità non superiore a tre mesi

– Soggiorni superiori a tre mesi: E’ POSSIBILE L’IMMATRICOLAZIONE CON TARGA NAZIONALE O L’INTESTAZIONE DI VEICOLI USATI A SEGUITO DI PASSAGGIO DI PROPRIETA’. Il diritto di soggiorno può essere comprovato mediante: a) esibizione della Carta di Identità italiana; b) esibizione di un documento di identità emesso da uno Stato Comunitario insieme all’Attestazione rilasciata dal Comune comprovante la richiesta di iscrizione anagrafica; c) la produzione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 45 del DPR 445/2000 unitamente a copia di un documento di identità emesso da uno Stato Comunitario. I familiari extra-comunitari di un Cittadino Comunitario soggiornante per più di tre mesi devono esibire la CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI UN CITTADINO DELL’UNIONE COMUNITARIA (può essere anche permanente) unitamente alla Carta di Identità italiana (o altro documento di identità rilasciato in Italia) o il Passaporto in corso di validità e con il visto di ingresso se necessario.

L’art CdS 134 comma 1 bis che prevedeva la possibilità di elezione di domicilio presso una persona fisica italiana o uno Studio di Consulenza Automobilistica, ferme restando le disposizioni per i cittadini AIRE del comma 1 (per i quali nulla muta), è ora applicabile solo al caso delle Persone giuridiche costituite in Paesi Comunitari e senza una sede secondaria in Italia.

Il controllo della sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto di soggiorno spetta esclusivamente ai Comuni ed alle Questure.

Nulla invece cambia per i normali Extra-Comunitari per i quali è sempre necessario il permesso di soggiorno .

 
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