A far data dal 05/08/2006 è possibile procedere per i fini delle pratiche automobilistiche con la semplice ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno purchè tale richiesta sia stata domandata prima della scadenza o al piu’ tardi entro 60 giorni successivi alla scadenza stessa.
Precisiamo tuttavia che il mancato ottenimento del rinnovo farà venir meno gli effetti dei diritti esercitati (ergo se lo straniero non ottiene il permesso di soggiorno per qualsiasi motivo l’immatricolazione o il passaggio di proprietà vengono “annullati”).
Pertanto consigliamo caldamente, qualora si debba procedere a formalità automobilistiche, che le parti interessate siano esplicitamente avvisate delle possibili conseguenze sopra evidenziate facendosi consegnare apposita dichiarazione di consapevolezza a seconda dei casi.
Segnaliamo inoltre che contrariamente a quanto previsto con il precedente articolo del 10/01/2006, è necessaria l’esibizione dell’originale della ricevuta di richiesta che pertanto ci dovrà venir consegnata per il completamento dell’incarico.
I documenti automobilistici prodotti in base a questa direttiva avranno comuqneu carattere definitivo.
Per completezza si veda anche:
– precedente articolo del 10/01/2006
– precedente articolo del 03/04/2006