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March 26, 2010
In base alle direttive del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’ACI-PRA ha emanato una circolare che inibisce la radiazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo in quanto il fermo ha natura conservativa del bene a far data dal 16 settembre 2009.
Suggeriamo quindi a tutti la Clientela di voler procedere ad una visura PRA sui veicoli che accettano come veicoli da radiare per demolizione anche a fronte di una immatricolazione (ecoincentivi), se il veicolo risulterà gravato dal fermo amministrativo non si potrà procedere alla radiazione e quindi in caso di ecoincentivo non si avrà nemmeno diritto all’ecoincentivo senza prima risolvere il fermo. In mancanza di una visura sul veicolo da radiare non ci riterremo in alcun modo responsabili del buon fine dell’ecoincentivo.
Con questa circolare scompare inoltre la possibilità di bypassare i fermi amministrativi facendo transitare dall’estero i veicoli.
Vi informiamo che dal 02/11/2009 ACI-PRA rilascerà una nuova funzionalità in esclusiva per gli Sportelli Telematici dell’Automobilista.
In sostanza sarà possibile interrogare il database ACI-PRA e chiedere una verifica dell’assenza di vincoli iscritti sul veicolo e non ancora cancellati (fermi, gravami ipoteche, privilegi, fallimenti, ecc), la documentazione prodotta non assume il carattere di certificazione (è una mera risposta del server evidenziata su carta), ma ha carattere di informazione e non sostituisce la visura che continua ad essere la certificazione dell’assenza di vincoli.
Il servizio di verifica dell’assenza di vincoli sarà offerto ai nostri Clienti GRATUITAMENTE PURCHE’ RICHIESTO INSIEME AD ALTRA PRATICA-ORDINE (immatricolazione, passaggio di proprietà, radiazione), se richiesto a sé stante, dal momento che dovremo comunque contabilizzarlo a parte ed inserire una commissione, il servizio costerà 2.00 € + IVA.
infine che dal 2/11/2009 è stata prevista la possibilità di radiare per demolizione “in odio alla parte” anche veicoli gravati fermo amministrativo “purché privi di qualsiasi valore economico perché ad esempio andati distrutti per eventi calamitosi”. Tale radiazione dovrà essere fatta esclusivamente presso il PRA (quindi manualmente e non a mezzo STA) e riporterà la dicitura “F70 ANNOTAZIONE ESEGUITA IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IN TEMA DI FERMO AMMINISTRATIVO”.
Novità
Comments Off on Divieto di radiazione per veicoli gravati da fermo amministrativo (07/09/2009)
La Legge 99/2009 qui a fianco che entrerà in vigore il 15/08/2009 prevede una serie di novità in materia di tasse automobilistiche. Sinteticamente:
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la possibilità di poter prevedere all’interno delle loro Leggi regionali un pagamento unico cumulativo per le società di leasing in luogo dei singoli pagamenti degli utilizzatori;
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Il fatto che in caso di locazione iscritto al PRA, il soggetto passivo d’imposta non sia più la società di leasing ma il locatario ancorché il tributo si determini in base alla Legge Regionale della sede del proprietario locatore
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La possibilità per le Regioni e le Provincie Autonome (Trento e Bolzano) di poter esentare dal pagamento della tassa automobilistica fino a 5 anni per i veicoli di categoria M1 (autovetture) e N1 (autocarri) alimentati a gpl/metano anche in maniera ibrida prescindendo dalla Direttiva Euro di rispondenza
Novità
Comments Off on Novità in materia di tasse auto e leasing (06/08/2009)
Abbiamo avuto notizia che il 9/7/2009 il Senato ha definitivamente approvato il provvedimento “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia” (qui a fianco in bozza) che tra le altre cose ripristina il contributo rispettivamente di 500 € e di 650 € relativo alle trasformazioni a gpl e a metano di tutti i veicoli da Euro 0 a Euro 6.
La norma in buona sostanza pone finalmente rimedio all’emendamento leghista che per errore, durante la conversione nella Legge 33/2009 del DL 10/02/2009 n. 5 aveva escluso dall’incremento degli incentivi i veicoli di categoria da Euro 3 incluso in sù.
Inoltre il provvedimento prevede la possibilità per le Regioni, titolari della tassa automobilistica, di poter esentare dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli alimentati a gpl-metano per 5 annualità.
Il provvedimento entra in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che è attesa a giorni, dalla data di pubblicazione scomparirà la limitazione e peranto per tutti i veicoli sarà ripristinato il contributo statale come sopra indicato. Si veda anche il sito del Consorzio Ecogas .
“Il contributo di 500 euro per le trasformazioni a gpl e di 650 euro per quelle a metano – dice Filipponi, Direttore Genrale dell’UNRAE- darà nuovo impulso ad una opportunità che nel 2008 è stata colta da oltre 160.000 automobilisti italiani e che quest’anno, alla luce dello stanziamento globale di 102 milioni di euro messo a disposizione dallo Stato, potrebbe interessarne altri 200.000”.
Novità
Comments Off on Ripristinati i contributi per le trasformazioni a gpl/metano per tutti i veicoli (21/07/2009)
A partire dal 01/03/2007 nella Repubblica Federale Tedesca è stata resa obbligatoria la classificazione ed il contrassegno dei veicoli secondo gruppi inquinanti e, contestualmente , città e comuni tedeschi hanno potuto istituire Zone Ambientali (Umweltzone) soggette a limitazione del traffico. Una specifica cartellonistica avvisa chi può accedere e transitare nella zona.
Il Bollino per le polveri sottili (Feinstaubplakette) è obbligatorio per tutti gli autoveicoli a motore che transitano nelle Zone Ambientali, anche per una sola volta. Tale obbligo è in vigore anche per i veicoli stranieri o comunque di non residenti.
Il bollino riporta la targa del veicolo per il quale è stato emesso, è pertanto univoco e non può essere usato su altri autoveicoli. Il bollino viene emesso una sola volta e accompagna il veicolo per tutta la sua vita; ha pertanto durata illimitata e non deve essere rinnovato annualmente né con altra periodicità.
Il transito nelle Umweltzone senza Feinstaubplakette è punito con l’ammenda pecuniari di 40,00 € (e per chi ha la patente tedesca con 1 punto aa Flensburg).
L’Agenzia, grazie alla collaborazione tra DEKRA e SERMETRA, dietro esibizione della Carta di Circolazione rilascia a vista la Feinstaubplakette per 18.00 € IVA inclusa.
Al 01/01/2008 le Zone Ambientali già istituite erano: Augsburg; Berlin, Freiburg im Breisgau, Hannover, Heidelberg, Ilsfeld, Karlsruhe, Koln, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Muhlacker, Munchen, Neu-Ulm, Pforzheim, Pleidesheim, Regensburg, Reutlingen, Schwabisch-Gmund, Stuttgart. Poichè l’attivazione delle Zone Ambientali dipende dalle Autorità Pubbliche Locali e varia temporalmente vi suggeriamo prima di mettervi in viaggio per la Germania di consultare il sito dell’Ufficio Federale per l’Ambiente (Umwelbundesamt) al link: http://www.umweltbundesamt-umwelt-deutschland.de/
I contrassegni per gruppo inquinante sono:
- Gruppo 1 – nessun bollino
- Gruppo 2 (rosso) e 3 (giallo) – accesso con restrizione di percorso
- Gruppo 4 (verde) – senza alcuna limitazione di percorso
I veicoli del Gruppo 1 non possono avere la Feinstaubplakette e sono in sostanza tutti i veicoli a benzina immatricolati fino al 31/12/1992 (quelli che non rispondono almeno alla Direttiva Euro 1) e tutti i veicoli diesel senza filtro antiparticolato immatricolati fino al 31/12/1996 (quelli che non rispondono almeno alla Direttiva Euro2) .
Novità
Comments Off on Andate in Germania? Comprate le Feinstaubplakette per circolare nelle Zone Ambientali (13/07/2009)
Come ormai noto durante la conversione in Legge del DL 5/2009 nella Legge 33/2009 il Governo è “inciampato” per un disguido tecnico sui contributi per la trasformazione di auto esistenti a gas o metano eliminando gli aumenti previsti dal primo decreto per i veicoli da Euro 3 in avanti.
In sostanza ora la situazione attuale è la seguente:
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Fino al 6/2/2009 |
Dal 7/2/2009 al 11/4/2009 |
Dal 12/4/2009 |
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GPL |
METANO |
GPL |
METANO |
GPL |
METANO |
Euro 0,1,2 |
350 |
500 |
500 |
650 |
500 |
650 |
Euro 3,4,5,6 |
350 |
500 |
500 |
650 |
350 |
500 |
E’ attualmente in discussione in Parlamento un emendamento di correzione per non escludere dai nuovi maggiori contributi i veicoli da Euro 3 in avanti, ma tale correzione ovviamente sarà efficace solo quando diventerà (eventualmente) legge e dal quel momento in avanti salvo che venga espressamente prevista la retroattività.
Il Ministero per evitare confusioni ha anche reso noto che la data di prenotazione al Consorzio Ecogas è assunta quale riferimento per stabilire quale contributo verrà erogato.
Novità
Comments Off on Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo sugli ecoincentivi per la trasformazione a gpl-metano di veicoli (15/05/2009)
Dal Ministero dell’Ambiente altri ecoincentivi per veicoli elettrici ed a basso impatto ambientale (CEI-CIVES) – 05/05/2009 agg 22/5/2009
Con il decreto direttoriale del 20/04/2009 sono partiti gli ecoincentivi del Ministero per l’Ambiente in base all’accordo di Programma, sottoscritto in data 23/12/2008, tra il Ministero, Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) e CEI CIVES (Comitato elettrotecnico italiano – Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali), per l’incentivazione alla diffusione di ciclomotori, motocicli, biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, veicoli assimilati a basso impatto ambientale e quadricicli elettrici.
I modelli ecoincentivati sono dipsonibili nei listini (xls compresso, 400 KB) presentati dall’ANCMA e dal CEI CIVES.
Gli Ecoincentivi del Ministero per l’Ambiente partono il 22/04/2009 e terminano ad esaurimento fondi o il 31/12/2009 . Alla data del 18/5/2009 i fondi sono stati temporaneamente bloccati in quanto l’entità delle richieste temeatiche ha intasato i server del Ministero, circa l’80% dei contributi è già stato prenotato. Il 21/05/2009 il Ministero ha annunciato che le domande inevase verranno comunque soddisfatte ed ha rifinanziato il programma con ulteriori 10 mln di euro annunciando anche una semplificazione delle procedure di richeista.
Si tratta di un fondo di € 8.750.000 da erogare nel corso del 2009 ai cittadini che decideranno di acquistare una nuova bicicletta comprese le bici elettriche a pedalata assistita, senza obbligo di rottamazione, oppure un ciclomotore EURO 2 termico o elettrico, motociclo o quadriciclo elettrico in questo caso con obbligo di rottamazione di un ciclomotore omologato EURO 0/1.
In particolare l’entità degli incentivi è la seguente:
- per l’acquisto di una bicicletta, di una bicicletta a pedalata assistita o di un veicolo assimilato, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 700 euro;
- per l’acquisto di un motociclo elettrico o di un quadriciclo elettrico, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 1.300 euro;
- per l’acquisto di un motociclo Euro 3 ibrido, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 950 euro;
- per l’acquisto di un ciclomotore elettrico, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 850 euro;
- per l’acquisto di un ciclomotore ibrido, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 30% del costo del veicolo fino ad un massimo di 600 euro;
- per l’acquisto di un ciclomotore Euro 2 a quattro tempi o di un ciclomotore Euro 2 a ridotto consumo, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, il 20% del costo del veicolo fino ad un massimo di 350 euro;
- per l’acquisto di un ciclomotore Euro 2 a due tempi, con contestuale rottamazione di un ciclomotore vetusto, l’8% del costo del veicolo fino ad un massimo di 180 euro.
Le modalità e le caratteristiche dei veicoli ammessi ad incentivazione sono riportati nel testo dell’Accordo.
Novità
Comments Off on Dal Ministero dell'Ambiente altri ecoincentivi per veicoli elettrici ed a basso impatto ambientale (CEI-CIVES) (05/05/2009)
Segnaliamo che il 24/04/2009 è uscita l’attesa nota del Dipartimento Finanze prot. 12605/2009 con la quale viene ribadito che le Province (comprese quelle autonome o delle Regioni Autonome) non possono deliberare riduzioni IPT al di sotto della soglia minima stabilita a suo tempo dallo Stato con il Decreto Ministeriale 435/1998.
Conseguentemente le Province che hanno finora deliberato diversamente (risulterebbero essere quelle di Firenze, Roma e Aosta), in favore – specialmente – delle imprese di noleggio senza conducente, dovrebbero deliberare il ritorno quantomeno alla suddetta tariffa minima Ministeriale.
Parimenti dovrebbero deliberare sulla circostanza del recuperare o no le differenze per le formalità che hanno già corrisposto l’imposta “sotto soglia”.
Allo stato non si può dire altro e non si può far altro che attendere le determinazioni Provinciali.
Novità
Comments Off on Il MEF: Invalide le riduzioni di IPT inferiori all'importo base (30/04/2009)
Ecoincentivi Lombardi
(13/03/2009 aggiornato il 28/04/2009)
Con due delibere approvate il 03/03/2009, la Giunta Regionale della Lombardia ha deciso di rinnovare e rilanciare il proprio impegno a favore della sostituzione dei mezzi più inquinanti con veicoli più ecologici.
“La Giunta ha reso immediatamente operativi – sottolinea il presidente Roberto Formigoni – i provvedimenti che ho annunciato ieri in occasione dell’incontro con un primo gruppo di sindaci della zona critica per individuare soluzioni ancor più efficaci per ridurre l’inquinamento atmosferico e nello stesso tempo agevolare ancor meglio il cittadino che decide di dotarsi di veicoli a bassa emissione”.
Le novità riguardano il bando da 25 milioni di euro che prevede contributi, a favore delle fasce più deboli, per la sostituzione delle auto inquinanti e la trasformazione dei vecchi motori. Il contributo per l’acquisto delle auto nuove o usate con la rottamazione dei vecchi mezzi viene unificato a 3.000 euro e diventa cumulabile con gli altri incentivi statali. Confermato il contributo di 600 euro per l’installazione dell’impianto a metano o gpl sull’auto a benzina ma non più solo sul mezzo Euro 0 ma da adesso anche sui veicoli di classe Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4. Lo prevede una delibera presentata dall’assessore alla Qualità dell’Ambiente, Massimo Ponzoni.
Inoltre, cambiano e si semplificano le modalità per ottenere il contributo. Previsto l’utilizzo di un voucher telematico (analogamente a quanto già avviene per gli incentivi per l’installazione di filtri antiparticolato sui mezzi commerciali). Lo prevede un’altra delibera approvata sempre oggi dalla Giunta regionale, su proposta degli assessori Massimo Ponzoni (Qualità dell’Ambiente) e Massimo Buscemi (Reti, Servizi e Pubblica Utilità e Sviluppo sostenibile), con cui viene rinnovata e ampliata la convenzione con Aci Milano che già gestisce l’attuale bando.
IL NUOVO BANDO
Dal 06/04/2009 e fino al 31/12/2009 sono previsti contributi a fondo perduto a favore di cittadini residenti nella zona critica A1 (210 Comuni in 10 Province) per l’acquisto di un auto nuova o usata a minor impatto, in sostituzione di una vettura più inquinante che dovrà essere rottamata – Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 diesel e Euro 2 diesel – o per l’installazione di un impianto a metano o gpl. Possono presentare domanda per ottenere l’incentivo i cittadini che hanno un reddito familiare sotto una certa soglia, che viene alzata se c’è la presenza di figli minori o di persone disabili: ad esempio per una persona singola il limite di reddito è 20.000 euro (30.000 per un disabile) che diventano 49.200 per una famiglia di quattro persone (59.200 se c’è un disabile).
I CONTRIBUTI LOMBARDI PER L’AUTO IN DETTAGLIO
Per i cittadini residenti nell’elenco A1 dei Comuni, con un reddito sotto una certa soglia: Acquisto di un’auto nuova o usata: 3.000 euro per una vettura elettrica, ibrida, gpl, metano, bifuel (benzina/gpl, benzina/metano), di classe Euro 3 o superiore o benzina con emissione di Co2 inferiori o uguali a 140 g/km; Installazione impianto gpl o metano: 600 euro per l’installazione sulla vettura a benzina Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 di un impianto a gpl o metano o per l’installazione di dispositivo antiparticolato su una vettura diesel (quando saranno perfezionate le procedure necessarie).
Si veda qui il bando.
Per ogni dettaglio si veda anche il sito della Regione Lombardia. o le FAQ sul sito dell’ACI
LE MISURE PER LA QUALITA’ DELL’ARIA
I provvedimenti di oggi si affiancano alle altre misure decise da Regione Lombardia per migliorare la qualità dell’aria nella stagione 2008-2009, comprese le iniziative varate ieri sui maggiori controlli, nuovi incentivi e nuove norme.
Le misure di incentivo già attivate sono:
– un bando da 10 milioni per promuovere l’installazione dei filtri antiparticolato sui mezzi diesel destinati al trasporto merci, con contributi che vanno da 2.000 a 3.000 euro;
– un bando da 3,5 milioni di euro per incentivare la rottamazione dei vecchi ciclomotori e motocicli Euro 0 o Euro 1 e favorire l’acquisto di mezzi nuovi a nullo o basso impatto ambientale (elettrici, ibridi o Euro 3), con contributi che vanno da 200 a 2.200 euro;
– un bando da 1,4 milioni per rinnovare il parco taxi.
E’ in vigore inoltre il Piano d’azione per prevenire e contenere episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), nel periodo invernale, che prevede come principale misura il fermo programmato dei mezzi più inquinanti (autoveicoli benzina e diesel Euro 0 e diesel Euro 1, ciclomotori e moto a due tempi Euro 0) dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009, dal lunedì al venerdì (escluse anche le giornate festive infrasettimanali) dalle 7.30 alle 19.30.
ECOINCENTIVI MOTO E CICLOMOTORI (BANDO DA 3.5 MLN EURO)
Ecco invece il dettaglio degli incentivi proposti per l’acquisto di ciclomotori e motocicli dalla regione Lombardia per incentivare la rottamazione e l’acquisto di motoveicoli a basso impatto ambientale. Gli incentivi sono destinati a coloro che rottamano il vecchio ciclomotore/motociclo, euro 0 oppure euro 1, e/o acquistano un nuovo motociclo con motore a combustione interna euro 3, fino ad una cilindrata di 400 cc e motoveicoli con propulsione elettrica o ibrida.
I contributi sono erogati esclusivamente per l’acquisto di mezzi per trasporto persone, mentre sono esclusi quelli per trasporto merci e destinati a cittadini lombardi, imprese e soggetti pubblici residenti nelle zone a più alto tasso d’inquinamento dell’aria (zona A1 – vedi in allegato l’elenco dei comuni).
L’iniziativa nasce da un accordo firmato tra Regione Lombardia, Associazione Nazionale Motociclo Accessori (Confindustria Ancma) e la Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali (Cei-Cives).
L’iniziativa rientra nelle politiche regionali per la salvaguardia della qualità dell’aria secondo gli obiettivi e le modalità previste dalla normativa statale, comunitaria e regionale (L.R. n. 26/03 e 24/06). I contributi a fondo perduto hanno l’obiettivo di favorire il rinnovo del parco veicoli circolante, la trasformazione dei mezzi più inquinanti in eco-compatibili, la diffusione di ciclomotori e motocicli ad emissioni meno inquinanti o ad impatto zero.
Entità dei contributi
Ogni singolo contributo è pari a:
- 200 euro per eventuale sola demolizione di un ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1 che possono essere sommati agli incentivi successivi;
- 700 Euro per acquisto di un ciclomotore con propulsione elettrica a velocità massima di 25 km/h;
- 1.100 Euro per acquisto di un ciclomotore con propulsione elettrica a velocità massima compresa tra 26 km/h e 45 km/h;
- 2000 Euro per acquisto di un motociclo elettrico o ibrido (motore e trazione elettrica accoppiato a motore a combustione interna, alimentazione a benzina e omologazione Euro 3) e velocità massima superiore a 46km/h;
- 200 Euro per acquisto di un motociclo con motore a combustione interna, di cilindrata da 51 c.c. fino a 200 c.c., alimentazione a benzina e omologato euro 3;
- 400 euro acquisto di un motociclo con motore a combustione interna cilindrata da 201 c.c. fino a 400 c.c., alimentazione a benzina e omologato euro 3.
Limitazioni alle imprese
Per le imprese individuali o societarie e i soggetti pubblici il beneficio dell’incentivo di Regione Lombardia è limitato alla demolizione di ciclomotori/motocicli termici Euro 0 o Euro 1 e/o all’acquisto di ciclomotori/motocicli a due o tre ruote, nuovi di fabbrica, esclusivamente con alimentazione elettrica o ibrida. Non sono previsti incentivi alle imprese per acquisto di motocicli Euro 3. Le imprese e gli enti pubblici possono usufruire di più di un contributo, ma i mezzi dovranno essere immatricolati in un comune della zona A1.
Cumulabilità
Tali importi sono cumulabili con analoghe iniziative statali, pubbliche o private aventi la stessa finalità, a meno di espressi divieti previsti nelle iniziative medesime (non cumulabiili con gli ECOINCENTIVI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE a favore tra l’altro di PAS). Per le imprese il contributo viene rilasciato ai sensi del Regolamento n. 1998/2006/CE sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
Durata
I contributi saranno erogati fino all’esaurimento dei fondi disponibili. All’esaurimento dei fondi la domanda verrà accettata con riserva ed inserita in un apposita lista d’attesa che potrà essere soddisfatta in caso di rinunce o di rifinanziamento da parte di Regione Lombardia.
Prenotazione del contributo
la prenotazione del contributo è gestita dall’Automobile Club Milano e dalla regione Lombardia on line sul sito: http://www.acimi.it/bandociclomotociclo/.
La prenotazione avrà validità di 60 giorni entro i quali deve essere effettuata la demolizione. Nel caso di solo acquisto tutta la procedura viene seguita dal concessionario.
Per maggiori info si veda il sito della regione Lombardia.
Novità
Comments Off on Il punto sugli ecoincentivi lombardi (13/03/2009)
La Legge n. 14 del 27/02/2009 (cd Milleproroghe) contiene a sorpresa anche una grande novità in materia di Tuning auto e moto. La legge riscrive l’art. 75 del Codice della Strada con la previsione che sarà consentita l’approvazione nazionale di sistemi; componenti ed entità tecniche al fine di poterli installare quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti del veicolo, su autovetture e motocicli nuovi o già in circolazione.
Tuttavia le norme specifiche per l’approvazione e le procedure di installazione di tali nuovi dispositivi dovranno essere stabiliti con ulteriori Decreti del Ministero dei Trasporti, per cui sarà necessario attendere comunque del tempo.
L’installazione di tali dispositivi sostitutivi o integrativi è espressamente esentata dalla necessità di ottenere il NULLA OSTA della Casa Costruttrice del veicolo. Questo provvedimento, quando verrà attuato, potrà certamente dare un pò di fiato al settore della componentistica che versa attualmente in stato di crisi.
Seguiranno quando disponibili ulteriori dettagli.
Novità
Comments Off on Novità per il Tuning (03/03/2009)
(pubblicato il 07/02/2009 aggiornato il 23/04/2009 – conversione in Legge n. 33 del DL 5, correzione DSD ACI)
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11/02/2009 il DL n. 5 del 10/02/2009 che tra le altre misure prevede i nuovi ecoincentivi.
In sostanza ritornano gli Ecoincentivi statali secondo le già ampiamente collaudate metodologie con un bonus statale di 1500 € per l’acquisto di veicoli Euro 4 o Euro 5 (che emettono non oltre 140 gr/CO2 per km se alimentati a benzina e non oltre 130 gr/CO2 per km se a gasolio) a fronte della rottamzione di veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 immatricolati fino al 31/12/1999 (come si voleva). Ricordiamo che la radiazione al PRA deve avvenire entro 15 gg dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo. Si ritenono inoltre riconfermate tutte le precisazioni già espresse dal Ministero delle Finanze per i precedenti incentivi in ordine a familiari conviventi, leasing, cointestazioni, ecc). Questa volta non sono previste esenzioni per il bollo auto.
Inoltre è previsto un ulteriore ecobonus cumulabile con il precedente nel caso di acquisto di veicoli ecologici; in particolare:
- 1500 € per auto con alimentazione esclusiva o doppia a metano/elettriche o ad idrogeno
- 3000 € per le stesse auto di cui al punto 1 ma con emissioni inferiori a 120 gr/CO2 per Km
- 1500 € per auto con alimentazione esclusiva o doppia a gpl
- 2000 € per le stesse auto di cui al punto 3 ma con emissioni inferiori a 120 gr/CO2 per Km

Per i motocilci è previsto un ecoincentivo di 500 € per l’acquisto di un motociclo Euro 3 fino a 400 cc con contestuale radiazione di un motociclo Euro 0 o Euro 1. La legge di conversione ha ampliato la platea dei motocicli ecoincentivati ricomprendendovi anche quelli con potenza fino a 60 KW, anche se la circolare ACI del 20/04/2009 sembra sostenere (crediamo per errore) che la condizione dei 60 KW sia aggiuntiva alla cilindrata e non alternativa. Il 23/4/2009 ACI corregge l’errore con una nuova circolare confermando la nostra estensiva interpretazione.
Per i veicoli commerciali leggeri è previsto un ecoincentivo di 2500 € per l’acquisto di un veicolo Euro 4/5 con contestuale rottamazione di un veicolo Euro 0/1/2 immatricolato fino al 31/12/1999 . E’ inoltre previsto un ulteriore ecobonus fino a 4000 €, cumulabile con il precedente, per l’acquisto senza rottamazione di veicoli commeriali leggeri fino a 3500 kg. con alimentazione esclusiva o doppia a gas metano.
Da ultimo anche aiuti anche per la riconversione a gpl (500 €) o a metano (650 €) . Al riguardo segnaliamo che la legge 33/2009 di conversione per errore ha ristretto la platea dei veicoli interessati (prima erano tutti) a solo quelli Euro 0/1/2. Il Governo ha promesso che presto rimedierà a questo errore. Si veda il successivo articolo.
I nuovi ecoincentivi si applicano retroattivamente per i contratti stipulati a partire dal 07/02/2009 (il giorno successivo al CdM) e fino al 31/12/2009 (con immatricolazione al più tardi il 31/03/2010)
Da ultimo ricordiamo che saranno attivi a breve (dal 03 marzo 2009) per le persone fisiche RESIDENTI IN LOMBARDIA appartenenti alle fascie più deboli della popolazione anche i NUOVI ECOINCENTIVI LOMBARDI (3000.00 € per le auto e fino a 400 € per le moto fino a 400 cc) che vengono erogati direttamente al cittadino persona fisica richiedente mediante l’utilizzo di un voucher telematico riconosciuto da Regione Lombardia che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario esclusivamente per la sostituzione/trasformazione di un’autovettura rispondente ai requisiti previsti dal progetto stesso. Si veda anche il nostro vecchio articolo in merito agli Ecoincentivi Lombardi 2007 .
Il PRA ha pubblicato la sua circolare al riguardo (qui a fianco) fornendo le prime precisazioni ed aggiornando la modulistica, disponibile qui a fiaco e nella sezione modulistica.
Novità
Comments Off on Ecco i nuovi Ecoincentivi 2009 (06/02/2009)
Finalmente dopo due anni l’Agenzia delle Entrate ed il Dipartimento dei Trasporti Terrestri hanno chiarito una lunga serie di dubbi che la nuova disciplina delle importazioni parallele entrata in vigore il 03/12/2007 aveva generato tra gli operatori del settore.

Schematicamente sono chiariti i seguenti aspetti:
- Che i veicoli muniti di codice antifalsificazioni sono esenti dalla nuova disciplina essendo il codice medesimo strumento idoneo al contrasto delle frodi fiscali garantendo la tracciabilità dell’operazione, e di converso, che se il veicolo è sprovvisto del codice di antifalsificazione ed è di provenieneza comunitaria deve sottostare alla nuova disciplina
- La procedura che le filiali di case costruttrici straniere (sedi secondarie di case costruttrici costituite in altro stato UE, unità locali con attività commerciale di case costruttrici costituite in altro stato UE, società italiane controllate da case estere, ma tutte comunque iscritte al REA) devono seguire per ottenere il codice antifalsificazione. A causa di problemi tecnico-organizzativi connessi al rilascio dei codici di antifalsificazione viene concessa la possibilità di evitare la nuova disciplina (con il pagamento anticipato dell’IVA) fino al 30/06/2009 producendo una dichiarazione sostitutiva che attesti lo status di filiale e l’avvenuta richiesta del codice antifalsificazione (prorogato poi il 22/06/2009 al 30/10/2009).
- Che per i veicoli oggetto di acquisto intra-comunitario l’eventuale presenza del codice OE/OA non è elemento sufficienti per esentarli dalla nuova disciplina (non avendo il codice antifalsificazione)
- Che anche i veicoli prodotti da Costruttori Italiani in altri Stati membri della UE se sprovvisti del codice antifalsificazione sottostanno alla nuova disciplina
- Per i veicoli oggetto di allestimento/completamento che se il veicolo allestito o completato non ha il suo codice antifalsificazione (diverso da quello base) dovrà sottostare alla nuova disciplina
- Che sono in fase di completamento le procedure necessarie per imporre l’obbligo di comunicazione AIMV ai soggetti che esportano veicoli nuovi di fabbrica muniti di codice anti-falsificazione
- Che i veicoli fabbricati e commercializzati in Italia (es Lamborghini) sono totalmente esenti dalla nuova procedura (perché non ricorre l’ipotesi di acquisto intracomunitario). La richiesta di immatricolazione non seguirà la procedura STA (per la quale è necessario il codice antifalsificazione) ma dovrà essere presentata presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile corredata da una dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante del Costruttore italiano attestante la sede italiana dello stabilimento di fabbricazione
- Che i ciclomotori, le macchine agricole e le macchine operatrici sono esenti dalla nuova disciplina
- Che i veicoli oggetto di acquisto intracomunitario che sono beni strumentali all’esercizio dell’attività dell’impresa che li ha importati seguono la procedura prevista per i cd acquisti intracomunitari in regime del margine (quindi con esibizione di documentazione idonea all’Agenzia delle Entrate che eventualmente autorizza e trasmette telematicamente i dati al CED DTT per l’immatricolazione). Il campo import privato della maschera STA deve comunque essere avvalorato come N.
- Casi speciali previsti per i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino (esclusi dalla nuova procedura in quanto assimilabili ad importazioni extracomunitarie senza documentazione doganale – vale la documentazione comprovante il pagamento IVA nella RSM-), Isole Canarie, Gibilterra e Livigno (esclusi dalla nuova procedura in quanto assimilabili ad importazioni extracomunitarie con documentazione doganale da esibire all’immatricolazione) , Principato di Monaco (inclusi nella nuova disciplina in quanto assimilati ai veicoli francesi)
Si veda anche il precedente aricolo: Importazioni Parallele (21/11/2007)
Novità
Comments Off on La Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dei Trasporti su casi particolari di importazione parallela
Gli automobilisti lombardi che devono pagare il bollo entro la fine di gennaio avranno due settimane di tempo in più per farlo senza incorrere in alcuna sanzione. La scadenza del pagamento è stata infatti posticipata al 16 febbraio.

E’ questa la misura che Regione Lombardia ha deciso di adottare oggi a seguito dei disagi segnalati da molti cittadini lombardi che non sono riusciti a pagare regolarmente la tassa automobilistica presso gli abituali punti di riscossione o che si sono visti recapitare “lettere di cortesia” con dati non corrispondenti alla loro situazione.
Novità
Comments Off on La Regione Lombardia posticipa la 16 febbraio la scadenza bollo di gennaio
Ridotta l’IPT per ipoteche residuo prezzo o convenzionali (30/01/2009)
Al fine di agevolare il credito automobilistico l’art. 13-bis della Legge n. 2 del 28/01/2009 (cd legge Misure Anti-crisi) stabilisce in 50,00 € l’importo dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) dovuto su iscrizione di ipoteca convenzionale o per residuo prezzo (prima era fissata nella misura del 1.46% del credito con il minimo di 150.81 €). Inoltre la cancellazione di tali ipoteche sarà esente da IPT. Tali novità si applicano per gli atti formati a partire dal 29/01/2009.
Si tenga però presente che comunque sia per l’iscrizione che per la cancellazione dell’ipoteca al PRA sono dovuti emolumenti e bolli pari a 64.78 € che diminuiscono la convenienza relativa specialmente rispetto a crediti di basso ammontare. E’ possibile risparmiare sui bolli dovuti per l’iscrizione di ipoteca facendo un unico atto tra vendita e contemporanea iscrizione di ipoteca ma avvalendosi del Notaio.

Ricordiamo che le ipoteche convenzionali sono ormai da molti anni in disuso e quindi, almeno inizialmente, il provvedimento non avrà alcun impatto. Francamente crediamo che il disuso non derivi tanto dall’eccessiva tassazione quanto dal fatto che essendo i veicoli per definizione mobili poco si prestano “per sé” a far da garanzia ad un credito, specialmente quando è possibile aggredire altri beni.
Sarà quindi interessante verificare se questa novità legislativa farà da volano per la creazione di nuovi prodotti di credito automobilistico (o per il revival di vecchi) per società finanziarie e per società di leasing automobilistico.
Siamo disponibili per ulteriore consulenza nei confronti di società finanziarie in materia oltre che a provevdere alle iscrizioni ed alle cancellazioni di ipoteca autenticanto le firme dei relativi atti ex legge 248/2006.
Novità
Comments Off on La legge Anti-crisi riduce l'IPT sulle ipoteche convenzionali
Tornano con qualche novità le limitazioni al traffico nella cosiddetta fascia critica che interessa Milano ed i Comuni dell’hinterland milanese.
Dal 15/10/2008 al 15/04/2009 infatti non potranno circolare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 (escluse le giornate festive infrasettimanali):
- ciclomotori e moto a due tempi (Euro 0)
- autovetture a gasolio Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (ma solo dal 10/2009 – novità)
- veicoli a benzina Euro 0
- veicoli a gasolio per trasporti specifici Euro 1, Euro 1 e Euro 2 (ma solo dal 10/2009 – novità)

Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli elettrici, ibridi, alimentati a metano/gpl ed i veicoli a gasolio pre Euro 4 ma dotati di filtro anti-particolato (di serie o montato successivamente all’immatricolazione) ed i veicoli storici purchè in possesso del certificato d’iscrizione ai Registri Storici previsti dal Codice della Strada. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i veicoli che trasportano almeno 3 persone (per favorire il car pooling). Sono anche previste esenzioni per particolari categorie di lavoratori , per i disabili e per i veicoli di servizio alle Forze dell’Ordine.
Si veda l’articolo sul sito della Regione Lombardia. Link: http://www.regione.lombardia.it/rlcontent/linker/divine/divine?pagename=PortaleLombardia/PrimoPiano/PL_primo_piano,c=PrimoPiano,cid=1221841975924 ed anche sul sito del Piano di azione e prevenzione dell’inquinamento atmosferico: http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/pagine.php?num_sez=1&num_tema=1&num_pag=0
Si veda anche il nostro precedente articolo sull’argomento qui disponibile.
Novità
Comments Off on Dal 15/10/2008 ripartono le limitazioni alla circolazione a Milano e hinterland per i veicoli inquinanti
Segnaliamo che il Ministero dei Trasporti con la consueta puntualità ha aumentato con decreto del 28/7/2008 (GU del 4/8/08 n 181 qui a fianco) il costo delle targhe dei veicoli.
In sostanza la richiesta di immatricolazione con targa auto tipo A (rettangolare normale) costerà € 0.59 in piu’ e la targa delle moto costerà € 0.32 in più.

Novità
Comments Off on Aumenta il costo delle targhe automobilistiche (05/08/2008)
A seguito dell’art.31 del Decreto Legge 112/1998, in corso di conversione, la validità della carta d’identità sia elettronica che cartacea è stata aumentata da 5 a 10 anni. La stessa norma prevede che tale estensione di validità si applichi anche alle carte d’identità con validità quinquennale ancora valide alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, ovvero 25 Giugno 2008.
In proposito il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare prot. 0007082 (n.8/2008) qui a fianco disponibile con la quale viene tra l’altro precisata la necessità di “convalidare la proroga” presso il comune competente (quello di residenza) con un apposito timbro nel caso di identità cartacea e con apposita dichiarazione nel caso di identità elettronica.

La nostra Associazione di Categoria UNASCA ha chiesto formalmente chiarimenti al Ministero dell’Interno per sapere se ai fini dell’autentica delle sottoscrizioni così come per le formalità automobilistiche, la disposizione di proroga agisse ‘ope legis’ o se dette annotazioni di proroga fossero comunque indispensabili ai fini di continuità di validità delle carte di identità, ricevendone conferma per iscritto.
Quindi non potremo considerare in corso di validità le Carte di Identità scadute dal 25/06/2008 ma ancora buone considerando il raddoppio se prive del timbro di convalida della proroga.
Novità
Comments Off on Allungamento scadenza Carta di'Identità (17/07/2008)
Vi informiamo che Agenzia Magaglio rimarrà chiusa al pubblico dal 11 al 20 agosto inclusi. L’attività di presa-consegna dei documenti cesserà venerdì 08/08 e riprenderà il 25/8.
Per eventuali urgenze, anche durante il periodo di chiusura al pubblico, siete pregati di contattare Barbara Villa al 348 7763909 rintracciabile durante il normale orario di lavoro (8.30-12.30 14.00-18.00).
Segnaliamo inoltre che lo Studio Notarile con il quale collaboriamo rimarrà chiuso dal 4 agosto al 29 agosto 2008 inclusi, dunque nel periodo in questione per le immatricolazioni avremo bisogno delle istanze dell’acquirente (ad eccezione dei noleggi) e per l’usato potremo procedere solo in base alle nuove disposizioni di cui all’art 7 della legge 248/06. L’Assistenza Notarile, se necessaria, nel periodo tra il 4 agosto ed il 29 agosto 2008 sarà esclusivamente su appuntamento.
Buone Ferie a tutti!
Novità
Comments Off on Chiusura estiva Agenzia Magaglio (17/08/2008)
Aci gestisce le richieste di rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale per le auto rottamate nel 2007 senza sostituzione
Finalmente ACi ha diramato la nota con la quale stabilisce la procedura di rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale per chi ha rottamato un veicolo nel 2007 (euro 0 o euro 1) senza acquistarne un altro.
Il rimborso è pari ad una annualità e riguarda gli abbonamenti al trasporto pubblico nell’ambito del Comune di residenza, domicilio o llavoro, sono esclusi gli abbonamenti a servizi extracomunali o integrati. Si darà luogo al rimborso fino all’esaurimento dei fondi stanziati e disponibili nel bilancio statale (€ 380.000)
La procedura di rimborso è la seguente: basta presentare, entro il 3 Luglio 2008, la domanda ad un qualunque
Ufficio Provinciale ACI, di persona o tramite lettera raccomandata A/R, utilizzando il modulo disponibile presso
tutti gli Uffici ed allegando la documentazione prevista. L’ACI a sua volta comunicherà l’esito mediante lettera
raccomandata A/R, procedendo in caso di accoglimento della domanda al rimborso mediante assegno circolare o bonifico bancario (il rimborso coprirà anche la spesa sostenuta per l’invio della domanda se trasmessa con lettera raccomandata).

I REQUISITI PER OTTENERE IL RIMBORSO
Il richiedente non deve essere intestatario di altra autovettura o autoveicolo ad uso promiscuo.
Il richiedente, inoltre, si impegna a non acquistare un altro veicolo (autovettura o autoveicolo ad uso promiscuo) nel
periodo di 3 anni dalla data di rottamazione del veicolo demolito.
Il veicolo rottamato deve:
– essere “euro 0” o “euro 1” (vedi tabella)
– essere stato demolito: nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, se si tratta di un autoveicolo per trasporto promiscuo; nel periodo compreso tra il 2 febbraio e il 31 dicembre 2007, se si tratta di un’autovettura.
Fa fede la data che risulta dal certificato di rottamazione rilasciato dal demolitore autorizzato o dal certificato di
radiazione rilasciato dall’ACI;
– essere intestato ad una persona fisica (sono escluse dal rimborso le persone giuridiche);
– essere intestato allo stesso soggetto che chiede il rimborso dell’abbonamento (non a un familiare o a un altro
terzo). Se il veicolo rottamato è intestato a più persone o in caso di comunione per successione ereditaria il rimborso
può essere concesso una sola volta al richiedente dietro esplicito
LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
– Domanda di rimborso redatta sull’apposito modulo
– Copia del certificato di rottamazione rilasciato dal demolitore autorizzato oppure del certificato di radiazione
rilasciato dall’ACI;
– Copia del titolo di abbonamento al trasporto pubblico locale rilasciato dall’azienda di trasporto;
– Copia della ricevuta attestante il pagamento dell’abbonamento;
– Eventuale dichiarazione di consenso da parte degli altri cointestatari del veicolo o dichiarazione di consenso da
parte degli altri coeredi.
Si veda anche il precedente articolo in materia di ecoincentivi 2006.
Novità
Comments Off on ACI gestisce le richieste di rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale per i veicoli rottamati nel 2007 senza sostituzione
Il Ministero dello Sviluppo Economico informa che i contribuiti di installazione di impianti gpl (350 €)/metano (500 €) gestiti dal Consorzio Ecogas si sono esauriti al 13/05/2008. E stata attivata una lista di attesa che scadrà il 30/06/2008 e che utilizzerà in ordine cronologico di prenotazione fondi avanzati dalle precedenti gestioni (€ 5.5 mln circa). La circolare del Ministero è qui a fianco.

Novità
Comments Off on Esaurimonto fondi per la trasformazione dei veicoli a gpl o metano (11/06/2008)
Novità in materia di autentica ex art 7 L 248/2006 ed Istanza dell’acquirente
Vi informiamo che la Direzione ACI-PRA, sentito il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero dei Trasporti ed il Ministero dell’Interno, è uscita con una nuova circolare sulla materia in oggetto. La circolare è visualizzabile nel link qui a fianco.
Le novità sostanziali contenute in questa nuova interpretazione della normativa sono le seguenti:
- Ampliamento dell’istanza dell’acquirente alle casistiche delle importazioni parallele da stati UE, agli acquisti a titolo originario (già in vigore peraltro), ai vincitori dei concorsi (cosa finalmente chiarita);
- Ampliamento delle casistiche per le autentiche ex art 7 L. 248/2006 alle reiscrizioni di veicoli usati cancellati d’ufficio, alle dichiarazioni di proprietà dei veicoli da nazionalizzare appartenenti al medesimo soggetto indicato nei documenti stranieri, alle rettifiche di atti già autenticati anche da Notai o a rettifiche di istanze dell’acquirente
- Ampliamento delle possibilità di delega della potestà di autenticare anche ai collaboratori familiari del Titolare dello Studio di Consulenza Sportello Telematico dell’Automobilista e agli Institori;
- La possibilità in caso di variazioni e/o trasformazioni societarie (senza variazione del soggetto economico) di poter allegare il Certificato Storico della CCIAA autenticando la semplice firma del cedente evitando di ricorrere alla formula del “soggetto X già Y” contemplata esclusivamente per i Notai o alla precedente rettifica di intestazione;
- L’istituzione presso il PRA di un Registro degli Autenticatori ex art 7 Legge 248/06 al fine di garantire la certezza dei soggetti legittimati ad autenticare;
- La necessità, pena la ricusazione della formalità da parte del PRA, di indicare la data dell’autentica, il luogo dove avviene l’autentica ed il numero di repertorio (requisiti già di fatto ampiamente in uso);
- Il fatto che il luogo dell’Autentica deve necessariamente corrispondere alla sede dello Studio di Consulenza Sportello Telematico dell’Automobilista (effettivo). La misura è molto forte perché impedisce il raccoglimento legale di firme al di fuori dell’Agenzia.
- Il fatto che le marche da bollo telematiche, obbligatoriamente annullate, devono avere una data al più tardi pari a quella dell’autentica (pena segnalazione del PRA all’Agenzia delle Entrate per le sanzioni di Legge – cosa già nota)
Pur non condividendo lo spirito e la ratio di alcune di queste interpretazioni (come quella del luogo dell’autentica) crediamo che l’effetto di questa nuova interpretazione “autentica” della normativa sia di un certo impatto sul mercato dei servizi automobilistici; inoltre, essendo l’ACI-PRA l’organo istituzionalmente deputato a ricevere gli atti ex art 7 Legge 248/06 e le Istanze dell’Acquirente, sicuramente è uno dei soggetti in grado di esprimere autorevolmente ed istituzionalmente la sua interpretazione in materia e specialmente di renderla cogente, tuttavia, proprio in considerazione dell’impatto delle nuove interpretazioni, non escludiamo eventuali successive correzioni di tiro o variazioni sul tema.
Si veda anche l’articolo precedente sul tema.
Novità
Comments Off on Novità in materia di Autentiche di firma ex art 7 L. 248/2006 e Istanza dell'Acquirente (21/05/2008)
Dopo “qualche pena” è stato finalemenete convertito in Legge il DL 248/2007 (cd Milleproroghe) che conteneva gli ecoincentivi. La legge di conversione è al n. 31 del 2008 ed è in vigore dal 01/03/2008 (Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29/02/2008 qui di fianco).

In sostanza è entrata in vigore la legge che modifica l’ecoincentivo per i motocicli. Schematicamente:
1) Ferma la data del 31/03/2008 quale termine ultimo per l’immatricolazione dei motocicli nuovi EURO 3 “contrattualizzati” entro il 31/12/2007, l’ultimo periodo del comma 2, art. 29 del D.L. 248/2007, come modificato dalla Legge di conversione 31/2008, precisa che se il contratto è stato stipulato tra il 31/12/2007 (compreso) e l’1/3/2008 (compreso), c’è tempo fino al 31/3/2008 per immatricolare il motociclo nuovo EURO 3 e per demolire quello EURO “0” usato, fermi i benefici anteriori alla citata legge 31/2008 di conversione. Attenzione quindi che, in altre parole, salvo indicazioni diverse che sopravvenissero da parte delle Finanze, per i motocicli nuovi EURO 3 (con sostituzione di motocicli EURO 0), contrattualizzati tra il 31/12/2007 compreso e il 1° marzo 2008 compreso, non c’è alcun limite di cilindrata e valgono anche gli incentivi delle 5 annualità di esenzione dalla tassa automobilistica e gli 80 Euro max di rimborso per la rottamazione, a condizione che anche la rottamazione al PRA venga richiesta entro il 31/3/2008, mentre la prima iscrizione del motociclo deve essere richiesta, come sempre, entro 60 gg. dall’immatricolazione.
2) Se il contratto è invece stato stipulato prima del 31/12/2007 valgono le regole normali già note, per cui è sufficiente l’immatricolazione entro il 31/3/2008, la rottamazione al PRA entro 15 giorni dall’immatricolazione (quindi entro il 15 aprile 2008 qualora l’immatricolazione avvenisse proprio il 31/3/2008) e l’iscrizione al PRA entro 60 gg. sempre dall’immatricolazione.
3) Diversamente, per i contratti stipulati dall’1/3/2008 fino al 31/12/2008 ci sono le nuove regole della legge di conversione 31, che incentivano l’acquisto di un motociclo nuovo EURO 3 con sostituzione con un mezzo EURO 0 con le seguenti differenze:
a) il motociclo nuovo è incentivato solo se non supera i 400 cmc di cilindrata
b) invece di 5 anni di esenzione di tassa automobilistica ce n’è solo 1, ma in compenso c’è un contributo di 300 Euro, erogato dal venditore del motociclo Euro 3 nuovo nei modi soliti
c) resta fermo il rimborso di max 80 Euro della rottamazione del motociclo Euro 0 dato dentro, ma in alternativa – fermo tale rimborso – si potrà dare dentro un ciclomotore “Euro 0”, ed in questo caso (cioè di rottamazione di un ciclomotore Euro 0) il rimborso max per l’operazione diventa di 30 Euro, entrambi i rimborsi erogati nei modi soliti dal venditore del motociclo Euro 3 nuovo.
Si noti infine che i contratti stipulati il giorno 1 marzo 2008 rientrano sia tra i contratti “vecchie regole” che tra quelli “nuove regole”.
il resto, sugli ecoincentivi 2008, è rimasto tutto come nell’originario art. 29 introdotto dal DL 248/2007, salvo le seguenti precisazioni:
– l’Aci/PRA, come è noto, ha corretto il refuso della previsione dell’allargamento rottamazione agli Euro 2 per la sostituzione con autocarri ecc …;
– è stata sancita dalle Finanze in data di ieri 6 marzo 2008, con la Risoluzione 7/DPF (qui a lato), la possibilità (già prevista nel 2007) del cumulo degli ecoincentivi 2008 di rottamazione/sostituzione con quelli per gli autoveicoli ad alimentazione esclusiva o doppia GPL o Metano, ovvero elettrica o a idrogeno, in una sorta di “ideale corrispondenza” con il 2007, per cui si può sostanzialmente affermare che detto cumulo vale anche se l’autoveicolo nuovo, oltre naturalmente ad appartenere alla categoria autovetture, appartiene non solo alla categoria autocarro ma pure alle altre categorie possibili elencate nel comma 4 dell’art. 29 (ovviamente se ne esistono versioni omologate dal costruttore con la (doppia) alimentazione dianzi descritta);
– nel caso dell’ecoincentivo per autocarri ecc…., all’interno dell’irrisolto problema della “intercambiabilità” tra le categorie indicate nel comma 4 dell’art.29 per cui a fronte di una richiesta della Clientela per la quale la categoria del mezzo dato in rottamazione non coincide con la categoria di quello nuovo in sostituzione, il suggerimento è quello di procedere facendosi espressamente manlevare in caso di diniego dal Cliente finale. Rimane palese come, salvo che non sopravvengano indicazioni differenti dalle Finanze, a fronte della rottamazione di un “autoveicolo promiscuo” quello in sostituzione nuovo non possa che essere un “autocarro”;
– ancora salvo future indicazioni differenti (ed eventuali) delle Finanze, il termine di “sicurezza” per l’immatricolazione dei motocicli nuovi, mancando un’esplicita previsione, un richiamo o una traslazione, è il 31/12/2008 e non – com’era per converso nel 2007 – i tre mesi dell’anno successivo, ergo, nella fattispecie, il 31/3/2009. Insomma, allo stato – per non correre rischi, tranne il venir manlevati – l’immatricolazione del motociclo nuovo Euro 3 incentivato dovrà avvenire entro il 31/12/2008 (la legge di conversione, si ribadisce, non ha mutato questa situazione);
– nulla purtroppo continua a essere statuito per gli ecoincentivi (2007 o 2008 che siano), non chiesti imediatamente, per cui continuano a non essere ammessi. Non ci sentiamo però ancora di escludere totalmente inversioni di rotta da parte del MinFinanze.
Al di fuori di quel che precede, le regole/modalità/condizioni degli ecoincentivi sono quelle già conosciute ed indicate (identità di intestazione o familiari conviventi, rottamazione a cura del venditore o su sua delega, …. e così via). Si veda anche il precedente aricolo su questo sito qui.
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Comments Off on Ecoincentivi 2008: convertito con modifiche nella legge 31/2008 il DL Milleproroghe (07/03/2008)
“A sorpresa” approvati nel milleproroghe nuovi ecoincentivi per il 2008 (28/12/2007)
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Comments Off on Ecoincentivi 2008: prime istruzioni per l'uso (08/01/2008)
E’ fatta: dopo un tira e molla mai visto nella storia la proroga della rottamazione auto è stata inserita nel decreto milleproroghe varato oggi dal Consiglio dei Ministri. Lo hanno riferito il ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro e il ministro dei Rapporti per il Parlamento, Vannino Chiti, al termine della riunione a Palazzo Chigi.

Con il decreto di fine anno varato dal Consiglio dei ministri nel corso di una riunione fiume durata oltre 4 ore, arriva la proroga della rottamazione, che aveva tentato più volte senza successo l’ingresso in Finanziaria. La proroga arriva con alcune novità: per incentivare ulteriormente lo svecchiamento del parco auto italiano ci sarà anche la possibilità di rottamare veicoli Euro 2, se immatricolati prima del 1° gennaio 1999.
Arriva inoltre la norma da supermercato dell’auto: con il 2 per 1, in pratica si potranno rottamare 2 vetture e acquistarne una nuova, con un aumento del bonus a 1.200 euro. Possibilità di ottenere uno sconto per chi rottama l’auto senza riacquisto e aderisce al car sharing. Previste anche tessere gratuite al trasporto pubblico locale per chi lascia definitivamente la vecchia auto. Sì anche alla proroga dell’incentivo per l’acquisto di motocicli non inquinanti. Per il 2008 via libera anche gli ecoincentivi per l’acquisto di veicoli e piccoli autocarri previsti dalla Finanziaria per il 2007. Con la proroga della rottamazione di auto e motocicli, commenta il ministro per lo Sviluppo economico Pierluigi Bersani, «abbiamo rafforzato, rispetto allo scorso anno, gli obiettivi ambientali, favorendo un parco auto decisamente più ecosostenibile e intensificando le misure che incentivano il ricorso al trasporto pubblico locale». Il ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio ha detto sì alla rottamazione a due condizioni: che ci sia un contributo per tre anni per l’abbonamento al trasporto pubblico e che ci sia il maxibonus per chi rottama due auto. In questo modo «si abbandona il vecchio concetto di rottamazione e si punta a diminuire il parco auto circolante».
Ecco le novità per la rottamazione delle vetture. Spetta un incentivo di 700 euro a chi decide di sostituire una autovettura o un autoveicolo Euro 0, Euro 1 o Euro 2 (immatricolata prima del 1° gennaio 1999) con autovetture Euro 4 o Euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro o non oltre 130 grammi se diesel. A questi si aggiunge l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa a due annualità solo per chi rottama una Euro 0. Spettano cento euro in più di incentivo, dunque 800 euro in tutto, se i veicoli che si acquistano emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro o in caso di vetture nuove alimentate con sistemi ibridi, a emissioni zero di anidride carbonica nell’alimentazione ecologica. Milleduecento euro, invece, per chi sceglie il due per uno: se ne rottamano due e se acquista una.
Per la rottamazione con riacquisto di Euro 4 di autoveicoli a trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli a uso speciale e autocaravan di massa massima fino a 3.500 chilogrammi Euro 0, Euro 1 o Euro 2 (immatricolati prima del 1° gennaio 1999) il contributo è vincolato alla cilindrata: 1.500 euro se il veicolo è di massa massima inferiore a 3mila chilogrammi, di 2.500 euro se è fra 3mila e 3.500 chilogrammi. Le novità riguardano i contratti di acquisto di veicoli stipulati fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, con possibilità di immatricolare i veicoli fino al 31 marzo 2009. Necessario il rispetto della disciplina de minimis. Non spetta il contributo per l’acquisto di veicoli al cui scambio o produzione è diretta l’attività di impresa. Sì alla concessione del bonus anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a un familiare convivente, che risulti dallo stato di famiglia. Incentivi anche per l’installazione sui veicoli di impianti a Gpl e a metano, rispettivamente di 350 e 500 euro.
Il titolare dello sviluppo economico, Pier Luigi Bersani commenta con soddisfazione le norme inserite nel decreto cosiddetto milleproroghe approvato oggi dal consiglio dei ministri. Norme che incentivano l’acquisto di auto euro 4 ed euro 5 (con basse emissioni di polveri inquinanti) e di auto con ridotte emissioni di CO2; prevedono un forte bonus per chi rottama il proprio mezzo senza sostituirlo e aderisce al servizio di car sharing.
Seguiranno ulteriori dettagli ed informazioni più tecniche non appena pronto il testo del decreto.
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Comments Off on "A sorpresa" approvati nel milleproroghe nuovi ecoincentivi per il 2008 (28/12/2007)
È stato appena pubblicato il decreto 30 ottobre 2007, emanato di concerto tra il ministero dei Trasporti e l’Agenzia delle Entrate, in cui si prevede che, dal 3 dicembre prossimo, le immatricolazioni di autoveicoli acquistati sul mercato parallelo intracomunitario saranno subordinate alla verifica dell’avvenuto versamento dell’Iva dovuta in occasione del primo trasferimento del veicolo in ambito nazionale.
Il decreto è stato preceduto dai due provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007 (entrambi nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15/11/2007) relativi, il primo, alla istituzione di un nuovo modello di versamento F24, e l’altro alla decorrenza dei nuovi obblighi e ai casi soggettivi di esclusione dall’applicazione della nuova disciplina.

La serie di interventi normativi, risultato delle attività coordinate tra la direzione centrale Accertamento dell’agenzia delle Entrate e la direzione generale per la Motorizzazione (condotte in attuazione dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 262/2006), va a costituire un ulteriore strumento di contrasto alle frodi nel settore degli autoveicoli introdotti in Italia da canali non ufficiali.
Le nuove norme si innestano sulla vigente disciplina delle immatricolazioni di veicoli di provenienza intracomunitaria, già istituita col decreto 8 giugno 2005, in cui, allo scopo di ottenere una tracciatura dei veicoli nelle varie fasi della commercializzazione, era previsto l’obbligo di dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario come prima tappa verso l’immatricolazione.
In particolare, il recente decreto del 30 ottobre 2007 modifica il decreto interdirigenziale in vigore dal 1° settembre 2005, introducendo il riscontro, da parte degli uffici provinciali del dipartimento dei Trasporti terrestri, del versamento dell’imposta come requisito per l’immatricolazione. Si tratta dell’Iva da assolvere in occasione della prima cessione interna: l’incrocio con l’informazione sull’avvenuto versamento può avvenire già al momento della comunicazione telematica, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della norma in esame.
È il caso di precisare che l’avvio delle nuove procedure e, dunque, il riscontro col relativo versamento, verrà effettuato per gli autoveicoli introdotti sul territorio nazionale a partire dal 3 dicembre; potranno, pertanto, essere presentate per l’immatricolazione, anche dopo tale data, tutte le autovetture che siano state oggetto di comunicazione telematica di acquisto intracomunitario antecedente.
Le informazioni acquisite in occasione del versamento andranno a incrociarsi con il flusso di dati relativo agli autoveicoli provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione, dagli Stati membri dell’Unione europea, trasferito all’agenzia delle Entrate, in applicazione della Convenzione siglata unitamente all’agenzia delle Dogane, e alla Guardia di finanza.
In concomitanza con l’avvio del nuovo sistema di controlli, l’agenzia delle Entrate sta predisponendo le opportune attività di monitoraggio e di soluzione dei casi di assenza di riscontro del versamento e, perciò, di improcedibilità dell’immatricolazione.
Il riassetto della disciplina degli aspetti fiscali dell’immatricolazione riguarda anche gli autoveicoli di provenienza estera a cui si applica la disposizione del secondo provvedimento del 25/10/2007 (decorrenza e casi di esclusione), originata dal comma 11 dell’articolo 1 del decreto legge 262/2006. Al punto 1 del provvedimento citato si dà attuazione al precedente comma 10 che, oltre a richiedere l’attestazione del versamento, introduce l’obbligo di esibizione, all’atto della richiesta di immatricolazione, della certificazione doganale certificante l’assolvimento dell’Iva o dell’eventuale riferimento al plafond dell’importatore.
Rimangono esclusi dall’applicazione delle norme in esame i soggetti non operanti nell’esercizio di imprese arti e professioni, che continueranno a poter richiedere l’immatricolazione dell’autoveicolo acquistato in un Paese dell’Unione europea (o aderente allo spazio economico europeo, attualmente, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) mediante l’esibizione della ricevuta cartacea del versamento effettuato con modello F24 ordinario.
Soggiacciono peraltro al nuovo adempimento, come alla preventiva dichiarazione telematica dell’acquisto, anche le immatricolazioni di veicoli usati che siano stati oggetto di acquisto intracomunitario.
L’estensione ai veicoli usati degli adempimenti richiesti dalle novità normative, è richiesta dall’articolo 1, comma 9, del più volte citato Dl 262/2006 (ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, …anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso).
Può esser utile ricordare in proposito che non costituiscono acquisto intracomunitario le transazioni di veicoli che abbiano già scontato l’Iva in altro Paese europeo quali, ad esempio, le cessioni di auto effettuate da privati, residenti in Paesi Ue, a soggetti nazionali. Al ricorrere dei presupposti, per tali operazioni può trovare applicazione il regime dei beni usati, di cui all’articolo 38 della legge 41/1995.
Un’ulteriore precisazione, di carattere non fiscale, riguarda i veicoli usati immatricolati nei Paesi entrati a far parte della Ue dal 1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria); per questi, dovrà essere in ogni caso, accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella Ue al momento della prima immatricolazione, se avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004.
Si ricorda che le novità legislative sono dirette a regolare esclusivamente il settore del mercato parallelo degli autoveicoli e che le stesse si occupano di lasciare immutata la procedura di immatricolazione degli autoveicoli che sono immessi per il commercio in Italia attraverso canali ufficiali.
I nuovi adempimenti, infatti, del versamento preventivo dell’imposta per gli acquisti intracomunitari o di esibizione dell’attestato doganale per le importazioni, non operano relativamente a quei veicoli provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, provvisti di codice antifalsificazione.
Le operazioni di trasferimento dei veicoli destinati ai rivenditori delle reti ufficiali dei concessionari delle case costruttrici, inoltre, sono accompagnate da un particolare meccanismo di trasmissione dei dati tecnici che, pre-identificando gli autoveicoli nel sistema informativo della Motorizzazione, non consente l’attuazione delle frodi secondo gli schemi conosciuti.
La circolare del 27/11/2007 del Dipartimento Terrestre pur lascaindo ancora aperto qaulche dubbio chiarisce l’opeartività della nuova procedura che verrà applicata per acquisti intracomunitari con data fattura a partire dal 03/12/2007.
Si veda anche il successivo aricolo: Chiarimenti su Imporatzioni Parallele del 06/02/2009
Novità
Comments Off on Nuove regole per le importazioni parallele di veicoli dal 03/12/2007 (21/11/2007)
Vi informiamo che è stato pubblicato sulla GU del 8/11/2007 n. 260 il decreto del 27/08/2007 che determina, aumentandolo, il nuovo costo delle targhe automobilistiche. Le targhe tipo A (quelle usuali rettangolari) aumenteranno di € 1.33, le targhe moto 0.72 €.
L’aumento si applicherà per le immatricolazioni a partire da venerdì 23 novembre 2007 incluso.

Riportiamo nell’elenco qui sotto la tipologia di targa ed il nuovo costo in base a ques’ultimo aumento:
Autoveicoli tipo A :39,12
Autoveicoli tipo B :38,76
CC, CD, NU :31,08
Motoveicoli :20,85
Rimorchi auto :18,12
Ripetitrici auto :23,19
Macchine agricole semoventi :17,22
Rimorchi agricoli :18,12
M. operatrici semoventi :17,22
M. operatrici trainate :18,12
Ripetitrici macch. agricole :17,22
Ripetitrici macch. operatrici :17,22
EE autoveicoli :31,08
EE motoveicoli :17,22
Prova :17,22
Ciclomotori :12,72
Tipo di targa :Prezzo di vendita per AO,BZ,TN
Autoveicoli tipo A :42,80
Autoveicoli tipo B :42,45
Motoveicoli :22,68
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Comments Off on Dal 23/11/2007 aumenta il costo delle targhe automobilistiche (13/11/2007)
La Giunta regionale ha approvato il 12/10/2007i criteri di attuazione del Piano – già varato lo scorso 2 agosto – per prevenire e contenere gli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), nel periodo invernale.
Il Piano prevede il fermo programmato dei mezzi più inquinanti (autoveicoli benzina e diesel Euro 0 e diesel Euro 1, ciclomotori e moto a due tempi Euro 0) dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008, dal lunedì al venerdì (escluse anche le giornate festive infrasettimanali) dalle 7.30 alle 19.30.

Il provvedimento, che si applica nella nuova zona critica A1, è stato illustrato dal presidente Roberto Formigoni e dall’assessore alla Qualità dell’Ambiente, Marco Pagnoncelli.
Rispetto alla passata stagione invernale questa misura si è ampliata come durata complessiva – passando da 5 mesi (novembre – marzo) a 6 mesi (metà ottobre – metà aprile) – e come numero di ore di blocco, da 8 (8 – 12 e 16 – 20) a 12 (7.30 – 19.30).
L’APPELLO AI CITTADINI
Formigoni ha rivolto “un invito forte ai cittadini a rispettare le disposizioni della Regione e a comprenderne le ragioni”. “Quelle che adottiamo – ha detto Formigoni – sono misure progressive, affinate in 9 anni di esperienza, efficaci e non punitive”. Efficaci perché “i dati sull’inquinamento sono in costante miglioramento”, non punitive perché “annunciate da lungo tempo, tanto che nessuno può dirsi sorpreso”.
Formigoni ha ricordato come ad essere fermate siano solo le auto e moto più inquinanti e dannose – secondo i parametri indicati da tutti gli istituti scientifici, come ad esempio il Joint Research Centre di Ispra, punto di riferimento a livello mondiale – e come la nocività delle emissioni non dipenda dalla dimensione del motore ma dalla sua modernità (un vecchio motorino può inquinare più di un grosso mezzo più recente).
“D’altra parte – ha sottolineato il presidente – l’inquinamento esiste, è dannoso e ci sono precise norme europee in materia che Regione Lombardia intende rispettare, essendo all’avanguardia nell’impegno su questo fronte. Non va mai dimenticato poi che le restrizioni alla circolazione sono decise per il bene dei cittadini e per tutelare la salute di tutti, in particolar modo anziani e bambini”.
“Il Piano d’azione – ha aggiunto Pagnoncelli – è stato discusso e condiviso con gli enti pubblici e le associazioni che siedono nel Tavolo permanente di consultazione previsto dalla legge”.
Alla misura della limitazione della circolazione se ne affiancano alcune altre, tra cui la conferma dei limiti all’utilizzo della legna per riscaldamento in camini o stufe di vecchio tipo nelle zone di pianura (necessità confermata da studi recenti).
LA RETE DI MONITORAGGIO
“La Lombardia – ha ricordato Pagnoncelli – è dotata di una rete di monitoraggio di altissima qualità, di cui fanno parte 151 stazioni fisse che per mezzo di analizzatori automatici forniscono dati in continuo ad intervalli temporali regolari (generalmente a cadenza oraria), su cui sono poi ricavate le medie giornaliere”. La loro dislocazione è stata decisa in base alle consulenze scientifiche del Politecnico e del JRC di Ispra.
I CONTROLLI E LE SANZIONI
Con l’avvio del provvedimento di fermo del traffico, da lunedì 15 ottobre partiranno anche i controlli su cui quest’anno sarà ulteriormente intensificata l’attenzione.
L’Arpa ha infatti formato 100 propri tecnici, che hanno ottenuto la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, che agiranno per tutto l’inverno affiancando il personale dei Comuni, che comunque faranno le proprie attività di verifica. In più, la stessa Arpa ha realizzato corsi di formazione per 140 agenti dei Comuni, addestrandoli all’utilizzo delle tecnologie (come l’opacimetro).
Nel corso dell’ultima stagione invernale, le Polizie Locali dei Comuni capoluogo hanno segnalato di aver effettuato oltre 15.000 controlli sulle autovetture per la violazione delle restrizioni alla circolazione.
I FILTRI ANTIPARTICOLATO
Regione Lombardia ha ricevuto nei giorni scorsi un testo del Governo in cui sono state accolte le indicazioni di alcuni Ministeri sull’installazione dei filtri antiparticolato sui mezzi pesanti. “Si apre la strada – ha detto Formigoni – per una prima regolamentazione di questa operazione”.
Nessuna novità invece sul ritiro del ricorso del Governo contro la legge lombarda sulla qualità dell’aria, “nonostante le molte promesse”.
LE ZONE CRITICHE
Il fermo programmato dei mezzi più inquinanti entrerà in vigore da lunedì 15 nei 210 Comuni della nuova zona critica A1.
“Queste aree – ha ribadito Formigoni – vengono decise in base a due ordini di motivazioni: la misurazione dei dati sull’inquinamento e la richiesta degli stessi enti locali. Sono pertanto incomprensibili le proteste arrivate da alcuni Comuni, in particolare quelli del Mantovano, che sono stati inseriti nella zona critica su loro richiesta”.
A questo proposito il presidente Formigoni ha ricordato che “i sindaci che non dovessero dare seguito alle indicazioni della Regione si assumerebbero una grave responsabilità, compirebbero cioè omissione in atti d’ufficio e sarebbero passibili di provvedimenti della Magistratura o addirittura della Commissione Europea perché esistono precise norme europee e nazionali, oltre che regionali, in materia”.
Novità
Comments Off on La Lombardia vara il Piano di Prevenzione per l'inquinamento 2008 (15/10/2007)
Segnaliamo che la Regione Lombardia in base all’art 7 comma 2 della Legge Regionale n. 18 del 31/07/2007 ha disposto che per i ritardati pagamenti di tasse automobilistiche dovute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2004 (entrata in funzione del nuovo regime di scadenze mensili) ed il 30 giugno 2007 non applicherà alcuna sanzione ed interesse. Per le sanzioni-interessi già versati non si potrà però procedere a recupero.
Tuttavia segnaliamo che ad ora i sistemi di pagamento non sono ancora aggiornati con questa disposizione e pertanto fino a quando non verranno aggiornati gli interessi e le sanzioni verranno comunque conteggiati.
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Comments Off on Sanatoria per sanzioni ed interessi su ritardati pagamenti di tasse automobilistiche in Lombardia (07/09/2007)
Con la legge 11/06/2004 n. 146 è stata istituita la Provincia di Monza e della Brianza ed alla stessa è stata assegnata la sigla automobilistica sulla targa “MB” (DPR n. 133/2006).
Finalmente da agosto le nuove sigle risultano disponibili presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, pertanto non potrà più essere usato l’adesivo “MI” per i nuovi autoveicoli (o per quelli reimmatricolati) intestati a cittadini residenti nella nuova Provincia di Monza e della Brianza. Qui a fianco è diponibile l’elenco dei Comuni appartenenti alla nuova Provincia.
Novità
Comments Off on Disponibili le nuove sigle Provinciali MB (05/09/2007)
Il Decreto legislativo del 6/02/2007 n. 30 (GU n. 72 del 27/03/2007) ha recepito anche in Italia la Direttiva CEE 2004/38 relativa al diritto dei Cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri. In sostanza la Direttiva abolisce la carta di soggiorno quale titolo abilitante al soggiorno dei Cittadini dell’Unione Europea presso altri Stati Membri e prevede che i singoli ordinamenti possano richiedere nei loro confronti l’iscrizione presso la competente Autorità.
Tale facoltà è stata esercitata in Italia mediante la previsione dell’obbligo di iscrizione nell’anagrafe dei residenti per periodi di soggiorno superiori a tre mesi, in questo modo viene superato il concetto di residenza normale (185 gg) e la dimostrazione di legami affettivi, lavorativi o territoriali con il Paese in questione.
Dopo gli opportuni chiarimenti con il Ministero dell’Interno sia il Dipartimento dei Trasporti Terrestri che l’ACI-PRA sono usciti con le loro circolari applicative (qui a lato) che si applicano a far data dal 15/05/2007.
In sostanza in caso di Cittadino Comunitario (o di familiare Extra-Comunitario al seguito di Cittadino Comunitario) ai fini della intestazione dei veicoli si distinguono due casi:
– Soggiorni non superiori a tre mesi: NON E’ POSSIBILE L’IMMATRICOLAZIONE CON TARGA NAZIONALE O LA INTESTAZIONE DI VEICOLI USATI A SEGUITO DI PASSAGGIO DI PROPRIETA’, rimane salva la possibilità delle targhe EE (e di quelle doganali -B6-) che avranno validità non superiore a tre mesi
– Soggiorni superiori a tre mesi: E’ POSSIBILE L’IMMATRICOLAZIONE CON TARGA NAZIONALE O L’INTESTAZIONE DI VEICOLI USATI A SEGUITO DI PASSAGGIO DI PROPRIETA’. Il diritto di soggiorno può essere comprovato mediante: a) esibizione della Carta di Identità italiana; b) esibizione di un documento di identità emesso da uno Stato Comunitario insieme all’Attestazione rilasciata dal Comune comprovante la richiesta di iscrizione anagrafica; c) la produzione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 45 del DPR 445/2000 unitamente a copia di un documento di identità emesso da uno Stato Comunitario. I familiari extra-comunitari di un Cittadino Comunitario soggiornante per più di tre mesi devono esibire la CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI UN CITTADINO DELL’UNIONE COMUNITARIA (può essere anche permanente) unitamente alla Carta di Identità italiana (o altro documento di identità rilasciato in Italia) o il Passaporto in corso di validità e con il visto di ingresso se necessario.
L’art CdS 134 comma 1 bis che prevedeva la possibilità di elezione di domicilio presso una persona fisica italiana o uno Studio di Consulenza Automobilistica, ferme restando le disposizioni per i cittadini AIRE del comma 1 (per i quali nulla muta), è ora applicabile solo al caso delle Persone giuridiche costituite in Paesi Comunitari e senza una sede secondaria in Italia.
Il controllo della sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto di soggiorno spetta esclusivamente ai Comuni ed alle Questure.
Nulla invece cambia per i normali Extra-Comunitari per i quali è sempre necessario il permesso di soggiorno .
Novità
Comments Off on Stranieri Comunitari ed intestazione dei veicoli (17/05/2007)
A seguito di accordi con l’Unione Provincie Italiane (UPI) ed al fine di migliorare e semplificare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive in merito alla possibilità di non pagare l’IPT in quanto commercianti di veicoli usati (art 56 Dgls 446/1997) l’ACI-PRA ha reso noto con la Circolare riportata qui a fianco che al fine del godimento dell’esenzione dall’IPT sarà strettamente necessario che nella sezione ATTIVITA’ del proprio Certificato della Camera di Commercio compaia la dicitura specifica COMMERCIO DI VEICOLI USATI.
La richiesta di formalità (mini-passaggi) a favore di soggetti che non riportano sul certificato camerale la sopradetta dicitura verranno respinte per importi insufficienti.
Inoltre verrà a breve predisposto da ACI-PRA un nuovo modello di dichiarazione sostitutiva (che sostituirà il vecchio modello) nella quale il commerciante dovrà dichiarare :
- l’iscrizione alla Camera di Commercio con l’attività specifica di rivendita di veicoli usati
- l’annotazione del veicolo nel registro previsto dall’art.128 del RD 773/1931
- la data di presentazione nel proprio Comune della denuncia di inizio attività di commercio in proprio di veicoli usati
Novità
Comments Off on Chiarimenti ACI sui requisiti per il godimento delle agevolazioni sull'IPT per i commercianti di veicoli (16/05/2007)
Dal 01/02/2007 i cittadini residenti in Lombardia che acquisteranno un’auto nuova a gpl, metano, elettrica, ibrida o bifuel, rottamando allo stesso tempo una vettura diesel di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3, riceveranno da Regione Lombardia un contributo a fondo perduto di 2.000 euro. Lo stanziamento complessivo a disposizione è di 5.000.000 euro, che permetterà di contribuire all’acquisto di 2.500 nuove vetture ecologiche, è tuttavia probabile che in caso di successo dell’iniziativa lo stanziamento possa essere rifinanziato successivamente.

Il Bando è rivolto alle persone fisiche residenti in Lombardia e riguarda l’acquisto di un’auto “nuova di fabbrica” a gpl Euro 4, metano Euro 4, elettrica, ibrida (elettrica – benzina Euro 4) o bifuel (benzina – gpl o benzina – metano Euro 4) di cilindrata inferiore a 2000 cc, con la contestuale demolizione di una autovettura alimentata a gasolio di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3. Per ogni acquisto sarà erogato successivamente un contributo a fondo perduto di 2.000 euro. Gli incentivi saranno distribuiti fino ad esaurimento dei fondi. La gestione del Bando è affidata all’ACI, cui dovranno essere presentate le richieste di contributo. Le modalità di presentazione delle domande saranno innovative: non ci sarà infatti alcun invio di documentazione cartacea ma tutta la pratica sarà gestita dagli acquirenti per via informativa, attraverso i 180 sportelli ACI convenzionati presenti sul territorio lombardo. Gli sportelli saranno dotati di lettore POS e le domande saranno “firmate” elettronicamente attraverso la Carta Regionale dei Servizi. Per info visita il sito della Regione Lombardia . Gli incentivi lombardi sono cumulabili con quelli statali.
Inoltre segnaliamo che sono allo studio ulteriori iniziative riservate alle fasce più deboli come ad esempio gli anziani
La Regione Lombardia è infatti al lavoro per mettere a disposizione dei cittadini appartenenti alle fasce più deboli cinque milioni di euro per l’acquisto di auto meno inquinanti.
“In vista delle limitazioni per i veicoli Euro 0 che scatteranno a partire da ottobre, con l’entrata in vigore della legge sulla qualità dell’aria – spiega l’assessore alla Qualità dell’Ambiente, Marco Pagnoncelli – stiamo mettendo a punto un nuovo bando, con una dotazione iniziale di 5 milioni, per incentivare la rottamazione delle vecchie auto e l’acquisto di nuove vetture a minore impatto ambientale. I contributi verranno assegnati ai cittadini residenti in Lombardia che rientrano nelle fasce economicamente più svantaggiate. Non solo: per gli anziani, che tendenzialmente usano l’auto meno di frequente, stiamo studiando una serie di misure speciali”.
“Un ampio capitolo della legge sull’aria – aggiunge Pagnoncelli – è dedicato agli incentivi per il rinnovo del parco veicoli. Del resto, non è una novità l’impegno della Regione Lombardia per ridurre al minimo il numero dei veicoli più inquinanti in circolazione, sia attraverso il fermo dal lunedì al venerdì, che resterà in vigore fino al 31 marzo, sia con le diverse forme di incentivazione”.
Solo negli ultimi mesi, la Regione Lombardia ha messo a disposizione 11 milioni di euro per favorire l’acquisto di auto ecologiche: 4.000.000 destinati agli esercizi commerciali, 2.000.000 per gli enti pubblici; 5.000.000 per i cittadini che acquisteranno un’auto nuova a gpl, metano, elettrica, ibrida o bifuel, rottamando allo stesso tempo una vettura diesel di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3.
A questi si aggiungono i 4.000.000 di euro assegnati alle imprese (pubbliche e private) di trasporto pubblico per ll’acquisto di filtri antiparticolato per autobus.

Ricordiamo infine che La Giunta regionale ha approvato anche per il 2007 l’iniziativa “Carta sconto metano/GPL“. Chi acquista la tessera al costo di €5.16 potrà ottenere uno sconto per il rifornimento di metano o GPL per autotrazione direttamente dal gestore della pompa di erogazione. Lo sconto ammonta a:
· 0,067 €/kg per il metano;
· 0,055 €/litro per il GPL;
con i limiti quantitativi a prezzo scontato di:
· 70 kg al giorno e – comunque – non più di 350 kg al mese per il metano;
· 130 litri al giorno e – comunque – non più di 650 litri al mese per il GPL.
Gli importi potranno variare nel corso dell’iniziativa, anche in relazione all’andamento dei prezzi dei carburanti. Per maggiori INFO clickate sulla tessera.
Novità
Comments Off on Ecoincentivi Regione Lombardia (06/02/2007)
Informiamo che la Giunta provinciale di Milano nella seduta del 31 gennaio 2007 (atti n. 22591/8.2/2005/2934) ha deliberato di aumentare dal 1° febbraio 2007 del 30% le misure base dell ‘I.P.T. previste con D.M. Finanze n. 435 del 27.11.1998. In sostanza si tratta di un aumento di 15.00 € sulle immatricolazioni e sui passaggi di proprietà a tassa fissa (con atto soggetto ad IVA).
Alleghiamo qui a fianco la nuova tariffa, e rimandiamo alla pagina sull’IPT per una situazione aggiornata.

Novità
Comments Off on Milano aumenta l'IPT al 30% (01/02/2007)
Il Consiglio dei Ministri n. 35 di ieri 25/01/2007 ha dato il via a tutta una nuova serie di liberalizzazioni, prevedendo espressamente una serie di provvedimenti che modificheranno in maniera sostanziale il settore delle pratiche automobilistiche. Qui a fianco è disponibile il testo del Comunicato emanato dalla Presidenza del Consiglio ieri sera, nonchè la parte che riguarda a previsione di abolizione del PRA (che avverrà con un Disogno di Legge). Ricordiamo tuttavia che il 17/04/2000 lo stesso ministro Bersani (all’epoca titolare dei Trasporti) aveva presentato un disegno di legge per l’abolizione del PRA, poi arenatosi in Parlamento e decaduto un anno dopo, con la fine della legislatura.
Nel Decreto Legge è stata inserita (art. 14 comma 1) la possibilità anche per le “autovetture” (e non solo per gli autoveicoli ad uso promiscuo” come previsto dalla Finanziaria 2007) di poter godere del contributo di 80,00 € per la pura rottamazione del veicolo (oltre alla possibilità di farsi rimborsare l’abbonamento annuale al locale sistema di trasporti pubblico). Tuttavia il Legislatore, forse per la fretta, è inciampato in un altro problema indicando che tale contributo non spetta “in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla rottamazione medesima” . Usando il termine “veicolo” il Legislatore vieta il successivo acquisto anche di una bicicletta o di uno slittino…. Crediamo si tratti di una evidente svista e dunque prevediamo che il legislatore tornerà nuovamente sull’argomento, forse definitivamente.

Seguiranno ulteriori informazioni.
Ecco brevemente tutte le novità che riguardano l’auto:
Abolito il Pra. Addio al Pubblico registro automobilistico. Una rivoluzione epocale: in Italia era ancora in vigore un regio decreto del 1926 che istituiva il Pra, una sorta di catasto che attestava la proprietà dei veicoli. Istituzione che aveva un senso fino a quando occorreva ipotecare l’auto per poterla comprare a rate.
L’Italia era l’unico paese in Europa ad avere il Pubblico registro automobilistico, affiancato al registro della Motorizzazione (che rilascia targhe e libretti di circolazione) e a considerare le automobili come “beni mobili registrati”, esattamente come le case. Insomma una duplicazione di registri e tanta burocrazia. Cosa significa quindi cancellare il Pra? Rendere possibile l’arrivo della targa personale/personalizzata e comprare le auto esattamente come si compra una Tv o una bicicletta: immatricolazioni e i passaggi di proprietà saranno registrati solo nell’Archivio nazionale dei veicoli. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano infatti di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati e viene abolito anche il cosiddetto “Certificato di proprietà”. Il risparmio per i cittadini si aggirerà a circa 50,00 €.
Benzina/GPL. Obbligo, per i gestori, di fornire informazioni agli automobilisti per favorire concorrenza e trasparenza sui prezzi dei carburanti su strade e autostrade. Vietato l’obbligo di rifornimento esclusivo dei serbatoi GPL
Assicurazioni. Addio all’esclusiva per gli agenti. Si interviene anche sulla durata del contratto: nel caso in cui sia poliennale, l’assicurato ha la facoltà di recedere annualmente senza oneri con un preavviso di 60 giorni.
Rc auto. Prevista una maggiore informazione. Sarà il ministero dello Sviluppo a realizzare il servizio, anche tramite il proprio sito, sulla base dei dati Isvap, con l’obiettivo di consentire la comparazione tra le diverse proposte. In caso di nuovo contratto, all’utente dev’essere attribuita la stessa classe di merito risultante dall’ultimo contratto.
Trasporti. Piena apertura alle autolinee interregionali che potranno fare concorrenza a chi opera per concessione statale. Si propone ai comuni di incentivare il car sharing, i taxi collettivi e gli autobus a chiamata.
Motori truccati
Una multa che potrà partire da un minimo di 375 euro fino ad un massimo di 1.433 euro. E’ quanto viene previsto per chi “trucca” l’auto, la moto o il motorino. Alla sanzione pecuniaria sarà accompagnato anche il ritiro del libretto di circolazione.
Novità
Comments Off on Nuove liberalizzazioni : Abolito il PRA!
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 4/E del 17/01/2007 qui a fianco, informa che, per il godimento dei prescritti benefici/agevolazioni, non è possibile cointestare il veicolo (disabile e altro soggetto) ma se il disabile è titolare di reddito proprio è necessaria l’intestazione al disabile medesimo, nel caso invece il disabile sia fiscalmente a carico di altro soggetto il veicolo và intestato a nome di quest’ultimo soggetto. Questo mette fine a qualsiasi dibattito in merito. Nulla si dice in merito alle precedenti cointestazioni, che, dunque, rimarrebbero valide.

Novità
Comments Off on Disabili: l'Agenzia delle Entrate vieta le cointestazioni (22/01/2007)
L’attesa è finita! Finalmente il 27/12/2006 è stata pubblicata la Legge Finanziaria approvata con la Legge 296 del 27/12/2006 che definisce una volta per tutte le modalità degli ecoincentivi e l’aumento delle tasse automobilistiche. La Legge entra in vigore il 1/1/2007. Vediamo le principali novità alla luce delle interpretazioni fornite in prima battuta da ACI e Agenzia Entrate.
Ecoincentivi
I commi di interesse sono quelli relativi all’art. 1 dal 224 al 236 e sono visibili al link relativo alla Legge 298/2006 . La circolare ACI PRA (qui di fianco) chiarisce le modalità operative che riassumiamo qui sotto.
1. Nel caso di rottamazione di un autoveicolo per trasporto promiscuo (solo questi E NON ANCHE LE AUTOVETTURE) “euro 0” o “euro 1” senza l’acquisto di un veicolo nuovo, se il veicolo viene consegnato ad un demolitore autorizzato dal 01/01/2007 al 31/12/2007 è previsto:
– un contributo pari al costo della demolizione – ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 209/2003 e succ. mod. – nei limiti di € 80 a veicolo. Tale contributo sarà anticipato dal centro di demolizione autorizzato;
– il rimborso dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nell’ambito del comune di residenza e di domicilio, se colui che effettua la rottamazione non risulti intestatario di veicoli registrati. Si veda l’articolo al riguardo.
Benché tale fattispecie non dovrebbe richiedere particolari formalità segnaliamo che la richiesta di radiazione deve essere fatta ai sensi della Legge 296/2006 comma 224 e nel campo altri dati deve essere specificato che NON si effettua alcun acquisto di veicolo nuovo ecologico.
Segnaliamo che l’art. 14 comma 1 del Dl Bersani sulle Liberalizzazioni del 30/01/2007 ha esteso il beneficio di cui sopra anche alle AUTOVETTURE Euro 0/Euro 1, ed inoltre ha PRECISATO CHE TALE CONTRIBUTO NON SPETTA “IN CASO DI ACQUISTO DI ALTRO VEICOLO NUOVO OD USATO ENTRO TRE ANNI DALLA ROTTAMAZIONE” . La gestione di tale modesto contributo dunque si complica di conseguenza. Si attendono istruzioni operative anche se crediamo che il Legislatore ritornerà nuovamente sui suoi passi in quanto usando il termine “veicolo” viene inibito l’acquisto anche di una semplice bicicletta…
2. Nel caso di rottamazione di autovetture e di autoveicoli ad uso promiscuo “euro 0” o “euro 1” con acquisto di autovetture nuove immatricolate come “euro 4” o “euro 5”, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al km, è previsto:
– un contributo di € 800;
– l’esenzione dal pagamento delle Tasse Automobilistiche per un periodo di due annualità. L’esenzione sarà di tre annualità se il veicolo nuovo:
- ha cilindrata inferiore a 1300 cc
- pur se con cilindrata superiore o uguale a 1300 cc è acquistato da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno 6 componenti, i quali non risultino intestatari di autovetture o autoveicoli.
Le disposizioni di cui sopra valgono per i veicoli nuovi il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
3. Nel caso di rottamazione di autocarro – avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato “euro 0” o “euro 1” – a fronte dell’acquisto di autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate immatricolato come “euro 4” o “euro 5”, è previsto:
– un contributo di € 2000 per ogni autocarro (individuato ex art. 54, comma 1, lettera d) D.Lgs. 285/92).
Le disposizioni di cui sopra valgono per i veicoli nuovi il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
4. Nel caso di acquisto di autovettura e/o di autocarro nuovo, omologato dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, è previsto:
– un contributo di € 1500;
– un ulteriore contributo di € 500 se il veicolo ha emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.
Dette agevolazioni sono cumulabili con quelle di cui ai punti 2 e 3 e hanno validità per i veicoli nuovi il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
Attenzione l’incentivo non viene erogato se il veicolo acquistato è trasformata a metano/GPL successivamente a cura dello stesso costruttore o dell’importatore o del concessionario . In questo caso però, ove ne ricorrano le condizioni (cioè siano disponibili i fondi -50 mln euro per i prossimi 3 anni + 2.06 mln euro per anno-) è possibile beneficiare dell’incentivo di 650€ previsto dal comma 238 per le trasformazioni effettuate entro tre anni di vita dall’immatricolazione del veicolo. I concessionari/installatori aderenti all’iniziativa devono usare la procedura informatica messa a disposizone dal Consorzio Ecogas (www.ecogas.it) per la prenotazione online del contributo.
La Legge recita che il contributo di cui ai punti 2, 3 e 4 non spetti per gli acquisti di veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Hanno diritto a tutti gli incentivi sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, tuttavia le persone giuridiche e i soggetti titolari di partita IVA possono usufruire dei contributi di cui sopra nei limiti previsti dal regime cosidetto “de minimis” (comma 229), ossia non possono aver usufruito negli ultimi 3 anni di aiuti pubblici sottoposti a regime “de minimis” complessivamente superiori a 200.000 €; tale requisito deve essere autocertificato (vedi modulo qui a fianco).
5. Nel caso di rottamazione di motocicli “euro 0” a fronte di acquisto di motocicli nuovi “euro 3”, è prevista:
– l’esenzione dal pagamento delle Tasse Automobilistiche per cinque annualità;
– un contributo, anticipato dal centro di demolizione autorizzato, pari al costo della demolizione nel limite di € 80 a motociclo.
Le agevolazioni e i contributi hanno validità per i motocicli nuovi, il cui contratto d’acquisto sia stato sottoscritto dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008.
Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, la consegna al PRA della dichiarazione sostitutiva, della copia del certificato di rottamazione e della copia del contratto di acquisto e la consegna al demolitore autorizzato possono essere effettuate entro il 31 gennaio 2007.
OBBLIGHI DEL VENDITORE (ossia del concessionario)
Per consentire le verifiche di natura fiscale da parte degli enti impositori, il venditore dovrà allegare alla formalità di richiesta di prima iscrizione al PRA una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 (facsimili All. 1, 2, 3 e 4), nella quale dovrà indicare:
a) la conformità dell’autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236, art. 1;
b) la targa dell’autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui al D.Lgs. n. 209/2003 e la conformità ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236, art. 1 (Euro 0 o Euro 1).
Inoltre dovrà essere allegata copia del certificato di rottamazione rilasciato dai centri autorizzati, copia del contratto di acquisto e copia dello stato di famiglia dell’acquirente avente data non anteriore a sei mesi (nelle casistiche che lo richiedono).
Il venditore ha l’obbligo di consegnare, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il veicolo usato a un demolitore e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al PRA.
La Legge evidenzia che i veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati ai centri di raccolta autorizzati per la rottamazione.
Poiché per i motocicli acquistati dal 1° al 31 dicembre 2006 è stata prevista la consegna della documentazione al PRA entro il 31 gennaio 2007 e quindi anche in data successiva alle eventuali avvenute prime iscrizioni al PRA e/o radiazioni presumibilmente, nelle more di un chiarimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si ritiene che anche per i veicoli di cui ai punti 2, 3 e 4 acquistati dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, sia possibile consegnare la documentazione integrativa anche in data successiva.
Le modalità con le quali presentare tale documentazione integrativa saranno oggetto di prossime successive indicazioni.
Per qualsiasi caso particolare vi preghiamo di guardare qui a fianco le soluzioni prospettate dal Ministero dell’Economia e pubblicate il 14/02/2007.
Tasse automobilistiche
ACI chiarisce che le annualità di esenzione descritte nei punti precedenti devono essere conteggiate a partire dalla data di immatricolazione; alla scadenza dell’esenzione viene calcolata la periodicità del veicolo secondo la normativa nazionale o regionale per la Lombardia ed il Piemonte.
La Legge Finanziaria 2007 al comma 321 dell’art. 1 ha introdotto significative differenze tariffarie per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo introducendo due criteri:
– tassazione in base alla normativa “euro” sulle emissioni inquinanti;
– introduzione di una sovrattassa per i veicoli superiori a 100 KW o a 136 CV, da calcolare su ogni KW/CV ulteriore rispetto ai 100 KW/136 CV
Per le Regioni e le Province Autonome che prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della Legge 296/2006, avevano approvato incrementi delle Tasse Automobilistiche, i nuovi importi sono rideterminati secondo le medesime percentuali.
Si ricorda che il tariffario 2007 ricomprende anche nuove tariffe differenziate in base alla normativa “euro” sulle emissioni inquinanti per i motocicli, ai sensi del comma 63 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.
Anche nel caso dei motocicli, per le Regioni e le Province Autonome che prima del 29 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge n. 286 del 24 novembre 2006, avevano approvato incrementi delle Tasse Automobilistiche, i nuovi importi sono rideterminati secondo le medesime percentuali.
Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione (esclusiva o doppia) elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno – a prescindere dalla tipologia di “euro” – restano invariate le tariffe dell’anno 2006, ferme restando eventuali ulteriori agevolazioni già disposte dalle singole Regioni. Tale disposizione ha valore per le periodicità decorrenti dal 1° gennaio 2007 sia per i veicoli omologati dal costruttore con tali caratteristiche a decorrere dalla data di immatricolazione, sia per i veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione a decorrere dalla periodicità successiva alla variazione di alimentazione
- VEICOLI IMMATRICOLATI/REIMMATRICOLATI COME AUTOCARRI
Vengono abrogate le precedenti disposizioni sia del decreto-legge 262 del 3 ottobre, sia delle modificazioni allo stesso apportate dall’art. 2, comma 55 della legge di conversione n. 286/2006.
Nella nuova formulazione il Legislatore ha disposto che a decorrere dal 3 ottobre 2006, nell’ambito degli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, i veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1 (veicoli destinati al trasporto merci), presentano codice carrozzeria F0 (effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, la tassazione è effettuata in base alla potenza effettiva dei motori, cioè in base ai KW o CV.
ACI data l’obbiettiva difficoltà di individuare in automatico i veicoli con le citate caratteristiche, esprime riserva di formulare sull’argomento uno specifico quesito alle istituzioni competenti, e di fornire in seguito indicazioni dettagliate.
Formalità di annotazione al PRA richieste a favore di Amministrazioni dello Stato
Il comma 218 dell’art. 1 della Legge Finanziaria ha modificato l’art. 214 bis del Codice della Strada introducendo il comma 3 bis nel quale è disposto che ” Tutte le trascrizioni e annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le Amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento”.
Da tale nuova disposizione deriva che dal 1°gennaio 2007 sono esenti da tributi e emolumenti le formalità richieste da Amministrazioni dello Stato (es. Prefetture – UTG, Forze di Polizia, Tribunali, Agenzia del Demanio ecc.) connesse a provvedimenti di sequestro o confisca in applicazione delle disposizioni previste dall’art. 213 Codice della Strada e in applicazione dell’art. 214 del Codice della Strada che disciplina il fermo amministrativo del veicolo.
– Finanziaria 2007 : Aumentano i bolli
– Finanziaria 2007: ancora incentivi alle auto meno inquinanti (05/10/2006)
– Finanziaria 2007: col maxiemendamento cambia tutto
– Finanziaria 2007: cancellati gli eco-incentivi
– Finanziaria 2007: ecoincentivi forse
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Comments Off on Finanziaria 2007: ritornano gli eco-incentivi. Tutte le novità, definitivamente (28/12/2006)
La Commissione Bilancio del Senato, nel corso della seduta del 09/12/2006 ha approvato un emendamento che reintroduce gli incentivi alla rottamazione.
Il provvedimento dovrebbe essere inserito nell’art. 17-bis della Finanziaria 2007 e quindi è soggetto all’approvazione della stessa che è prevista (con fiducia probabilmente) per la prossima settimana.
Questa disposizione, se diventerà legge, entrerà in vigore il 01/01/2004 ma avrà effetto retroattivo a partire dallo scorso 03/10/2006, salvaguardando così parzialmente gli effetti degli incentivi già previsti dal DL 262/2006.
Riportiamo le parti di maggior interesse. “E’ previsto un contributo volto alla sola demolizione di autoveicoli per trasporto promiscuo euro 0 o euro 1 per un massimo di 80 € a veicolo….
In caso di sostituzione di autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo euro 0 o euro 1 con autovetture euro 4 o euro 5 che emettono non oltre 140 grammi di CO2/KM si avrà diritto ad un bonus di 800 € unitamente all’esenzione di due annualità della tassa automobilistica….
Per il rinnovo del parco autocarri è previsto un contributo di € 2000 per l’acquisto di un veicolo di peso complessivo non superiore a 3.5 ton. euro 4 o euro 5 a fronte delle rottamazione di un veicolo euro 0 o euro 1 avente sin dalla prima immatricolazione la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3.5 ton. (dunque sono esclusi i veicoli trasformati da M1 a N1).”
Per quanto riguarda l’acquisto di autovetture ed autocarri ad alimentazione , esclusiva o doppia (cd bi-fuel), a GPL, metano, elettrica e ad idrogeno è concesso un contributo di € 1500, incrementato di ulteriori 500 € nel caso il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per Km. Dette agevolazioni possono essere cumulabili con quelle previste per la sostituzione di autovetture ed autocarri , laddove si verifichino le condizioni. Pertanto nel primo caso al bonus di 1500/2000 € potrà sommarsi l’ulteriore bonus di 800 € più l’esenzione bi/triennale dal pagamento del bollo. Nel secondo caso al bonus di 1500/2000 € si sommerà l’ulteriore bonus di 2000 €.
Evidentemente, lo ripetiamo per chiarezza, quanto sopra è subordinato all’approvazione della Finanziaria senza ulteriori modifiche in questo articolo: dal momento che le modifiche sono tuttora all’ordine del giorno e possibili suggeriamo di utilizzare la massima cautela nell’informare la Clientela finale fino ad approvazione definitiva della Finanziaria 2007.
Si vedano anche i precedenti articoli:
– Finanziaria 2007 : Aumentano i bolli
– Finanziaria 2007: ancora incentivi alle auto meno inquinanti (05/10/2006)
– Finanziaria 2007: col maxiemendamento cambia tutto
– Finanziaria 2007: cancellati gli eco-incentivi
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Comments Off on Finanziaria 2007: forse ritornano gli eco-incentivi (09/12/2006)
Il giro di vite sul trattamento fiscale dei cosidetti “finti autocarri” (tipicamente SUV di grossa cilindrata immatricolati come autocarro anzichè come autovetture per evidenti risparmi fiscali) deciso a luglio scorso con il Decreto Bersani stà per essere attuato. Infatti, come previsto dal Decreto Bersani, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 06/12/2006 n. 184192/2006 del ha fissato i criteri per individuare i veicoli immatricolati come autocarro esclusivamente per motivi di convenienza fiscale.
I criteri con i quali il provvedimento individua gli autocarri incriminati sono i seguenti:
- Il codice carrozzeria del veicolo deve essere F0 (effe zero);
- Il numero dei posti deve essere di almeno 4;
- il rapporto tra la potenza del motore e la portata del veicolo (calcolata sottraendo dalla massa complessiva del veicolo la sua massa a vuoto) deve essere uguale o superiore a 180
Tutti i dati appena citati sono riportati sulla carta di circolazione, per cui tutti i possessori di autocarri possono verificare se rientrano nella stretta, in particolare segnaliamo che il codice carrozzeria è visibile sulla carta di circolazione al punto J.2 e, nel caso sia F0, solitamente è accompagnato dalla scritta FURGONE.
In sostanza agli autocarri che rispondono a tutti i tre parametri qui sopra riportati verrà applicata la disciplina fiscale prevista per le autovetture
Il problema è che risultano in circolazione diversi “finti autocarri” sulla cui carta di circolazione sono riportati in realtà codici carrozzeria diversi da F0 (ma ad esempio G1 o AF) dovuti ad una passata immatricolazione come esemplari unici.
In ogni caso, proprio perchè i criteri possono sembrare insufficienti ad eliminare del tutto il problema , l’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento, si riserva di emanare anche in seguito altri criteri per focalizzare meglio il campo di azione del provvedimento.
Il 15/03/2007 l’Agenzia Entrate ha emanato ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione pratica della normativa.
In sostanza:
– ai veicoli N1 per i quali applicano le tasse automobilistiche relative alle autovetture si applicano pure le scadenze delle autovetture. Il primo bollo post 3/10/2006 dovrà dunque raccordarsi a quello delle autovetture ed essere pagato presso le Agenzie di Pratiche Automobilistiche;
– non verranno applicate sanzioni per ritardato pagamento
– è escluso il pagamento relativo alla massa rimorchiabile
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Comments Off on L'Agenzia delle Entrate individua i criteri per i identificare i "falsi autocarri" (06/12/2006)
Il Senato ha convertito nella Legge 286 del 24 novembre 2006 il decreto n° 262 del 3 ottobre 2006 (noto come “collegato” alla legge finanziaria 2007) che introduce modifiche ad alcuni articoli del Codice della Strada e novità nella tassazione automobilistica. La pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 di ieri 28/11/2006 – SO n. 223/L) e dunque da da oggi è in vigore.
Per quanto riguarda il Codice, il provvedimento fissa da 250 a 1000 euro la sanzione amministrativa per il proprietario di un veicolo che non comunichi chi era alla guida al momento di un’infrazione per eccesso di velocità. Inoltre, ora è prevista la restituzione dei punti-patente eventualmente decurtati in caso di mancata identificazione del conducente.
I ciclomotori e i motocicli non vengono più confiscati qualora il conducente circoli senza casco oppure trasporti un secondo passeggero (nei casi in cui è vietato). Tale sanzione viene sostituita dal fermo amministrativo dei veicolo per due mesi, che salgono a tre in caso di violazione identica in due anni. La confisca rimane se il veicolo è stato utilizzato per commettere reati.
Fin qui le novità positive. Ma ci sono anche quelle di segno contrario. Per quanto riguarda i bolli, infatti, vengono confermati gli aumenti per le auto che rispettano normative antinquinamento inferiori alla Euro 4 e anche la sovrattassa per tutte quelle oltre i 100 kW (si veda il precedente articolo). Non confermata, invece, l’esenzione dal bollo per due o tre anni per chi ha acquistato una vettura nuova poco inquinante (con emissioni di CO2 inferiori a 140 g/km) prevista dal decreto 262 ed entrata in vigore dal 3 ottobre.
In altre parole, chi ha acquistato l’auto confidando nel decreto dovrà pagare la tassa, a meno che il Governo non emetta un ulteriore provvedimento protettivo sotto forma di sanatoria o promulghi un’ulteriore legge ad hoc.
Confermato anche il fatto che i veicoli di categoria N1 (autocarri) con 4 o più posti ed una portata inferiore a 700 kg la tassa automobilistica verrà calcolata in base alla potenza in KW invece che in base alla portata.
Si vedano anche i precedenti articoli:
– Finanziaria 2007 : Aumentano i bolli
– Finanziaria 2007: ancora incentivi alle auto meno inquinanti (05/10/2006)
– Finanziaria 2007: col maxiemendamento cambia tutto
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Comments Off on Finanziaria 2007: spariscono gli eco-incentivi (24/11 /2006)
Dopo il Dl 262/06 si è discusso fino a questi giorni sulla sua conversione in Legge e sulle modifiche da apportare al Dl medesimo. La discussione, ripresa con enfasi dalla stampa specializzata e non, ha generato non poca confusione agli uetnti automobilistici (superbollo SUV si -superbollo SUV no, rottamazione si-rottamazione no, bolli moto scontati e poi rincarati, ecc. ecc).
Sabato 19/11/2006 è stato approvato alla Camera con fiducia il maximendamento che sostituirà il Dl 262/06, la fiducia al Senato è prevista a giorni, sono ovviamente possibili ulteriori modificazioni (come la reintroduzione degli incentivi alla rottamazione di cui si parla in questi giorni) .
Il maxiemendamento (un articolo con 826 commi) approvato alla Camera porta alcune novità in campo automobilistico rispetto al Dl 262/06:
– gli incentivi statali di cui all’art 7 Dl 262/06 NON sono stati confermati e dunque decadranno (rimane il dubbio se i soggetti che hanno beneficiato dell’esenzione in questo periodo, continueranno beneficiare dell’esenzione bolli per le annualità successive)
– il superbollo per i SUV è stato sostituito da un rincaro per le tasse automobilistiche di tutti i veicoli in base al loro grado di inquinamento (si veda qui sotto la nuova supposta struttura del bollo). Anche per le moto è previsto un rincaro (forse per una svista nel caso delle moto non è stato prevista il ricalcolo degli importi in tabella aggiungendo gli aumenti pregeressi già operati da alcune Regioni percui, salvo modifiche, in alcune Regioni si opererebbe una diminuzione!). Dovrebbe permane il rincaro del bollo per le autovetture convertite in autocarri.

Rimaniamo in attesa del completamento del travagliato iter parlamentare della Finanziaria per fornire ulteriori notizie.
La nuova struttura del bollo auto
Nella tabella la nuova struttura del bollo auto come emerge dalle misure modificate contenute nella finanziaria. Gli importi sono in euro e sono riferiti alla tariffa base per ogni kw di potenza.
Per capire effettivamente quanto occorre pagare è comunque necessario tener conto anche di eventuali interventi delle regioni che hanno la facoltà ogni anno di aumentare o ridurre del 10% gli importi.
Dalla tabella comunque emerge che dal prossimo anno nulla cambia per le auto Euro4 ed Euro5 (non esistono veicoli immatricolati o immatricolabili in base a questa norma che è in fase di definzione e non sarà operativa prima del 2008). Vi è un aggravio di 0,02 euro per le auto con una potenza inferiore a 100 kw e un ulteriore aggravio limitato ai kw che eccedono i 100 compreso tra 1,29 euro e 1,5 euro
per kw aggiuntivo.
|
Tassa pre-riforma |
Da 0 a 100 kw |
Solo per i kw
oltre i 100 |
EURO0 |
2,58 |
3 |
4,5 |
EURO1 |
2,58 |
2,9 |
4,35 |
EURO2 |
2,58 |
2,8 |
4,2 |
EURO3 |
2,58 |
2,7 |
4,05 |
EURO4 |
2,58 |
2,58 |
3,87 |
EURO5 |
2,58 |
2,58 |
3,87 |
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Comments Off on Finanziaria 2007: col maxiemendamento cambia tutto (19/11 /2006)
Nella GU n. 230 del 03/10/2006 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 262/2006 che prevede, tra le altre cose, all’art 7 nelle disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per l’acquisto di veicoli Euro 4 o Euro 5 (identificati come Euro 4 con emissioni di CO2 inferiori a 140 grammi al Km).
ACI è intervenuta oggi in materia fornendo le prime indicazioni operative (vedi Circolare ACI a destra).
I punti salienti della normativa sono i seguenti:
– Sono escluse dalle agevolazioni le autovetture di peso complessivo (F2 sulla Carta di Circolazione) superiore a 2600 kg e con numero di posti inferiore a 8 (normativa anti-SUV)
-Le agevolazioni sono in vigore per i veicoli acquistati dal 03/10/2006 fino al 31/12/2007 (sempre chè il DL sia convertito in Legge o non sia modificato in sede di conversione)
– L’agevolazione consiste nell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due annualità in caso di acquisto di autovetture immatricolate come Euro 4 o Euro 5 (vedi sopra) in sostituzione di autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo Euro 0 o Euro 1. L’esenzione è concessa per tre annualità in caso di acquisto di autoveicoli che hanno cilindrata inferiore a 1300 cc. Dunque per poter usufruire delle agevolazioni l’acquirente dovrà consegnare al venditore un autovettura o un autoveicolo ad uso promiscuo Euro 0 o Euro 1. Si evidenzia che a differenza della precedente normativa di incentivazione non è previsto che il veicolo consegnato in sostituzione sia intestato all’acquirente del veicolo nuovo o ad un suo familiare fiscalmente a carico.
– Per l’acquisto di autocarri (art 54 CdS comma 1 lettera d) nuovi Euro 4 o Euro 5 (vedi sopra) di portata inferiore a 3500 kg, in sostituzione di veicoli immatricolati parimenti come autocarri sin dall’origine Euro 0 o Euro 1 è previsto un contributo di € 1000
– Per l’acquisto (senza sostituzione) di autovetture omologate dal Costruttore con alimentazione multipla benzina-metano è concesso un contributo pari a 1500 €, aumentato di ulteriori 500 € nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per km
Operativamente il venditore è tenuto ad allegare all’immatricolazione una dichiarazione sostitutiva (vedi qui a lato il facsimile) dove si indica la conformità del veicolo nuovo ai requisiti prescritti (Euro 4/5) , la targa del veicolo ritirato ed il fatto che il medesimo è conforme ai requisiti prescritti (Euro 0/1), l’impegno a richiedere (direttamente o per delega) entro 15 gg dalla data di consegna del veicolo nuovo la radiazione al PRA ed a consegnare l’autoveicolo ritirato ai centri autorizzati alla demolizione.
I contributi su autocarri e per i veicoli con alimentazione ibrida a metano-benzina sono rimbosati al venditore (concessionaria) dal costruttore-importatore a decorrere dal momento in cui viene richiesto il CdP (ergo dal momento dell’immatricolazione dal momento che avviene in ambiente di Sportello Telematico dell’Automobilista). I costruttori-importatori recuperano gli importi versati ai venditori mediante come credito d’imposta. I costruttori-importatori devono conservare la documentazione compravante il diritto all’incentivo (copia fattura, atto vendita o dich. acquisto, copia CdP e CdC veicolo ritirato – se mancante copia estratto cronologico, copia domanda di radiazione veicolo ritirato e CdR) fino al 31 dicem bre del 5° anno successivo alla fattura di vendita.
Rimanevano dubbi se i veicoli usati e i veicoli di provenienza straniera (usati ma fiscalmente nuovi) possano godere delle agevolazioni di cui sopra, ACI, ricevuti gli opportuni chiarimenti dal Ministero delle Finanze, ha stabilito con Messaggio di servizio del 12/10/2006 che gli incentivi spettano solo a fronte di acuistyi di veicoli nuovi di fabbrica italiani.
Seguiranno ulteriori informazioni quando disponibili.
Si veda anche il precedente articolo: Finanziaria 2007: aumentano i bolli
Si veda anche succesivo articolo: Finanziaria 2007: col maximendamento cambia tutto
e Finanziaria 2007: spariscono gli eco-incentivi
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Comments Off on Finanziaria 2007: ancora incentivi alle auto meno inquinanti (05/10 /2006)
Il testo del dl n. 262 approvato venerdì 29 settembre 2006 dal Governo prevede (GU 03/10/2006):
- Il ritorno del superbollo (in aggiunta) per i veicoli diesel non ecodiesel (sprovvisti delle caratteristiche tecniche di cui all’art 65, comma 5, del DL 30/08/93 n. 331 convertito dalla Legge 23/10/1993 n. 427)
- un nuovo superbollo per i SUV (identificati come autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 Kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8 oppure una portata uguale o maggiore a 400 Kg) quantificato in 2.00 € extra per ogni KW all’anno

- L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i nuovi veicoli Euro 4 immatricolati a partire dalla pubblicazione del ddl per due annualità (tre annualità se di cilindrata fino a 1300 cc), eccetto i SUV come sopra identificati. L’esenzione è subordinata alla rottamazione di una vecchia vettura inquinante (Euro 0 o Euro 1) – la normativa non impone (come invece faceva quella precedente) che il veicolo demolito sia intestato al medesimo soggetto-.
- Un contributo statale per le nuove immatricolazioni di veicoli con alimentazione mista a benzina+metano pari a 1500.00 € (elevati a 2000.00 € se le emissioni di CO2 risultano al di sotto di 120 gr/km), eccetto per i SUV come sopra definiti
- Un contributo statale pari a 1000.00 € per l’acquisto di autocarri Euro 4 nuovi con portata inferiore a 3500 kg a fronte della contemporanea rottamazione di un altro autocarro inquinante (Euro 0 o Euro 1)
- Un aumento delle tasse automobilistiche per tutte le autovetture (calcolato sul singolo kw) a partire dal 1/1/07 graduato in base all’inquinamento della vettura (si veda tabella qui sotto)
DIRETTIVA |
€/KW |
AUMENTO %
|
Euro 4/5 |
€ 2,58 |
0
|
Euro 3 |
€ 2,70 |
5%
|
Euro 2 |
€ 2,80 |
9%
|
Euro 1 |
€ 2,90 |
12%
|
Euro 0 |
€ 3,00 |
16%
|
Tornando al tema SUV, da ultimo segnaliamo che la Finanziaria ha previsto che per i veicoli per i quali è stato effettuato il cambio d’uso dalla categoria M1 (autoveicoli trasporto persone) a N1 (autocarro trasporto merci) la tassa automobilistica verrà da ora calcolata sulla potenza effettiva del motore (KW) anzichè sulla portata (kg). In sostanza le autovetture che sono divenute autocarro pagheranno come se tale cambiamento non sia mai aavvenuto con dunque un notevole inasprimento della tassazione.
Seguiranno ulteriori notizie quando disponibili.
Per normative antiinquinamento vedi: Normative Anti-inquinamento
Milano, 02 ottobre 2006
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Comments Off on Finanziaria 2007: aumentano i bolli (02/10 /2006)
La Corte di giustizia europea ha dato torto all’Italia sui limiti imposti dallo Stato italiano alla detraibilità Iva sulle auto e sui carburanti utilizzati dalle imprese.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue in relazione alla causa intentata dalla Stradasfalti contro l’Agenzia delle entrate (alla quale la società ha chiesto il rimborso di 31.340 euro pagata dal 2000 al 2004 per veicoli aziendali). Lo Stato non può escludere dagli obblighi fiscali dei beni per quanto concerne il regime delle detrazioni previsto dalla sesta direttiva europea sull’Iva del 1977. La disposizione contenuta nel dpr 633/72 «non presenta carattere temporaneo nè è stata motivata da ragioni congiunturali» per cui il governo italiano «non può invocare tali misure a discapito di un soggetto passivo».

Inoltre la Corte Ue ha respinto la richiesta del Governo italiano di limitare i rimborsi retroattivi che infliggerebbero gravi danni ai conti publici e «ha disposto che non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza».
Gli effetti della decisione europea erano stati stimati in un massimo di 10.056 miliardi di euro, secondo uno studio realizzato dal centro studi Promotor per “Il Sole 24 Ore”. Le conseguenze potrebbero già farsi sentire sulla prossima finanziaria, secondo quanto dichiarato dal viceministro dell’Economia con delega alle Finanze, Vincenzo Visco: «Le ripercussioni finanziarie – ha detto Visco – della sentenza della Corte di Giustizia europea sulla detraibilità dell’Iva relativa alle autovetture aziendali saranno di pesante entità e non eludibili. Sarà dunque inevitabile, perchè non si creino scompensi ulteriori nell’equilibrio della finanza pubblica, individuare misure compensative equivalenti». La decisione, polemizza Visco, è «l’ennesima, pesante eredità lasciata dal governo Berlusconi al centrosinistra. Da anni era chiara la necessità di intervenire per ovviare a questo problema concordando una soluzione adeguata con l’Unione europea ».
Fonte: Il Sole24Ore (16/09/2006)
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Comments Off on Sentenza UE sulla detraibilità IVA delle Auto Aziendali (16/09/2006)
A far data dal 05/08/2006 è possibile procedere per i fini delle pratiche automobilistiche con la semplice ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno purchè tale richiesta sia stata domandata prima della scadenza o al piu’ tardi entro 60 giorni successivi alla scadenza stessa.
Precisiamo tuttavia che il mancato ottenimento del rinnovo farà venir meno gli effetti dei diritti esercitati (ergo se lo straniero non ottiene il permesso di soggiorno per qualsiasi motivo l’immatricolazione o il passaggio di proprietà vengono “annullati”).
Pertanto consigliamo caldamente, qualora si debba procedere a formalità automobilistiche, che le parti interessate siano esplicitamente avvisate delle possibili conseguenze sopra evidenziate facendosi consegnare apposita dichiarazione di consapevolezza a seconda dei casi.
Segnaliamo inoltre che contrariamente a quanto previsto con il precedente articolo del 10/01/2006, è necessaria l’esibizione dell’originale della ricevuta di richiesta che pertanto ci dovrà venir consegnata per il completamento dell’incarico.
I documenti automobilistici prodotti in base a questa direttiva avranno comuqneu carattere definitivo.
Per completezza si veda anche:
– precedente articolo del 10/01/2006
– precedente articolo del 03/04/2006
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Comments Off on Stranieri e permesso di soggiorno: nuovamente basta la ricevuta
Nel tardo pomeriggio di venerdì 4 agosto è stato definitivamente convertito in Legge il DL 223/06 cosiddetto Bersani (Legge 248/06 – GU n. 186 del 11-8-2006- Suppl. Ordinario n.183). L’art 7 in materia di autentiche su atti di vendita relativi a beni mobili registrati è rimasto sostanzialmente immutato (si veda a latoil testo della Legge di conversione).

Conseguentemente scompaiono i nostri dubbi circa l’effettiva valenza dell’atto autenticato dal titolare dello Sportello Telematico dell’Automobilusta (o dal Comune): è infatti ormai Legge dello Stato. Rimangono ancora da chiarire alcuni punti importanti e siamo certi che arriveranno a settembre diverse circolari interpretative oltre quelle già emanate (si veda anche: Decreto Bersani ed Autentiche in Agenzia) .
Conseguentemente a partire dal 07/08/2006:
-
l’autentica della sottoscrizione sarà effettuata dal titolare dell’Agenzia e sarà gratuita così come previsto dalla Legge, il servizio sarà codificato come “33 – ATTO AGENZIA STA” e comporterà l’addebito di una marca da bollo da € 14.62 e di € 5.00 + IVA (=6.00 € ) a titolo di onorario di Agenzia per la stesura e la gestione dell’atto (qualora richiesta).
-
salvo istruzioni contrarie, provvederemo ad autenticare con le nuove modalità presso la nostra sede le firme dei Clienti nei seguenti orari 9.00-12.00 – 14.00-17.30 lun-ven. La nostra autentica riporta una data ed un numero progressivo. L’atto così formato sarà immediatamente scannerizzato e reso disponibile via internet per la consultazione con le consuete modalità.
Segnaliamo che la conversione in Legge delle nuove modalità di autenticazione degli atti di vendita ci leva dall’imbarazzo causato dall’assenza del Notaio nel periodo che và dal 7 agosto al 1 settembre inclusi permettendoci di operare con maggior serenità per quanto concerne l’usato.
Vedi anche precedente articolo: Decreto bersani ed Autentiche in Agenzia
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Comments Off on Convertito in Legge il DL 223/06 Bersani sulle Autentiche
Come anticipato il 30 giugno scorso l’art. 7 del Dl 223 del 4 luglio 2006 consente ai titolari dello Sportello Telematico dell’Automobilista la facoltà di autenticare gratuitamente le firme relative a dichiarazioni di vendita di beni mobili registrati.

La norma è giunta inaspettata anche perché riprende, ampliandolo l’art della Legge 80/2005 sulla Competitività. La vecchia norma prevedeva l’emanazione di un decreto attuativo che non è mai venduto alla luce e la cui previsione è stata esplicitamente eliminata dal nuovo comma 2 dell’art 7 del Decreto Bersani, crediamo allo scopo di dare immediata attuazione alla previsione normativa..
Tuttavia il nuovo art. 7 nulla dice in merito al “come” autenticare e pure nulla dice degli “effetti giuridici” di quella autentica atipica in quanto svolta anche da soggetti privati (i titolari dello STA privato ad esempio) che formalmente non sono pubblici ufficiali.
In sostanza la nuova norma interviene in maniera esplosiva sull’impianto del vigente Codice della Strada mancando dei necessari punti di congiunzione e coordinamento con quest’ultimo e di una minima forma di regolamentazione. Ad esempio, la nuova autentica sarà idonea a respingere una multa od una tassa automobilistica erroneamente addebitata?
Cosicché ogni soggetto investito dalla norma (lo STA del Pubblico Registro Automobilistico, lo STA del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e gli STA Agenzie) ha dovuto necessariamente darsi delle regole per autotutelarsi nel rispetto della nuova norma. Qui a fianco riportiamo le prime circolari applicative di UNASCA, ACI e DTT. Le tre regolamentazioni sono simili ed ovviamente mirano a tutelare il “consumatore” di questa nuova autentica ed al contempo gli interessi di ogni singolo Sportello Telematico dell’Automobilista.
Per ben valutare le scelte del proprio agire è inoltre necessario prendere in considerazione il fatto che la nuova norma è purtroppo inserita in un Decreto Legge che deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni; considerando anche la chiusura estiva del Parlamento è facile capire che il nuovo assetto normativo in materia verrà definito in brevissimo tempo.
Quest’ultima considerazione, insieme all’indeterminatezza generata dall’attuale assenza di regole ci porta a suggerire ai nostri Clienti Istituzionali di non modificare le attuali procedure in corso e di attendere gli sviluppi della situazione. Nel frattempo per parte nostra settimana scorsa abbiamo installato gli aggiornamenti software necessari per poter procedere in autonomia con le autentiche e a partire da questa settimana (dal 17 luglio 2006) ed incominceremo ad esercitarci in materia con i Clienti privati in agenzia che richiedono l’autentica gratuita.
Vedi anche articolo sucessivo: Convertito in Legge il Dl 223 sulle Autentiche in Agenzia
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Comments Off on Decreto Bersani ed Autentiche in Agenzia
Dopo il Decreto Competitività convertito poi nella Legge 80/2005 dello scorso anno, il nuovo Governo nel Consiglio dei Ministri del 30/06/2006, avrebbe approvato una ulteriore norma che prevede che “l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche ad un qualsiasi Comune ed ai titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista che sono tenuti a rilasciarla, gratuitamente salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

Siamo ovviamente ansiosi di leggere gli articoli del testo di legge e di capire con maggior chiarezza quando la possibilità di avvalersi di STA e Comuni diventerà una realtà di tutti i giorni. Alleghiamo a fianco il pdf dell’informativa che il Governo ha messo a disposizione in materia ed un riasunto del Sole24Ore.
Secondo il testo dell’art 7 del DL 4/7/06 anticipato ieri dal Sole24Ore (qui a fianco) l’attuazione del provvedimento sarà pressochè immediata dal momento che la disposizone è inserita in un Decreto Legge (in vigore subito dopo la pubblicazione (prevista per oggi) e che il comma 2 dell’art 7 sopprime espressamente i commi 390 e 391 della Finanziaria dello scorso anno che prevedevano l’emanazione di un decreto ad hoc con le istruzioni di partenza. Certo è che sicuramente verranno comunque impartite, con forma di circolare, delle istruzioni operative di partenza che indicheranno anche i diritti di segreteria applicabili.
Seguiranno ulteriori informazioni quando disponibili.
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Comments Off on Nuova norma al CdM del 30/06/2006: autentiche di firma anche a Comuni e STA
Ciclomotori con le nuove targhe dal 14 luglio 2006
Non ci dovrebbero essere ulteriori ritardi: il nuovo sistema di targatura dei ciclomotori, che inizialmente doveva entrare in vigore il 1° luglio del 2004 e consente di viaggiare in due ma impone di registrare i passaggi proprietà, partirà il 14 luglio 2005.
Infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 09/06/2006 il Decreto Infrastrutture e Trasporti del 15/05/2006 n. 153/06 (qui a fianco) che fornisce le disposizione applicative del nuovo regolamento sulla circolazione dei ciclomotori (ed anche dei quadricili leggeri ovvero le microcar da città, giuridicamente equiparate ai ciclomotori) e che prevede come nuova data di entrata in vigore il 14/07/2006.
Il quadro normativo è completato dalla Circolare DTT 14085 del 03/07/2006 che disciplina nel dettaglio la documentazione necessaria per ottenere le nuove targhe e le procedure informatiche. Le Agenzie abilitate esporanno il logo riportato qui a fianco e potranno procedere inizialmente (fino ad ottobre 2006) solo alle nuove immatricolazioni od alle sostituzioni di vecchie targhe con le nuove.

Contrariamente alle intenzioni iniziali, il DPR 153/06 ha stabilito che le nuove regole non valgono per gli esemplari già circolanti, lasciando però ai proprietari la facoltà di adeguarsi (se ad esempio volessero usufruire della possibilità di trasportare un passeggero).
Oltre che ai ciclomotori nuovi il decreto precisa che il nuovo sistema di targatura si applicherà obbligatoriamente anche ai ciclomotori usati in caso di importazione, passaggio di proprietà, costituzione di garanzie, locazione, vendita con patto di riservato dominio, furto-smarrimento-distruzione del vecchio targhino.
Il DPR 156/06 prevede che le formalità legate al nuovo sistema possono essere svolte presso gli Studi di Consulenza Automobilistica (Agenzie abilitate) che esporranno apposito logo o presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile. Tra queste formalità è prevista anche la sospensione dalla circolazione (articolo 3): chi non intende utilizzare il veicolo può farlo annotare, in modo da poter utilizzare quella medesima targa su un altro esemplare previa la richiesta di un nuovo certificato di circolazione sul nuovo esemplare. Procedura analoga in caso di passaggio di proprietà (consegna del mezzo con la targa all’acquirente e contestuale registrazione del fatto).
Il sistema introduce l’obbligo di intestare ogni ciclomotore ad una persona fisica (anche minorenne) o giuridica e di annotare i cambi di residenza. Come avviene per gli altri veicoli i ciclomotori verranno intestati a chi se ne dichiara proprietario (ed esibisce la documentazione prescritta), non sarà necessario il Notaio e la trascrizione al PRA. Per i minorenni occorrerà la firma dei genitori.
Se il ciclomotore risulta omolgato per il trasporto di due passaggeri ovvero se rispetta la direttiva CEE 24/1997 (in genere quelli prodotti dal 2000 in avanti) è possibile richiedere la nuova targa e viaggiare in due (purchè il conducente sia maggiorenne) . Il Dipartimento dei Trasporti Terrestri ha reso noto l’elenco dei codici omologazioni dei ciclomotori abilitati al trasporto di un passaggero. L’elenco è in continuo aggiornamento e potete trovarlo clickando qui (o a lato quello aggiornato al 17/07/2006 ).
Segnaliamo che le sanzioni in caso di circolazione in due su un ciclomotore non omologato diventano severissime: da 68.00 € a 275.00 € e la confisca del ciclomotore nel caso di maggiorenni. Nel caso di minorenni, anche se il ciclomotore è omologato per il trasporto di un passeggero, c’è una sanzione pecuniaria di 35.00 € ed il sequestro per 30 gg del ciclomotore.
Vedi anche precedente articolo: Nuove targhe ciclomotori
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Comments Off on Al via dal 14/07/2006 le nuove targhe per ciclomotori
Il D.Lgs. 149/2006 (G.U. 86 del 12.04.2006), qui a fianco, in vigore dal 27 aprile 2006 compreso, introduce tre importanti novità:
– in caso di radiazione per demolizione occorre allegare il certificato di rottamazione rilasciato dal centro di raccolta ovvero dal rivenditore, concessionario, succursale etc.
– il veicolo deve essere radiato entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di rottamazione
– viene soppressa la radiazione di un veicolo “per circolazione definitiva ed esclusiva su area privata”, operazione che quindi sarà possibile effettuare al PRA solo sino al prossimo 26 aprile.

Il Decreto Legislativo 149 del 23 febbraio 2006 (pubblicato sulla G.U. 86 del 12 aprile 2006), in vigore dal 27 aprile 2006 (giovedì della prossima settimana), è intervenuto – a seguito di sollecitazione Comunitaria – a modificare il decreto legislativo 209/2003 sulla rottamazione dei veicoli, poiché in alcune parti quest’ultimo non recepiva puntualmente la Direttiva 2000/53/CE.
Conseguentemente si elencano le novità di primo interesse, riservandosi – se del caso – maggiori approfondimenti:
- viene introdotto come unico documento attestante la consegna ad un concessionario, succursale, ecc… o ad un “centro di raccolta” (cioè un demolitore) di un veicolo compreso nella disciplina del decreto legislativo 209 (ai veicoli già compresi, cioè gli M1 ed N1, sono stati aggiunti i ciclomotori a 3 ruote, e i motoveicoli a 3 ruote esclusi i tricicli, cioè i motoveicoli a 3 ruote simmetriche), ai fini della rottamazione, il “certificato di rottamazione” già definito nell’allegato IV al citato Decreto Legislativo, certificato che va completato con “la descrizione dello stato del veicolo consegnato e nonché dell’impegno a provvedere alla cancellazione del PRA”. Nel caso del centro di raccolta, poi, nel certificato di rottamazione va indicato anche “l’impegno al trattamento del veicolo”, trattamento che, è stabilito, potrà avvenire solo dopo la cancellazione dal PRA. Inoltre, specificatamente per i concessionari o rivenditori (cioè per gli abilitati diversi dal centro di raccolta), nel certificato di rottamazione dovrà essere indicato che il rilascio dello stesso avviene “in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo” (dalla formulazione si direbbe doversi riportare letteralmente la suddetta frase e non una specifica individuazione del centro di raccolta cui il veicolo verrà conferito, centro dal quale comunque, al momento del conferimento, sembra opportuno farsi attestare la consegna.In ogni caso di sicuro se si indicherà uno specifico e ben individuato centro di raccolta si eviteranno dubbi ed eventuali contestazioni). Conseguentemente per i rivenditori e assimilati sparisce la pregressa “dichiarazione di presa in carico”, fermo restando che il rilascio del richiamato certificato di rottamazione esonera altrettanto come prima il detentore (conferente il veicolo) – così come il proprietario del veicolo stesso se diverso – da tutte le responsabilità e fermo restando che il ritiro di un veicolo interessato per avviarlo alla rottamazione continua ad essere una facoltà e non un obbligo e sempre e solo a fronte del corrispondente acquisto di un altro veicolo nuovo od usato da parte del conferente. Il certificato di rottamazione va confezionato in almeno tre copie, poiché una è da consegnare – come si è visto – al conferente il veicolo, mentre un’altra servirà, si veda il punto 2) successivo, per la cancellazione al PRA;
- La cancellazione dal PRA del veicolo avviene (dal 27/4 p.v. compreso, si ribadisce) dietro allegazione del “certificato di rottamazione”, in sostituzione delle prove di ritiro del veicolo finora fornite, oltre alla consueta modulistica.
Niente è variato per quanto riguarda il discorso dei costi documentati e l’utilizzo della procedura STA, con però l’importante novità di un lasso di tempo di 30 (trenta) giorni “naturali e consecutivi” dalla data di emissione del certificato di rottamazione (contati civilisticamente, quindi escluso il cosiddetto “dies a quo”, che è il giorno appunto di emissione del certificato, secondo calendario e con la proroga al 1° giorno non festivo successivo nel caso il 30° giorno cadesse di giorno festivo) per effettuare la cancellazione dal PRA (con eliminazione pertanto del termine dei tre giorni lavorativi).
Resta fermo per tutti i soggetti l’apposito Registro previsto dal Codice della Strada in materia e su di esso dovranno essere annotati “gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna (al PRA ovviamente) delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso”.
I rivenditori e assimilati che si sono assunti l’impegno di cancellazione dal PRA, rilasciando il certificato di rottamazione, devono provvedere a detta cancellazione prima di consegnare il veicolo al centro di raccolta e fornendo poi a quest’ultimo “gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione (sempre al PRA) relativi al veicolo (fuori uso naturalmente)”.
Poiché tra le osservazioni della Comunità c’era anche il concetto che un veicolo che si intende demolire è qualificato “rifiuto” proprio dall’anzidetta intenzione di disfarsene pur essendo ancora targato (e non poteva/può diventarlo solo dal momento di stacco e restituzione al PRA delle targhe medesime), viene statuito che il veicolo consegnato ai rivenditori e assimilati, pur essendo dalla consegna un rifiuto, può essere provvisoriamente stoccato presso costoro per un “massimo di trenta giorni”. In virtù di questo il trasporto del veicolo consegnato al centro di raccolta è a tutti gli effetti un trasporto di rifiuto speciale;
- Da ultimo, sempre a seguito dei rilievi UE, viene soppressa del tutto, a far data dal 27 aprile p.v. compreso, attraverso un opportuno intervento sull’articolo 103 del Nuovo Codice della Strada, e questa disposizione pertanto vale per tutte le tipologie/categorie/classi di veicoli, ancorché non comprese nel Decreto Legislativo 209/2003, la possibilità della radiazione per circolazione/conservazione in area privata. Non si ritiene possa invocarsi una siffatta “collocazione” come avvenuta prima del 27 aprile per poter effettuare anche successivamente a questa data la radiazione e, peraltro, è una considerazione su cui palesemente non conviene contare, operare pertanto in modo tale da presentare un eventuale radiazione per circolazione su area privata al più tardi entro il 26 aprile 2006. In altre parole dal 27 aprile la cancellazione dal PRA a richiesta sarà possibile solo con le causali “demolizione”, “distruzione”, o “definitiva esportazione”.
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Comments Off on Nuova disciplina per i veicoli da demolire
Arriva la patente europea, unica per tutti i paesi della comunità. Ma solo per chi sosterrà l’esame dal 2013, mentre tutti gli altri potranno mantenere il proprio vecchio documento. Per chi temesse di soffrire di nostalgia del vecchio documento telato rosa, niente paura: potrà esibirlo fino al 2032, data alla quale la patente europeo dovrebbe diventare davvero unica per tutti.
Dopo due anni di negoziati difficili e sofferti, i ministri dei Trasporti dei Venticinque oggi a Bruxelles sono comunque riusciti a trovare un accordo sulla direttiva che istituisce una patente di guida comune per automobilisti, motociclisti, e camionisti dell’Ue, presentata dallo stesso esecutivo comunitario nel 2003. La normativa, che dovrà adesso al vaglio dell’Europarlamento (non sono previsti particolari intoppi), stabilisce regole comuni per facilitare “il libero movimento dei conducenti nell’Unione Europea, impedire falsificazioni nel momento in cui le patenti di guida vengono usate come documenti di identificazione e migliorare la sicurezza stradale”.
Il nuovo documento avrà l’aspetto di un badge, con un formato simile a quello delle carte di credito e sostituirà gli oltre 110 diversi modelli di patente attualmente in circolazione nei Venticinque. Le nuove regole stabiliscono inoltre “standard minimi” per gli esaminatori che rilasciano il prezioso documento rosa.

“La patente unica – ha affermato a Bruxelles il commissario ai Trasporti Jacques Barrot – è un atto di cittadinanza europea, una misura di importanza vitale per la sicurezza sulle strade e per la lotta contro le frodi”. Viaggiare in Europa, ha proseguito, “sarà più facile e saranno eliminati gli ostacoli burocratici. Tutti i conducenti avranno patenti chiare e moderne che saranno accettate in tutti gli stati membri”. Secondo la presidenza austriaca dell’Ue, le nuove patenti permetteranno di “rafforzare la cooperazione per impedire ai conducenti ai quali la patente è stata ritirata in un determinato paese, di chiederne una nuova in un altro paese”, il cosiddetto fenomeno del ‘turismo delle patenti’ diffusissimo tra i Venticinque. Proprio a questo scopo, sarà istituita una rete Ue per lo scambio dei dati.
Secondo le nuove regole decise a Bruxelles, le patenti per la guida di automobili e motociclette avranno una validità di 10 anni, che le singole capitali Ue potranno prolungare fino a 15 anni con la facoltà di prevedere una visita medica, mentre per i mezzi pesanti il rinnovo dovrà essere fatto ogni 5 anni. Un fatto importante, soprattutto per paesi come Germania, Austria, Belgio e Francia per i quali finora la licenza di guida è concessa una volta per tutte e per tutta la vita. Non a caso, proprio questi paesi erano tra quelli che più avevano opposto resistenza alla nuova normativa.
Per i rinnovi, comunque, gli europei non dovranno sostenere nuovamente l’esame di guida, come accade già in Italia, ma semplicemente aggiornare i dati amministrativi, in particolare, applicando una foto recente sul documento. Il ministro dei Trasporti austriaco e presidente di turno dell’Ue, Hubert Gorbach, a Bruxelles ha infine sottolineato la gradualità con la quale verranno concesse le patenti per guidare moto di grande cilindrata.
“I motociclisti – ha ricordato – sono i soli a registrare un incremento degli incidenti mortali” nel Vecchio Continente. L’accordo di oggi, ha proseguito, “prevede l’introduzione di una patente per i motocicli e stabilisce il principio dell’accesso graduale alle motociclette di maggiori dimensioni e cilindrata superiore che sarà possibile soltanto a partire dai 24 anni di età e dopo aver superato un esame teorico e pratico”. I centauri che vorranno scorrazzare su motociclette più potenti prima di aver raggiunto l’età stabilita dovranno avere almeno 2 anni di esperienza su modelli meno potenti.
Fonte: Repubblica – 27 marzo 2006
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Comments Off on Al via la Patente Europea, ma solo dal 2013
Dopo la il parere positivo della Prefettura di Milano del 10 gennaio 2005 che consentiva all’Ufficio Provinciale DTT di Milano e agli Sportelli Telematici dell’Automobilista di procedere all’emissione di documenti di circolazione o di guida a favore di stranieri purchè muniti di cedolino che attestava la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, la Direzione centrale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri con la Circolare n. 1687/M352 del 20/03/2006 fà marcia indietro dopo agver interpellato il Ministero degli Interni in merito a questa possibilità già in “uso” in molti Uffici periferici del DTT.
In sostanza a far data dal 03/04/2006, per le operazioni di STA (dunque immatricolazioni purchè non noleggio) o per il rilascio di Patenti di Guida, è nuovamente necessaria l’esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità o sua copia dichiarata conforme. Ricordiamo che, comunque, anche se è in corso il rinnovo, se l’attuale permesso risulta ancora valido è posssibile utilizzare quest’ultimo.

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Rilascio documenti di circolazione e di guida, codici fiscali e discordanze anagrafiche
Dal 01/03/2006 il Dipartimento dei Trasporti Terrestri, verificata l’incongruenza tra codice fiscale e documenti di circolazione o patente di guida, provvederà a suggerire agli interessati di rettificare i dati sui documenti di circolazione o guida degli interessati al fine di tentare un riallineamento dei dati negli archivi.
Esemplificando se la signora Rossi Anna Maria (come da risultanze della carta di identità e del codice fiscale) richiede
l’ immatricolazione di un veicolo a suo nome, ma sulla sua patente di guida risulta solo Rossi Anna (e dunque in tal modo risulta censita presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri) tale richiesta potrà essere eseguita solo dopo la correzione manuale della sua anagrafica presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri ed inoltre lo stesso Dipartimento suggerirà, pur senza obbligarla, crediamo a mezzo di una lettera, alla signora Rossi Anna Maria di voler provvedere al duplicato con rettifica della sua patente di guida . Sottolineiamo il fatto che la correzione manuale dell’anagrafica in questione è gestita con una chiamata al CED Assistenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, ma talvolta, non riuscendo a risolvere il problema il CED stesso è necessaria l’esibizione dei documenti corretti presso l’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri con la conseguente perdita di un giorno lavorativo durante il processo di immatricolazione in funzione dell’orario della richiesta.
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Qui sotto in formato Flash ed a lato in formato Pdf pubblichiamo la Guida Fiscale 2006 per Fisco e Motori dell’Agenzia delle Entrate aggiornata con la legge Finanziaria 2006.
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Nuove targhe ciclomotori in arrivo
Il 19 gennaio 2005 il Governo ha finalmente emanato un DPR con il tanto atteso regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione del Codice della strada, in materia di targa e di certificato di circolazione per i ciclomotori.
Tale Decreto deve comunque prima passare al vaglio del Consiglio di Stato prima di essere licenziato definitivamente, dunque i tempi di attuazione non saranno comunque immediati.
Il testo non è ancora noto tuttavia dovrebbe essersi definitivamente sbloccata l’emapasse per la nuova procedura di targatura dei ciclomotori (che tra l’altro attualmente impedisce di multare chi circola senza contrassegno), decisa nel 2002 e non ancora attuata.

La rivoluzione è comunque di grande rilievo, dalle prime indiscrezioni sembra che:
- Arriva una vera e propria targa personale di formato simile alle nuove targhe prova abbinata però in esclusiva ad un ciclomotore. Le targhe per i ciclomotori nuovi saranno probabilmente emesse dal Poligrafico dello Stato in concorrenza con le Agenzie di Pratiche Automobilistiche, mentre le Agenzie si occuperanno in esclusiva del ricambio dei targhini sul parco ciclomotori circolanti secondo un calendario con scadenze e modalità non ancora reso noto. La nuova targa e la nuova carta di circolazione confluirà in un database tenuto dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri contenente l’abbino telaio ciclomotore– proprietario– targa prima inesistente che dovrebbe sia rendere più difficile la vita ai ladri ed a chi truffa le Assicurazioni e sia consentire di conoscere in tempo reale il proprietario di un ciclomotore in analogia a come avviene per i veicoli. Il passaggio di proprietà di un ciclomotore prevederà una comunicazione al Dipartimento dei Trasporti Terrestri con l’indicazione del nuovo proprietario.
- I conducenti maggiorenni potranno viaggiare in due sul ciclomotore se questo è omologato per due persone (tale situazione verrà indicata nella nuova carta di circolazione del ciclomotore)

Vedi altro articolo successivo clickando qui
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- ELEVAZIONE AL 15% DELLA DETRAIBILITÀ IVA
La Legge Finanziaria con il comma 125 dell’articolo 1 ha elevato dal 10% al 15% la percentuale di detrazione dell’IVA (si ricorda a proposito che anteriormente al 2001 ‘IVA era tutta indetraibile). Conseguentemente in sede di rivendita i veicoli acquisiti con IVA detraibile del 15% sconteranno una base imponibile IVA del 15% del prezzo di cessione.
Ad esempio per un autoveicolo acquistato nel 2006 al prezzo di 20.000 € + IVA (che è pari a 4.000 €) la detraibilità sarà pari al 15% dell’IVA (15%*4000=600 €) e cioè 600 €. In sede di rivendita del medesimo veicolo, ipotizzando un prezzo di rivedita di 10.000 € + IVA, la vendita avverrebbe a 10.000 €+ 300 €(=10.000 * 15% * 20% ).
La nuova percentuale di detraibilità si applica anche ai canoni di leasing fatturati a partire dal 01/01/2006, anche se il contratto è anteriore al 2006.
Resta ferma la detrazione al 50% per i veicoli elettrici già fissata dal 2001.
- DECRETO “FISCALE” E FERMO AMMINISTRATIVO
Come già fatto presente in occasione dell’emanazione del Decreto Legge 203/2005 (il cosiddetto decreto fiscale, idealmente collegato alla manovra finanziaria 2006), si conferma che, con la legge di conversione 248/2005 (messa in banca dati associativa insieme al testo del DL convertito ed entrata in vigore il 3/12/2005), è rimasto invariato in particolare il comma 41 dell’articolo 3 del citato Decreto Legge con il quale in pratica vengono riautorizzati i concessionari della riscossione ad utilizzare il fermo amministrativo sui veicoli per il recupero di crediti anche in mancanza di un regolamento attuativo che le disposizioni vigenti sull’istituto richiederebbero e che, non essendo stato ancora emanato, aveva indotto l’Agenzia delle Entrate a chiedere ai concessionari stessi di sospenderne l’applicazione. In proposito è stata emanata dalla menzionata agenzia la risoluzione 2/E del 9/1/2006
- INCENTIVI GPL/METANO
Si veda il comunicato stampa del Ministero Attività Produttive. .
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Stranieri a Milano: in mancanza del permesso di soggiorno è possibile presentare la ricevuta di richiesta del rinnovo
Finalmente dal 10/01/2005, con parere positivo della Prefettura di Milano, anche l’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Milano (ex Motorizzazione Civile), considerando le lungaggini necessarie al rinnovo del permesso di soggiorno, consentirà agli stranieri con permesso scaduto ma in corso di rinnovo di acquistare veicoli (nuovi o usati). Fino ad oggi in mancanza del permesso di soggiorno in corso di validità era negata agli stranieri la possibilità di acquistare veicoli nuovi o usati.
Più precisamente, in mancanza di un valido permesso di soggiorno causa rinnovo è necessario allegare la seguente documentazione:
- fotocopia del permesso di soggiorno scaduto
- fotocopia del cedolino – ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno
- dichiarazione di conformità all’originale del cedolino – ricevuta di cui sopra resa dall’interessato (allegato facsimile)
- fotocopia fronte e retro della carta di identità italiana in corso di validità
In mancanza di uno qualsiasi dei documenti sopra elencati NON sarà possibile procedere a favore dello straniero.
Novità
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Legge Finanziaria 2006: anche lo Sportello telematico dell’Automobilista può autenticare firme di dichiarazioni di vendita
Alla Camera è stato approvato il secondo maxiemendamento alla Finanziaria.
Tutto confermato circa i commi 279, 280 e 281, modificati si nel numero ma non nella sostanza: “…Omissis…
- L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d’appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell’automobilista di all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all’albo.
- Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell’attività di cui al comma 279 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni di cui al medesimo comma 279.
- All’articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati. …Omissis…”
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Vi informiamo che la Giunta Provinciale di Milano ha deliberato in data 14/12/2005 (atto n. 254710/8.2/2005/2934) con effetto 01/01/2006 l’aumento dell’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) dal 10% al 20% della tariffa base (base = € 150.81).
In sostanza l’IPT in misura fissa passa da € 165.89 a € 180.97 (+ 15.08 €). Di conseguenza le immatricolazioni ed i passaggi di proprietà soggetti ad IVA (da commerciante a privato) subiranno un aumento di € 15.08 decorrente dal 01/01/2006.
Il nuovo valore di riferimento per i passaggi di proprietà tra privati è € 4.21 per ogni KW di potenza del veicolo .
L’aumento è in vigore per le immatricolazioni dal 01/01/2006 e per le trascrizioni di atti con data atto a partire dal 01/01/2006.
Riduzione di 1/4 per i portatori di handicap sensoriale
Segnaliamo inoltre che il Consiglio provinciale Milano nella seduta del 20 dicembre 2005. ha deliberato la riduzione ad 1/4 dell’IPT calcolata a favore dei portatori di handicap sensoriale. Il provvedimento è stato notificato al PRA il 29/12/2005 con decorrenza 01/01/2006. Al comma 2 dell’art. 6 – Agevolazioni – è stato aggiunto il punto d) che testualmente recita:
”L’imposta è ridotta ad un 1/4 per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento, oppure intestati a familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico”.
Novità
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Dal 05/12/2005 sono in corso nuove procedure per la nazionalizzazione dei veicoli provenienti dalla UE (o aderenti allo SEE), alleghiamo al riguardo la nuova circolare 5981/M352 che sostituisce le precedenti in materia.
La modulistica si trova qui a fianco e non essendo stata elaborata dal DTT rimane comunque libera nelò rispetto di quanto previsto dalla circolare.
La novità è che le nazionalizzazioni di veicoli dal 05/12/2005 verranno effettuate con il sistema Sportello Telematico dell’Automobilista che consente di ottenere simultaneamente Carta di Circolazione e Certificato di Proprietà del veicolo, oltre a consentire, su richiesta e previo appaiamento manuale, l’assegnazione di un numero di targa pari o dispari. Sono esclusi i veicoli per i quali la revisione risulta scaduta (soggetti a collaudo preventivo) e per i quali gli acquirenti sono in numero maggiore di 2.
Lo svantaggio è che è necessario disporre del codice di omologazione OE (per il tramite del costruttore), in mancanza potremo noi “tentare” di recuperarlo nel database DTT ma attualmente senza alcuna garanzia di successo in quanto alcuni codici risultano mancanti o addirittura errati in base ai parametri forniti.
Per quanto riguarda i veicoli fiscalmente nuovi (6 mesi o 6000 km) è necessaria la presentazione della ricevuta della comunicazione di cui al DPR 02/07/2004 n. 224 (AIMV).
La nuova procedura prevede la presentazione di tutta la documentazione necessaria in originale allegata ad una richiesta di parere firmata dall’acquirente del veicolo in triplice originale (modulo allegato), entro 10 giorni lavorativi al massimo (tempistica maggiore dei 5 giorni in vigore prima del 05/12/2005) l’Ufficio della Motorizzazione Civile (DTT) risponde indicando un parere favorevole o sfavorevole all’immatricolazione, successivamente è possibile immatricolare il veicolo con procedura STA.
Documentazione necessaria
Veicoli mai immatricolati:
- Certificato di omologazione comunitaria (C.O.C.) rilasciato dal costruttore e sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso.
- Attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.. L’attestato deve essere debitamente tradotto in lingua italiana e rilasciato dal costruttore, qualora il C.O.C. sia stato emesso da oltre un anno rispetto alla data in cui è richiesta l’immatricolazione. In caso di C.O.C. duplicato, trova applicazione quanto disposto con circolare prot. n. 5239/M362 del 3 dicembre 2004.
- Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà ex DPR 445/2000 in 2 originali resa dall’acquirente attestante la denominazione e la denominazione e codice fiscale o partita IVA dell’operatore dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo; il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo) – allegata
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore soggetto IVA in 2 originali, che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante: il proprio codice fiscale o partita IVA; l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA; il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo); il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA; se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km; – allegata –
ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore non soggetto IVA, che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante: il proprio codice fiscale; l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA mediante versamento con modello F24 (in originale); il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo); il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km.
- Oltre ai soliti documenti necessari per le normali immatricolazioni (il modello TT2120, la copia dei documenti del firmatario delle dichiarazioni e del TT2120, l’autocertificazione di residenza, tesserino codice fiscale acquirente se persona fisica, ecc.)
- L’atto di vendita autenticato o l’istanza dell’acquirente ex Legge 80/2005
Veicoli già immatricolati:
- Carta di Circolazione comprensiva della Parte II se rilasciata, cui và allegata la traduzione integrale in lingua italiana qualora redatta su modello che non reca i codici comunitari previsti dalla Dir CEE 1999/37/CE o qualora contenga indicazioni aggiuntive
- Uno dei seguenti documenti:
– Certificato di omologazione comunitaria (C.O.C.) rilasciato dal costruttore e sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso
– Scheda tecnica integrativa (con relativa traduzione)
– Attestazione del codice OE rilasciata dalla Casa Costruttrice o dal suo Leg. Rapp. in Italia
- Targhe di immatricolazione, se rilasciate nello stato estero e se non fabbricate a cura degli interessati, e dichiarazione sostitutiva a cura dell’interessato di ritiro targhe se sono state ritirate precedentemente dall’Autorità straniera
- Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà ex DPR 445/2000 in 2 originali resa dall’acquirente attestante la denominazione e la denominazione e codice fiscale o partita IVA dell’operatore dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo; il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo) – allegata
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore soggetto IVA in 2 originali, che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante: il proprio codice fiscale o partita IVA; l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA; il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo); il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA; se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km; – allegata –
ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore non soggetto IVA, che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante: il proprio codice fiscale; l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA mediante versamento con modello F24 (in originale); il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo; la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo); il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km
- Oltre ai soliti documenti necessari per le normali immatricolazioni (il modello TT2120, la copia dei documenti del firmatario delle dichiarazioni e del TT2120, l’autocertificazione di residenza, tesserino codice fiscale acquirente se persona fisica, ecc.)
- L’atto di vendita autenticato o l’istanza dell’acquirente autenticata
Segnaliamo infine che rimangono in vigore le norme sulla competenza territoriale per l’Ufficio DTT di riferimento (sede provinciale dell’acquirente, dell’importatore o del cedente interno o limitrofe a queste tre).
Tale nuova normativa non risulta ancora del tutto funzionante dal punto di vista dell’achitettura software ideata. Tuttavia le correzioni sono in corso d’opera. Suggeriamo comunque una certa cautela causa possibili interpretazioni differenti a seconda dell’ambito provinciale di riferimento. Data la complessità della nuova normativa vi preghiamo di volerci inviare la documentazione il più possibile completa in ogni sua parte ed in un unica soluzione.
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Facendo seguito al DM 08/06/2005 il DTT, dopo il superamento delle difficoltà economiche annunciate a settembre 2005, dal 09/11/2005 ha reso disponibile la nuova procedura di trasmissione dei dati relativi ai veicoli di importazione comunitaria parallela fiscalmente nuovi (ovvero con meno di 6 mesi tra la data della fattura di acquisto e la data di prima registrazione nel Paese comunitario straniero o meno di 6000 km).
Prima di poter procedere a comunicazione per nostro tramite è necessario codificare l’impresa presso il CED del Dipartimento dei Trasporti Terrestri come importatore ed a tal fine è necessaria una dichiarazione di un procuratore dell’impresa medesima (qui a finaco il facsimile). Il codice assegnato sarà del tipo MI XXXX.
La procedura di comunicazione informatica sarà obbligatoria dal 01/12/2005 e propedeutica all’immatricolazione del veicolo (altrimenti impossibile). La procedura prevede un obbligo di comunicazione entro 15 gg dalla data del documento di cessione comunitaria.
La nuova procedura prevede quanto segue.
Nel caso di acquisto intracomunitario, entro 15 gg dalla data dell’acquisto stesso (data fattura) è necessario trasmettere al CED DTT l’informazione relativa all’acquisto indicando:
– il vostro codice impresa
– la data della fattura di acquisto, il nome del cedente e la sua denominazione sociale, lo stato comunitario del cedente (informazioni desumibili dalla copia della fattura che ci fornirete)
Nel caso della cessione intracomunitaria (successiva all’acquisto intracomunitario ovviamente), entro 15 gg dalla data della cessione stessa (data fattura) è necessario trasmettere al CED DTT l’informazione relativa alla cessione indicando:
– il vostro codice impresa
– la data della fattura di vendita, il nome del cessionario e la sua denominazione sociale, lo stato comunitario del cessionario (informazioni desumibili dalla copia della fattura di vendita che ci fornirete)
Nel caso di cessione ad altro operatore nazionale di veicolo precedentemente importato (e dunque per il quale era già stata fatta comunicazione), sarà il cessionario nazionale che dovrà a sua volta comunicare al CED DTT l’acquisto indicando:
– il suo codice di impresa
– il codice dell’impresa importatrice o il suo codice fiscale (desumibile dalla dalla ricevuta della comunicazione precedente dell’importatore da allegare)
– la data della fattura di vendita del cedente nazionale.
Di conseguenza nel caso di vostri acquisti di veicoli nuovi da importatori paralleli nazionali vi preghiamo di farci avere anche copia della ricevuta della precedente comunicazione oltre a copia della fattura.
Segnaliamo che esiste l’obbligo di trasmettere i dati relativi ai veicoli fiscalmente nuovi acquisiti dal il 01/09/2005 incluso (fa fede la data della fattura del cedente comunitario) ancorchè già immatricolati o già riceduti ad altri soggetti nazionali o comunitari (in questo caso saranno necessarie due comunicazioni, una di acquisto intracomunitario ed una di cessione intracomunitaria) oltre al caso che detti siano ancora da immatricolare. A tal proposito vi preghiamo pertanto di voler controllare nei vostri archivi la presenza o meno di tali situazioni pregresse e di incaricarci di sanarle al più presto fornendoci gli estremi necessari non in nostro possesso. Il non farlo potrà dar luogo a successive verifiche fiscali (è questo lo spirito della norma fondamentalmente anti evasione).
Dopo ogni comunicazione il sistema produce una ricevuta di tale comunicazione che vi sarà consegnata una volta evaso l’incarico.
Il nuovo servizio sarà indicato come AIMV TRASMISSIONE DATI VEICOLI IMPORTATI in fattura. Vi preghiamo di allegare alla documentazione necessaria sopraindicata una usuale bolletta d’ordine o di volerci comunicare per mail il vostro assenso permanente alla gestione di tale adempimento in caso di richiesta immatricolazione di veicolo fiscalmente nuovo di provenienza intracomunitaria.
Nel caso abbiate bisogno di ulteriori chiarimenti in merito vi preghiamo di contattare il sig. Marco Talamo o il dott. Roberto Magaglio.
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Comments Off on Comunicazione AIMV per i veicoli di importazione comunitaria fiscalmente nuovi
Segnaliamo che, grazie all’accesso alla banca dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT), siamo in grado di erogare dichiarazioni della conformità del veicolo alla più recente Direttiva CEE alla quale risulta conforme il veicolo in questione.
Tali dichiarazioni, dette ARANCIONI dal colore in cui viene stampata la direttiva, in caso di blocco del traffico causa inquinamento possono servire per attestare inequivocabilmente (si possono apporre sul parabrezza) la rispondenza del veicolo alla Direttiva Euro 4 consentendone la circolazione pur con il blocco. Alleghiamo qui a fianco un facsimile . Ovviamente se il veicolo non fosse rispondente alla Euro 4 ma alla Euro 3 l’attestazione riporterà in grosso la scritta Euro 3 e non Euro 4 e non consentirà la circolazione in caso di blocco.

Segnaliamo tuttavia che FINO AL 01/12/2006 queste attestazioni NON evidenziano la presenza del Filtro Anti Particolato (FAP), eventualmente certificabile in Lombardia solo dal venditore o ancora da una nota manuale sulla Carta di Circolazione (apposta dal DTT su visione della dichiarazione del venditore). Nel corso di Novemebre 2006 le case automobilistiche hanno avuto la possibilità di aggiornare i loro codici omologazioni con il nuovo campo relativo al FAP, conseguentemente le visure riporteranno quanto presente nel codice omologazione nazionale (OE) . Mobile . Mobile1 Mobile2
Tale nuovo servizio (nome RICHIESTA ARANCIONE) è offerto per € 10.00 + IVA per richiesta, effettuata sulla base della targa (se il veicolo è immatricolato) o del telaio se il veicolo è ufficiale ma non ancora immatricolato.
Dal 05/03/2007 il servizio è disponibile anche on line!! Clicka qui sotto.

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Comments Off on Attestazioni Arancioni di corrispondenza alla Direttiva Anti Inquinamento CEE
Come sapete da lunedì è entrata in vigore la Legge 80/2005 (vedi il testo) che convertito con modifiche il DL 35/05 (decreto cosiddetto sulla competitività).
La testuale formulazione della nuova norma è la seguente:
“La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (PRA) può anche essere effettuata per istanza dell’acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell’automobilista (STA) di cui all’art. 2 del regolamento di cui al dcreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358, con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445″.
La circolare ACI-PRA del 16/05/2005 ha chiarito, complicando dal punto di vista pratico, la questione.
Dunque, posto che ciò non si applica ai noleggi, e per il momento, agli acquisti a titolo originario (autoacquisti dell’importatore o costruttore), tre sono le possibili procedure per immatricolare un veicolo:
) CON ATTO AUTENTICATO DAL NOTAIO
La procedura è nota, presenta lo svantaggio di dover pagare il Notaio (poco più di 20,00 €) e la marca da bollo (11,00 €), e di dover attendere l’autentica notarile della firma del venditore per poter procedere all’immatricolazione (tempistica più lunga)
2) CON ISTANZA DELL’ACQUIRENTE SU ALLEGATO 2
La procedura prevede che tale istanza sia controfirmata dal venditore allegando un suo documento di identità e la dimostrazione (copia CCIAA o autocertificazione) dei suoi poteri o, se mancante di controfirma del venditore, sia allegata la copia della fattura (più semplice) o ancora la copia del contratto/pre-contratto.
Nel caso di acquirente persona fisica la documentazione a corredo della richiesta riulterebbe dunque:
– certificato di conformità
– TT2120 firmato dall’acquirente
– dich. sostitutiva di residenza dell’acquirente
– copia doc identità acquirente
– allegato 2 (istanza dell’acquirente) compilato e firmato dall’acquirente
– (se allegato 2 non è controfirmato dal venditore) copia della fattura o del contratto/pre-contratto
Nel caso di acquirente persona giuridica la documentazione a corredo della richiesta riulterebbe dunque:
– certificato di conformità
– TT2120 firmato dal Legale Rappresentante della società/ente acquirente
– dichiarazione sostitutiva della CCIAA
– copia doc identità del firmatario del TT2120
– allegato 2 (istanza dell’acquirente) compilato e firmato da persona fisica capace di agire in nome della società (Legale Rappresentante, Procuratore, ecc)
– (se allegato 2 non è controfirmato dal venditore) copia della fattura o del contratto/pre-contratto
– documentazione probatoria della capacità di agire del soggetto che firma l’allegato 2 ovvero copia della CCIAA non più vecchia di 6 mesi o dichiarazione sostitutiva ex art 46 DPR 445/2000 attestante la capacità di agire per conto della persona giuridica e la qualità dell’essere tale (allegata).
Nel caso di acquirente società di leasing la documentazione di cui sopra è da riferersi alla società di leasing stessa (e sarà complicato).
Tale procedura sembra un pò più complessa, ma, specie nel caso di acquirente persona fisica, non è poi così complicata. Presenta il vantaggio di evitare i costi del Notaio e di saltarne i tempi dando più immediatezza all’immatricolazione (si ripete eseguibile senza assistenza immediata del Notaio). Sfortunatamente, ma è in corso una richiesta in tal senso all’Agenzia delle Entrate che speriamo vada a buon fine, l’istanza sconta l’imposta di bollo e dunque è necessario pagare 11,00 € di marca da bollo da apporre sull’istanza. Dunque rispetto al procedura 1 i costi diminuiscono di poco più di 20.00 € per immatricolazione, ma si ha il vantaggio di essere svincolati dal Notaio utile specie nelle situazioni di maggiore emergenza-fretta o quando il Notaio non è disponibile in quanto magari chiuso (Agosto, ponti, ecc).
Cogliamo l’occasione per ribadire l’importanza che la modulistica venga assolutamente compilata e firmata dal Cliente (idealmente di fronte al venditore) in quanto solo così facendo ci si può proteggere da errori proprio nei confronti del Cliente stesso.
3) CON ISTANZA DELL’ACQUIRENTE SU MODULO NP2 MODIFICATO (quello azzurro)
La procedura è identica alla precedente ma anzichè allegare l’allegato 2 separatamente, l’acquirente firma sul modulo azzurro NP2. Il problema in questo caso è di tipo procedurale in quanto il modulo azzurro è stampato dall’Agenzia dopo che ha ricevuto la documentazione, dunque, salvo il caso di voler far venire i vostri Clienti in Agenzia ad apporre tale firma dopo aver pagato il veicolo (scomodo), l’acquirente, per semplificare, dovrebbe firmare sul modulo azzuro NP2 in bianco che successivamente andrebbe consegnato all’Agenzia per la stampa insieme al resto della documentazione descritta nella procedura 2. Chiaro che anche per noi risulta decisamente scomodo stampare tali moduli uno ad uno (e non più in serie) e magari senza più fincature con la preoccupazione di non poter sfridare una stampa andata male.
Di conseguenza l’unico vantaggio della procedura 3 rispetto alla precedente (2) è il risparmio degli 11,00 € dovuti per la marca da bollo (semprechè l’Agenzia delle Entrate confermi la debenza dell’imposta di bollo in caso di Allegato 2 a parte). Gli svantaggi sono dovuti al fatto di dover far firmare il Cliente su un modulo non compilato (o di doverlo far venire in Agenzia a firmare) e, per noi, al fatto scomodo di dover stampare dopo tali moduli già firmati uno ad uno (e per questo forse potremmo pensare ad un piccolo sovrapprezzo per quasta procedura).
Fatte le debite valutazioni noi crediamo che la procedura 2 sia la preferibile nel caso di acquisti da parte di persone fisiche, e sia ancora percorribile nel caso di acquirenti persone giuridiche quali piccole società (in quanto il Legale Rappresentante è facilmente raggiungibile per la firma della modulistica se spesso addirittura non coincide con il soggetto che acquista). Nel caso di persone giuridiche quali grandi società o società di leasing crediamo che, in attesa dei chiarimenti che verranno a breve, sia ancora meglio seguire la procedura tradizione con atto.
Sottolineo il fatto che con tutta probabilità settimana prossima (o comunque a breve) verranno chiariti alcuni aspetti ancora dubbi o perlomeno discutibili (veicoli stranieri, acquisti a titolo originario, controfirme dei venditori, società di leasing, debenza imposta di bollo, ecc.).
Credo sia opportuno che anche voi facciate un pò di analisi in base anche alle caratteristiche specifiche della vostra Organizzazione e cerchiate di verificare quale per voi sia la procedura ottimale, posto che noi siamo disponibili da lunedì prossimo a procedere in uno qualsiasi dei modi sopradescritti.
Rimanendo a disposizone per qualsiasi chiarimento in merito (la materia è complessa) ed in attesa delle vostre decisioni in merito porgo cordiali saluti.
Modulistica: Allegato 2 – Dichiarazione Sostitutiva Poteri di Firma
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Comments Off on Decreto Competitività, Legge 80/2005 e Autentiche Notarili
Ai Dealer Renault
Attenzione: dal 17/03/2005 non è più necessaria l’autentica di firma del venditore in base al DL 35 del 14/03/2005
Oggetto: Immatricolazioni tattiche, UD, VdS
Egregi Signori,
A seguito della riunione odierna abbiamo il piacere di confermarle la documentazione necessaria per il servizio in evidenziando anche la tempistica dello stesso.
Ringraziando per la fiducia accordataci vi confermiamo la documentazione necessaria per l’immatricolazione di un veicolo con procedura STA ed avvalendosi dell’autocertificazione ex art. 80 L 289/2002.
Documentazione Necessaria:
- Certificato di Conformità (in originale)
- Modello TT2120 firmato e timbrato in originale dal Dealer Renault (uno per immatricolazione)
- Dichiarazione Sostitutiva CCIAA timbrata e firmata dal Dealer Renault (una per lotto di immatricolazioni)
- Copia documento identità firmatario Modello TT2120
- Bolletta d’ordine contente indicazione vostro numero di fax e vostro CAP esatto per la spedizione
- Si raccomanda di indicare il prezzo di vendita comprensivo di IVA (sulla autocertificazione art.80 e sulla bolletta d’ordine)
Tempistica*
- Entro le 8 ore lavorative seguenti invieremo fax (al numero indicato nella bolletta d’ordine) della Carta di Circolazione al Dealer I Dealer possono comunque accedere al nostro sito web e verificare/stampare copia della carta di circolazione con user e password che su vostra richiesta via e-mail a agenzia@magaglio.com vi forniremo
- Entro il giorno lavorativo seguente provvederemo a spedire via SDA la documentazione al Dealer in contrassegno
- Entro la tempistica concessa dalla normativa in materia provvederemo alla predisposizione-autentica e deposito presso il PRA di riferimento della dichiarazione di vendita redatta su Modello NP2b
* La tempistica può essere soggetta esclusivamente a ritardi dovuti al malfunzionamento documentato dei sistemi telematici di immatricolazione che, ricordiamo, a regime saranno aperti dalle 08.30 alle 18.30 dal lunedi’ al venerdi’ (sabato e’ chiuso). Si tenga inoltre presente che il sistema risulta chiuso durante le festivita’ patronali dei capoluoghi di provincia esclusivamente per i soggetti residenti in tali provincie.
Ringraziando per l’attenzione e la fiducia che ci riservate e rimanendo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito porgiamo cordiali saluti.
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Comments Off on Immatricolazioni Dealer RENAULT
Gentili Clienti,
Siamo lieti di annunciarvi che a partire da oggi 15/03/2004 la targa prova cambia formato e specifiche (clicka qui per un facsimile di immagine). Il nuovo formato è 165*165 come da specimen allegato (sia per auto che per moto). I costi sono rimasti invariati. E’ disponibile in Agenzia anche il porta targa prova e porta carta di circolazione di prova in similpelle con laccio di aggancio al baule.
Le vecchie targhe prova attualmente in vostro uso rimangono valide fino a scadenza. Al momento del rinnovo si dovrà procedere alla riconsegna della vecchia targa ed alla contestuale richiesta di una nuova targa prova (con nuova numerazione). Le nuove domande a partire da oggi verranno soddisfatte con il nuovo formato.
Altra grande novità di vostro interesse è che sono state allargati i soggetti a cui l’autorizzazione per la circolazione di prova può essere rilasciata. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento qui allegato le targhe prova possono essere rilasciate a:
- alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
- ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
- ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
- alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 Km;
- agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
- alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
- alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;
- ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
- ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l’attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite “on line”);
- agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
L’elencazione è tassativa e non ammette deroghe.
Inoltre, altra grande novità, le targhe prova non sono più soggette a contingentamento in base ai vecchi parametri (numero di dipendenti, ecc), ma si possono richiedere nella quantità desiderata.
Da ultimo, ma sicuramente molto gradito, segnaliamo il fatto che la LA TARGA PROVA PUO’ ESSERE PERSONALIZZATA, cioè si può chiedere l’autorizzazione richiedendo numeri e lettere a proprio piacimento (fermo restando che verrà assegnata solo se non è ancora presente in archivio).
Valgono al riguardo le seguenti eccezioni:
- Non si possono usare come primo carattere le lettere X, Y, Z (riservate alle targhe prova rilasciate dall’UP del DTT)
- Non è possibile utilizzare la lettera “O” in quanto tale carattere vale sempre come “0” (zero)
- Non è possibile utilizzare la lettera “I” in quanto tale carattere si confonderebbe con “1” (che è possibile usare)
- Tra il secondo ed il terzo carattere và inserita obbligatoriamente la speciale P che indica il fatto che si tratta di una targa prova
Per la cronaca gli Studi Autorizzati al 25/03/2004 hanno finora rilasciato 129 targhe ed autorizzazioni dunque c’è ancora ampio spazio per divertirsi con nuove targhe o rinnovi anticipati delle vecchie (previa contestuale restituzione della vecchia targa).
Infine, anche se nulla cambia dal vostro punto di vista siamo orgogliosi di informarvi che le nuove targhe prova (così come le nuove targhe dei ciclomotori a partire da luglio 2004) sono prodotte in esclusiva dalle Agenzie con pressa omologata di proprietà dell’Agenzia stessa e con collegamento on line per il rilascio immediato previa verifica della documentazione.
Istruzioni per la Richiesta
COSA DOVETE FORNIRCI PER IL RINNOVO CON SOSTITUZIONE
COSA DOVETE FORNIRCI PER UNA NUOVA RICHIESTA
Novità
Comments Off on Nuove Targhe Prova Personalizzate
La presente per riepilogare in maniera sintetica le variazioni di imposta (aumenti) decorrenti dal 01/01/2005 derivanti dalla L 30/12/2004 n. 311 -Finanziaria:
1) COC E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ (art. 1, comma 280 Finanziaria)
Assoggettamento ad imposta di bollo dall’1/1/2005 delle “dichiarazioni di conformità” di cui all’art. 76, commi 6 e 7, del Nuovo Codice della Strada. Con file avvisi 97 del 31/12/2004 prot. 3188/Segr trasmesso a tutti i SIIT e Uffici Provinciali, il DTT ha poi precisato che sono assoggettate all’imposta di bollo di 11 euro le “dichiarazioni di conformità recanti data successiva al 31/12/2004”, che, per quanto consta, sono sia i COC che le dichiarazioni di conformità a seguito di omologazione nazionale, mentre i “certificati di origine” risultano esclusi dalla previsione. L’imposta, notoriamente di tipo “cartolare”, è dovuta, in base alla normativa richiamata introducendola, “sin dall’origine”, e ciò significa che va assolta non oltre il momento di formazione (emissione) del documento (del “pezzo di carta”), e segue le regole del tributo (stabilite dal T.U. D.P.R. 642 del 1972 e dalla tariffa ridisciplinata con il decreto 20/8/1992 dell’allora Ministro delle Finanze e successive modificazioni/integrazioni), che dovrebbero essere note, ma che si riepilogano per completezza: ammonta – in attesa degli aumenti, si ripete – a 11 Euro e si possono utilizzare le marche da bollo (annullandole, in alternativa, con perforazione, con la firma del sottoscrittore del documento, con la data del documento stesso – a mano o con datario – , o con, infine, un timbro della impresa che lo rilascia, purchè tali annullamenti siano apposti parte sulle marche e parte sul documento) ovvero il “bollo a punzone” (cioè le macchine bollatrici, le cui caratteristiche ed il cui impiego sono regolati dal decreto dell’allora Ministro delle Finanze 5/7/1973, e l’utilizzatore per servirsene necessita dell’autorizzazione dell’Amministrazione Finanziaria competente per la sua sede). Una ulteriore modalità di pagamento, sempre fermo l’assoggettamento fin dall’origine, dovrebbe poter essere (anche se il succedersi delle disposizioni sul bollo nel tempo può destare delle perplessità), il “modo virtuale”, previsto dall’art.15 del DPR 42/1972 prima ricordato e dal correlato decreto Finanze 7/6/1973: si tratta di un’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Finanziaria, competente per sede del richiedente, in virtù della quale sul documento si ndicano appunto l’assolvimento virtuale e gli estremi dell’autorizzazione (senza applicazione di marche o altro), mentre il corrispettivo del tributo, calcolato sul numero presuntivo dei documenti da emettere entro la fine dell’anno, viene liquidato nello stesso anno con rate bimestrali, per poi fare un consuntivo entro il gennaio dell’anno successivo (consuntivo che costituirà poi la somma da versare per tale anno) in base al quale si conguaglierà aumentando o riducendo la prima e, se necessario, la seconda rata di tale anno, e così via.
2) Versamenti postali formalità Motorizzazione.
Come già anticipato dall’1/1/2005 il diritto postale relativo ai versamenti per pratiche automobilistiche è passato da 1 euro a 1,70 euro come già doveva accadere (e per alcuni giorni è accaduto) il 20/09/2004
3) Aumenti IPT – Bilanci di Previsione delle Province.
Fermi restando gli aumenti IPT già segnalati delle Province di Milano e di Torino si comunica l’aumento dell’imposta, sempre a partire dal 1° gennaio 2005, anche della Provincia di Palermo nella misura del 20% (nota ACI prot. 7467/P-DSD del 31/12/2004) e, inoltre, con l’art.1 del decreto legge 30/12/2004 n. 314 (pubblicato sulla G.U. 306 del 31/12/2004, in
vigore dallo stesso giorno), è stato prorogato al 28 febbraio 2005 il termine per l’adozione dei bilanci di previsione da parte degli Enti Locali. Ciò significa che quelle Province che non hanno ancora aumentato l’IPT (o non hanno raggiunto il 20%) possono farlo ancora fino al 28 di febbraio prossimo senza necessità di specifica giustificazione, fermo restando che tale aumento si applicherebbe alle immatricolazioni e agli atti posteriori allo stesso.
4) Arrotondamento sanzioni Codice Stradale (art. 1, comma 529)
Viene aggiunto il comma 3 bis all’articolo 195 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs.285/1992) per stabilire l’arrotondamento delle sanzioni all’unità di euro (per eccesso dai 50 eurocent ed oltre, per difetto al di sotto). Inoltre, con il decreto del Ministro della Giustizia 22/12/2004 (estraneo alla Finanziaria, in G.U. 305 del 30/12/2004) è stato effettuato l’incremento
biennale – ma non per tutte – delle sanzioni stesse. Con la circolare prot. n. 300/A/1/36006/101/3/3/14 in data 30/12/2004 del Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S. – Dir. Centr. Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – sono stati poi meglio dettagliati e esplicati contenuti e portata dei due provvedimenti
descritti.
5) IVA detraibilità (art. 1, comma 503):
Viene riconfermata fino al 31/12/2005 la detraibilità limitata al 10% (50% per quelli elettrici) per i veicoli da
parte delle imprese ecc… già introdotta a partire dal 2001 e già segnalata da allora . I quotidiani “Italia Oggi” e “Il Sole24Ore” hanno recentementetrattato l’argomento sotto il profilo della legittimità di siffatte limitazioni, in quanto contestata da associazioni imprenditoriali con riferimento alla legislazione comunitaria e risultano iniziate azioni volte a cercare di ottenere il rinvio alla Magistratura UE della vicenda, però, nel frattempo, la situazione normativa è quella ricordata all’inizio.
6) Tasse automobilistiche (art. 1 comma, 61, 2° periodo)
Viene confermata la disposizione della finanziaria dell’anno scorso, nel senso che modifiche alla normativa in materia sono possibili solo nei limiti della normativa statale, pertanto tra l’altro non possono essere deliberati aumenti se non per un
massimo del 10% e purchè ciò avvenga, con riferimento all’anno successivo, entro il 10 novembre dell’anno precedente.
A dire il vero la previsione non appare così significativa, visto che non si direbbe fare altro che confermare, appunto, quanto contenuto nella finanziaria dell’anno scorso; forse il legislatore ha ritenuto di ribadire con maggiore forza e in maniera più esplicita: si vedrà se eventuali commentatori della materia vi scorgeranno qualcosa d’altro.
Viene inoltre sancita definitivamente, a partire dall’1/1/2005, la soppressione del cosiddetto “SUPERBOLLO DIESEL” (art.1 commi 513 e 514). Con l’occasione, anche se non è provvedimento della Finanziaria, ma della legislazione regionale, si confermano gli aumenti della tassa a partire dall’1/1/2005 da parte delle Regioni Abruzzo (10%, L.R. 15 del 26/04/2004.
Art. 83, comma 1, in B.U.R. 10 straordinario del 31/05/2004) e Molise (7%, L.R. 26 del 11/11/2004 in B.U.R. 23 del 11/11/2004), anche se quest’ultimo aumento desta qualche perplessità poiché la legge della Regione è datata
(dati ricavati dal sito web del Molise) 11 novembre 2004.
7) Diritti Motorizzazione (art. 1, comma 238):
Ne è previsto l’aumento attraverso un decreto ministeriale da emanare entro il 31/1/2005. Quindi fintantochè non ci sarà un decreto pubblicato sulla G.U. non sono date sapere né entità né decorrenza dell’aumento stesso. La previsione non riguarda la tariffa delle revisioni, regolata da diversa normativa (sembra comunque che per le revisioni un aumento per arrivare intorno ai 45 euro sia alla valutazione dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (il che non consente alcuna certezza, tanto meno sui tempi). Ciò significherà un ulteriore aumento degli importi anticipati ex art. 15 DPR 633/72 per immatricolazioni e passaggi di proprietà.
8) Aumento bolli e imposta di registro (e IPT) (art. 1, comma 300).
E’ previsto l’aumento degli “importi fissi” dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa e dell’imposta di bollo (11 euro in primis, poi quella di quietanza). Comunque tale aumento richiede un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 31/1/2005. Quando tale decreto sarà pubblicato sulla G.U. si potranno conoscere l’entità degli aumenti, con esattezza le fattispecie interessate e la decorrenza. Anche in questo caso ciò significherà un ulteriore aumento degli importi anticipati ex art. 15 DPR 633/72 per immatricolazioni e passaggi di proprietà.
9) IVA e importazione parallela veicoli (art. 1, commi da 378 a 380).
Viene stabilito che i soggetti IVA debbano trasmettere al DTT, entro 15 giorni dall’acquisto, insieme alla partita IVA, il numero di telaio degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi acquistati, sia con riferimento all’acquisto nella Comunità, sia con riferimento agli eventuali passaggi interni italiani prima dell’immatricolazione, che non potrà avvenire in
assenza dell’accennata comunicazione. Tuttavia quanto precede diventerà applicabile solo dopo che sarà emanato un apposito decreto del Capo Dipartimento Trasporti Terrestri e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale vengono stabiliti contenuti e modalità delle comunicazioni stesse. Tale decretazione si direbbe necessariamente propedeutica
all’estensione allo STA dell’immatricolazione dei veicoli di importazione dalla UE. Si segnala inoltre che dall’1/1/2005 viene introdotto, aggiungendo (art. 1, comma 386)l’art. 60 bis nel DPR 633/1972 (T.U. Imposta sul Valore Aggiunto) il principio della “solidarietà fiscale” del cessionario con il cedente in tema di IVA, nel senso che dovrà corrispondere l’IVA il cessionario in caso di omissione del cedente quando la transazione possa risultare avvenuta a prezzo inferiore al “valore normale”, a meno che il cessionario stesso sia in grado di motivare l’accaduto in modo oggettivo (un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dovrà individuare i beni ai quali si applica il nuovo principio ed è piuttosto probabile -per non dire certo- che i veicoli saranno ricompresi)
1) COC E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ (art. 1, comma 280 Finanziaria)
Assoggettamento ad imposta di bollo dall’1/1/2005 delle “dichiarazioni di conformità” di cui all’art. 76, commi 6 e 7, del Nuovo Codice della Strada. Con file avvisi 97 del 31/12/2004 prot. 3188/Segr trasmesso a tutti i SIIT e Uffici Provinciali, il DTT ha poi precisato che sono assoggettate all’imposta di bollo di 11 euro le “dichiarazioni di conformità recanti data successiva al 31/12/2004”, che, per quanto consta, sono sia i COC che le dichiarazioni di conformità a seguito di omologazione nazionale, mentre i “certificati di origine” risultano esclusi dalla previsione. L’imposta, notoriamente di tipo “cartolare”, è dovuta, in base alla normativa richiamata introducendola, “sin dall’origine”, e ciò significa che va assolta non oltre il momento di formazione (emissione) del documento (del “pezzo di carta”), e segue le regole del tributo (stabilite dal T.U. D.P.R. 642 del 1972 e dalla tariffa ridisciplinata con il decreto 20/8/1992 dell’allora Ministro delle Finanze e successive modificazioni/integrazioni), che dovrebbero essere note, ma che si riepilogano per completezza: ammonta – in attesa degli aumenti, si ripete – a 11 Euro e si possono utilizzare le marche da bollo (annullandole, in alternativa, con perforazione, con la firma del sottoscrittore del documento, con la data del documento stesso – a mano o con datario – , o con, infine, un timbro della impresa che lo rilascia, purchè tali annullamenti siano apposti parte sulle marche e parte sul documento) ovvero il “bollo a punzone” (cioè le macchine bollatrici, le cui caratteristiche ed il cui impiego sono regolati dal decreto dell’allora Ministro delle Finanze 5/7/1973, e l’utilizzatore per servirsene necessita dell’autorizzazione dell’Amministrazione Finanziaria competente per la sua sede). Una ulteriore modalità di pagamento, sempre fermo l’assoggettamento fin dall’origine, dovrebbe poter essere (anche se il succedersi delle disposizioni sul bollo nel tempo può destare delle perplessità), il “modo virtuale”, previsto dall’art.15 del DPR 42/1972 prima ricordato e dal correlato decreto Finanze 7/6/1973: si tratta di un’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Finanziaria, competente per sede del richiedente, in virtù della quale sul documento si ndicano appunto l’assolvimento virtuale e gli estremi dell’autorizzazione (senza applicazione di marche o altro), mentre il corrispettivo del tributo, calcolato sul numero presuntivo dei documenti da emettere entro la fine dell’anno, viene liquidato nello stesso anno con rate bimestrali, per poi fare un consuntivo entro il gennaio dell’anno successivo (consuntivo che costituirà poi la somma da versare per tale anno) in base al quale si conguaglierà aumentando o riducendo la prima e, se necessario, la seconda rata di tale anno, e così via.
2) Versamenti postali formalità Motorizzazione.
Come già anticipato dall’1/1/2005 il diritto postale relativo ai versamenti per pratiche automobilistiche è passato da 1 euro a 1,70 euro come già doveva accadere (e per alcuni giorni è accaduto) il 20/09/2004
3) Aumenti IPT – Bilanci di Previsione delle Province.
Fermi restando gli aumenti IPT già segnalati delle Province di Milano e di Torino si comunica l’aumento dell’imposta, sempre a partire dal 1° gennaio 2005, anche della Provincia di Palermo nella misura del 20% (nota ACI prot. 7467/P-DSD del 31/12/2004) e, inoltre, con l’art.1 del decreto legge 30/12/2004 n. 314 (pubblicato sulla G.U. 306 del 31/12/2004, in
vigore dallo stesso giorno), è stato prorogato al 28 febbraio 2005 il termine per l’adozione dei bilanci di previsione da parte degli Enti Locali. Ciò significa che quelle Province che non hanno ancora aumentato l’IPT (o non hanno raggiunto il 20%) possono farlo ancora fino al 28 di febbraio prossimo senza necessità di specifica giustificazione, fermo restando che tale aumento si applicherebbe alle immatricolazioni e agli atti posteriori allo stesso.
4) Arrotondamento sanzioni Codice Stradale (art. 1, comma 529)
Viene aggiunto il comma 3 bis all’articolo 195 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs.285/1992) per stabilire l’arrotondamento delle sanzioni all’unità di euro (per eccesso dai 50 eurocent ed oltre, per difetto al di sotto). Inoltre, con il decreto del Ministro della Giustizia 22/12/2004 (estraneo alla Finanziaria, in G.U. 305 del 30/12/2004) è stato effettuato l’incremento
biennale – ma non per tutte – delle sanzioni stesse. Con la circolare prot. n. 300/A/1/36006/101/3/3/14 in data 30/12/2004 del Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S. – Dir. Centr. Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – sono stati poi meglio dettagliati e esplicati contenuti e portata dei due provvedimenti
descritti.
5) IVA detraibilità (art. 1, comma 503):
Viene riconfermata fino al 31/12/2005 la detraibilità limitata al 10% (50% per quelli elettrici) per i veicoli da
parte delle imprese ecc… già introdotta a partire dal 2001 e già segnalata da allora . I quotidiani “Italia Oggi” e “Il Sole24Ore” hanno recentementetrattato l’argomento sotto il profilo della legittimità di siffatte limitazioni, in quanto contestata da associazioni imprenditoriali con riferimento alla legislazione comunitaria e risultano iniziate azioni volte a cercare di ottenere il rinvio alla Magistratura UE della vicenda, però, nel frattempo, la situazione normativa è quella ricordata all’inizio.
6) Tasse automobilistiche (art. 1 comma, 61, 2° periodo)
Viene confermata la disposizione della finanziaria dell’anno scorso, nel senso che modifiche alla normativa in materia sono possibili solo nei limiti della normativa statale, pertanto tra l’altro non possono essere deliberati aumenti se non per un
massimo del 10% e purchè ciò avvenga, con riferimento all’anno successivo, entro il 10 novembre dell’anno precedente.
A dire il vero la previsione non appare così significativa, visto che non si direbbe fare altro che confermare, appunto, quanto contenuto nella finanziaria dell’anno scorso; forse il legislatore ha ritenuto di ribadire con maggiore forza e in maniera più esplicita: si vedrà se eventuali commentatori della materia vi scorgeranno qualcosa d’altro.
Viene inoltre sancita definitivamente, a partire dall’1/1/2005, la soppressione del cosiddetto “SUPERBOLLO DIESEL” (art.1 commi 513 e 514). Con l’occasione, anche se non è provvedimento della Finanziaria, ma della legislazione regionale, si confermano gli aumenti della tassa a partire dall’1/1/2005 da parte delle Regioni Abruzzo (10%, L.R. 15 del 26/04/2004.
Art. 83, comma 1, in B.U.R. 10 straordinario del 31/05/2004) e Molise (7%, L.R. 26 del 11/11/2004 in B.U.R. 23 del 11/11/2004), anche se quest’ultimo aumento desta qualche perplessità poiché la legge della Regione è datata
(dati ricavati dal sito web del Molise) 11 novembre 2004.
7) Diritti Motorizzazione (art. 1, comma 238):
Ne è previsto l’aumento attraverso un decreto ministeriale da emanare entro il 31/1/2005. Quindi fintantochè non ci sarà un decreto pubblicato sulla G.U. non sono date sapere né entità né decorrenza dell’aumento stesso. La previsione non riguarda la tariffa delle revisioni, regolata da diversa normativa (sembra comunque che per le revisioni un aumento per arrivare intorno ai 45 euro sia alla valutazione dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (il che non consente alcuna certezza, tanto meno sui tempi). Ciò significherà un ulteriore aumento degli importi anticipati ex art. 15 DPR 633/72 per immatricolazioni e passaggi di proprietà.
8) Aumento bolli e imposta di registro (e IPT) (art. 1, comma 300).
E’ previsto l’aumento degli “importi fissi” dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa e dell’imposta di bollo (11 euro in primis, poi quella di quietanza). Comunque tale aumento richiede un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 31/1/2005. Quando tale decreto sarà pubblicato sulla G.U. si potranno conoscere l’entità degli aumenti, con esattezza le fattispecie interessate e la decorrenza. Anche in questo caso ciò significherà un ulteriore aumento degli importi anticipati ex art. 15 DPR 633/72 per immatricolazioni e passaggi di proprietà.
9) IVA e importazione parallela veicoli (art. 1, commi da 378 a 380).
Viene stabilito che i soggetti IVA debbano trasmettere al DTT, entro 15 giorni dall’acquisto, insieme alla partita IVA, il numero di telaio degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi acquistati, sia con riferimento all’acquisto nella Comunità, sia con riferimento agli eventuali passaggi interni italiani prima dell’immatricolazione, che non potrà avvenire in
assenza dell’accennata comunicazione. Tuttavia quanto precede diventerà applicabile solo dopo che sarà emanato un apposito decreto del Capo Dipartimento Trasporti Terrestri e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale vengono stabiliti contenuti e modalità delle comunicazioni stesse. Tale decretazione si direbbe necessariamente propedeutica
all’estensione allo STA dell’immatricolazione dei veicoli di importazione dalla UE. Si segnala inoltre che dall’1/1/2005 viene introdotto, aggiungendo (art. 1, comma 386)l’art. 60 bis nel DPR 633/1972 (T.U. Imposta sul Valore Aggiunto) il principio della “solidarietà fiscale” del cessionario con il cedente in tema di IVA, nel senso che dovrà corrispondere l’IVA il cessionario in caso di omissione del cedente quando la transazione possa risultare avvenuta a prezzo inferiore al “valore normale”, a meno che il cessionario stesso sia in grado di motivare l’accaduto in modo oggettivo (un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dovrà individuare i beni ai quali si applica il nuovo principio ed è piuttosto probabile -per non dire certo- che i veicoli saranno ricompresi)
10) Veicoli sequestrati e giacenti in custodia (art. 1, commi da 312 a 321).
In diversi commi viene ridettata una specifica disciplina per l’alienazione (anche ai soli fini della rottamazione) dei veicoli equestrati a favore del custode, se ricorrono le condizioni indicate.
Ringrazio per l’attenzione e rimango a vostra disposizone per qualsiasi dubbio in merito.
In diversi commi viene ridettata una specifica disciplina per l’alienazione (anche ai soli fini della rottamazione) dei veicoli equestrati a favore del custode, se ricorrono le condizioni indicate.
Ringrazio per l’attenzione e rimango a vostra disposizone per qualsiasi dubbio in merito.
Novità
Comments Off on Novità 2005
Le direttive Anti-Inquinamento
Per ottenere l’immatricolazione negli stati della Comunità Europea i veicoli di nuova costruzione devono rispettare le seguenti direttive antinquinamento.
Se avete dubbi in merito alla corrispondenza del vostro veicolo ad una direttiva CEE RICHIEDETECI UN ARANCIONE! Clickate qui per tutte le info.
Autoveicoli, anche commerciali, fino a 3,5 tonnellate
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EURO1
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EURO2
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EURO3
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EURO4
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EURO 5
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imm.dopo il 1.1.1993
|
imm.dopo il 1.1.1997
|
imm. dopo il 1.1.2001
|
imm. dopo il 1.1.2006
|
imm. dopo
il 1.1.2011 |
91/441 CEE
91/542 CEE
93/59 CEE
|
94/12
96/1 CE
96/44 CE
96/69 CE
|
98/69 CE
99/96 CE
99/102 CE
2001/1 CE
2002/80 CE
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98/69 CE-B
98/77 CE
99/102 CE-B
2001/1 CE-B
2002/80 CE-B
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– 715/2007 e 692/2008 (EURO 5 A) |
Motocicli e ciclomotori
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EURO1
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EURO2
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EURO3
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omologati
dopo il 17.6.1999
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ciclomotori omologati
dopo il 17.6.2002
motocicli immatricolati
dal 1.1.2003
|
omologati o immatricolati
dopo il 1.1.2006
|
97/24 CE
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97/24 CE fase II
2002/51 CE fase A
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2002/51 CE fase B
|
Autoveicoli commerciali oltre 3,5 tonnellate
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EURO1
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EURO2
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EURO3
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EURO4
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immatricolati
dopo il 1.10.1993 o 1.10.96
(a seconda dei gas emessi)
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immatricolati
dopo il 1.1.1997
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immatricolati
dopo il 1.10.2001
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immatricolati
dopo il 1.10.2005
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91/542 CEE
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96/01 CE
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99/96 CE
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98/69 CE-B
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Le norme “Euro” (fonte ACI)
Nelle offerte commerciali e nella terminologia comune si distinguono, per le autovetture, diverse situazioni:
Pre-Euro 1 indica i veicoli “non catalizzati” a benzina e i veicoli “non ecodiesel”;
Euro 1 indica i veicoli “ecologici” conformi alla direttiva 91/441. Il rispetto dei limiti di emissione stabiliti da questa direttiva impose l’adozione della “marmitta catalitica” sulle vetture nuove;
Euro 2 indica i veicoli “ecologici” conformi alla direttiva 94/12. I veicoli omologati secondo questa direttiva non possono più essere immatricolati come nuovi a partire dall’1/1/2001, a meno che non si tratti di “veicoli di fine serie”;
Euro 3 indica i veicoli “ecologici” conformi alla direttiva 98/69. A partire dall’1/1/2001 possono essere immatricolate come nuove solo autovetture omologate secondo questa direttiva, a parte il caso di “veicoli di fine serie”.
Euro 4 è costituita dalla seconda parte della tabella dei limiti di emissione compresa nella direttiva 98/69, che sarà obbligatoria per le autovetture immatricolate come nuove a partire dall’1/1/2006.
Euro 5 ancora NON approvata nè prevista nei dettagli. Leggi questo articolo
Nell’evoluzione dalla direttiva 91/441 alla direttiva 98/69 sono cambiati non solo i limiti di emissione, ma soprattutto le metodologie di prova e di misura; pertanto, alcuni valori della prima direttiva si raddoppierebbero se misurati secondo la direttiva 98/69.
La “direttiva di omologazione” è indicata sulla carta di circolazione.
Come “leggere” la carta di circolazione
A partire dal 1996 le carte di circolazione riportano gli estremi anche delle direttive riguardanti le emissioni, nella parte dedicata alla descrizione delle caratteristiche tecniche del veicolo.
Inoltre dal novembre 1999 le carte di circolazione stampate sul “modello unificato europeo” (con in alto a sinistra la sigla I circondata da 12 stelle) reca chiaramente indicata al rigo V.9 della “parte tecnica” la sigla della direttiva secondo la quale, per quanto riguarda le emissioni, è stato omologato il veicolo. Guarda un esempio di Euro 4 nella nuova Carta di Circolazione .
Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati tra il 1993 e il 1996, seppure in casi rari, può accadere che sulla carta di circolazione non sia riportata l’annotazione relativa alla direttiva europea di riferimento: in questo caso il veicolo è sicuramente EURO 1, cioè conforme alla direttiva 91/441, perché dal 1° gennaio 1993 potevano essere immatricolati come nuovi solo veicoli omologati secondo questa direttiva. Rimane però da verificare l’eventuale conformità ad una direttiva successiva che fa rientrare il veicolo nella categoria EURO 2 o EURO 3: si consiglia a tale riguardo di contattare l’Ufficio della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti. Guarda un esempio di Euro 3 sulla vecchia Carta di Circolazione.
Per i veicoli nuovi immatricolati anteriormente all’anno 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura “rispetta la direttiva CEE n.91/441”, che comporta l’appartenenza del veicolo alla fascia EURO 1, occorre ugualmente prendere contatto con la Motorizzazione Civile.
Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo “pre-Euro1”.
Il fatto che siano contemporaneamente in vendita vetture omologate secondo direttive diverse è ammesso come “fenomeno di transizione” da una direttiva a quella successiva.
Questo implica anche che, se si acquista un veicolo usato, non è sufficiente la data di immatricolazione per desumerne la direttiva di omologazione e, se lo si considera importante ai fini della decisione di acquisto, occorre comunque controllare la carta di circolazione per essere certi che si tratti di un modello “aggiornato” per quanto riguarda le emissioni.
GPL/Metano
Se l’installazione è avvenuta dopo l’immatricolazione, la variazione di alimentazione deve essere collaudata ed annotata dalla Motorizzazione sulla carta di circolazione.
Se si tratta di veicoli già all’origine “bimodali”, sono soggetti alla direttiva 98/77/CE, che non modifica i valori limite della direttiva 98/69 ma stabilisce che, nella prova eseguita con i carburanti gassosi, le emissioni devono rispettare quegli stessi limiti.
“Retrofit”
I veicoli dotati di “retrofit” (una marmitta catalitica cosiddetta “a due vie”, applicata fino a qualche tempo fa su veicoli non catalizzati all’origine) ricadono interamente nella classe “pre-Euro1.
Motocicli e ciclomotori
Per i veicoli omologati secondo la direttiva 97/24 (EURO1-moto), è chiaramente indicata nella documentazione che accompagna il veicolo la dicitura “rispetta la direttiva 97/24/CE cap. 5”.
Non è significativa l’assenza di un catalizzatore allo scarico, dato che i valori di emissione richiesti da quella direttiva possono essere ottenuti, secondo la tecnologia di produzione, anche senza quel dispositivo.
Alcuni modelli tra i più recenti, omologati in periodi precedenti a quella direttiva, possono essere resi conformi ad essa applicando particolari dispositivi, che li rendono analoghi a quelli omologati successivamente; in altri casi, può essere sufficiente una dichiarazione della Casa costruttrice. In entrambe le ipotesi, informazioni certe – anche riguardo alla eventuale necessità di apportare aggiornamenti nei documenti di circolazione – potranno essere fornite solo dalla Casa costruttrice o dalla sua rete di assistenza.
È da notare che, in Italia, a causa del tardivo recepimento della direttiva, i veicoli di modelli non omologati EURO1-moto e che non possono usufruire della procedura di adeguamento sopra descritta, possono ugualmente essere stati immatricolati come nuovi fino al 17 giugno 2003.
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Le nuove regole, stabilite dal decreto ministeriale del 21 dicembre ’98, imprimono infatti un’accelerata ai ritmi dei controlli, che fino a qualche anno fa avevano cadenza decennale.
I nuovi criteri. Non vale più il criterio dell’ultimo numero della targa: ora la prima revisione va eseguita dopo quattro anni dall’immatricolazione entro l’ultimo giorno del mese di rilascio della carta di circolazione. Nel caso di seconda revisione, fa fede, invece, il mese della precedente revisione. Queste regole valgono d’ora in poi per tutte le revisioni, sia quelle periodiche riguardanti le auto, sia quelle annuali riguardanti i veicoli commerciali ed i motoveicoli.
Per le auto esordienti, perciò, le date da considerare sono due:
a) l’anno della prima immatricolazione, senza considerare eventuali rinnovi;
b) il mese solare in cui risulta rilasciata l’attuale carta di circolazione.
Sia in presenza di una reimmatricolazione (per esempio quando vada smarrita una targa o anche la carta di circolazione stessa), sia nel caso sia stata emessa una nuova carta di circolazione di aggiornamento della precedente, l’attuale carta di circolazione non può che recare un mese e un anno di rilascio che sono diversi rispetto alla data di prima immatricolazione. In questi casi l’anno più recente non va considerato per stabilire l’anno della revisione, mentre al fine di individuare il mese di scadenza si deve tener conto (anche se il decreto del 21 dicembre scorso non è chiarissimo in proposito) del mese di rilascio della carta di circolazione attualmente posseduta (l’unica data riscontrabile di fatto dagli organi di controllo su strada).
Ad esempio, l’auto immatricolata per la prima volta in Italia il 4 giugno ’99, va revisionata nel corso di quest’anno e precisamente non oltre il 30 giugno. È consigliabile visionare fisicamente la carta di circolazione (questi dati si trovano sulla parte inferiore della prima facciata, a sinistra del timbro tondo dell’ufficio). Se la data di rilascio è ad esempio il 20 gennaio ’99 (perché, in ipotesi, in quella data fu rilasciata l’attuale carta a seguito di un cambio di proprietà), questo vuol dire che l’automobilista deve effettuare la revisione entro e non oltre il 31 gennaio 2003.
Prenotazioni e sanzioni. A differenza che in passato, d’ora in poi non sarà più sufficiente per le auto prenotare entro questa data e poi circolare fino alla data fuori termine stabilita per il controllo prenotato.
Revisioni 2004 : Istruzioni per l’uso – Agenzia Magaglio S.p.A. – Servizi globali per la circolazione dei veicoli
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